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Circolare

Circolare n. 20 del 13/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono imponibili IVA secondo il regime ordinario a decorrere dall’anno d’imposta 2005, in coerenza con la normativa comunitaria e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Vengono richiamati i precedenti chiarimenti dell’Agenzia (circolare n. 4/E del 2005 e risoluzione n. 174/E del 2005) e precisato che, per le operazioni effettuate fino al 2004, restano superate le indicazioni non distinte per periodo d’imposta. Gli Uffici devono riesaminare le controversie pendenti relative agli anni fino al 2004 e, ove possibile, abbandonarle, con attenzione alla compensazione delle spese di lite. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi esposti.

Prestazioni di medicina legale: imponibilità IVA dal 2005

Prestazioni di medicina legale - imponibilità IVA dal 2005

La circolare interviene sul trattamento IVA delle prestazioni professionali specifiche di medicina legale, chiarendo l’effetto della legge finanziaria 2008 sulla disciplina già definita dalla giurisprudenza comunitaria e dai precedenti documenti di prassi dell’Agenzia. Il punto centrale è l’affermazione dell’imponibilità IVA ordinaria delle prestazioni medico-legali a decorrere dall’anno d’imposta 2005.

Quadro normativo e comunitario

L’art. 1, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario IVA dal 2005, con l’obiettivo dichiarato di armonizzare la legislazione nazionale con quella comunitaria.

La circolare richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare le sentenze del 20 novembre 2003 nelle cause C-212/01 e C-307/01, considerate immediatamente applicabili anche alle prestazioni rese in ambito nazionale. Tali pronunce hanno chiarito che le prestazioni medico-legali non rientrano nell’esenzione comunitaria prevista per le prestazioni mediche.

Ambito dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie

La circolare ribadisce il criterio distintivo elaborato dalla Corte di giustizia: l’esenzione IVA è riferita alle prestazioni che perseguono la tutela della salute. In questo ambito rientrano le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, inclusi gli esami e i trattamenti a carattere profilattico eseguiti su soggetti sani.

Le prestazioni di medicina legale, invece, sono escluse da tale perimetro e restano imponibili secondo il regime ordinario.

Prassi precedenti dell’Amministrazione finanziaria

La circolare richiama la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, che aveva già illustrato i principi enunciati dalla Corte di giustizia, analizzandone gli effetti sull’art. 10, n. 18), del DPR n. 633/1972 e fornendo una casistica esemplificativa per favorirne l’applicazione uniforme.

È inoltre richiamata la risoluzione n. 174/E del 22 dicembre 2005, la quale aveva precisato che i medici che avevano emesso fatture in esenzione per operazioni imponibili dovevano regolarizzare tali operazioni ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972. La stessa risoluzione riconosceva, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000, che non dovessero essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori ai contribuenti che si fossero conformati a precedenti indicazioni dell’Amministrazione.

Effetti della legge finanziaria 2008 sul periodo d’imposta

La novità introdotta dalla legge n. 244/2007 modifica parzialmente il quadro delineato dalla risoluzione n. 174/E del 2005. Poiché l’imponibilità IVA delle prestazioni di medicina legale viene ora affermata espressamente solo con decorrenza dall’anno d’imposta 2005, per le prestazioni effettuate fino al 2004, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972, le indicazioni precedenti risultano superate nella parte in cui non operavano una distinzione temporale.

Gestione delle controversie pendenti

La circolare dispone che non vadano ulteriormente coltivate le controversie relative agli anni d’imposta fino al 2004 nelle quali gli Uffici abbiano assunto posizioni contrastanti con la nuova norma. Gli Uffici devono riesaminare caso per caso le controversie pendenti e, se ne sussistono i presupposti, procedere all’abbandono secondo le modalità di rito.

In relazione alla compensazione delle spese di lite, gli atti processuali diretti all’abbandono della singola controversia dovranno evidenziare che, fino all’intervento legislativo sopravvenuto, la posizione interpretativa dell’Agenzia espressa con la risoluzione n. 174/E del 2005 era comunque sostenibile.

Vigilanza e uniformità applicativa

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati nella circolare siano applicati in modo uniforme da tutti gli Uffici.

Punti principali

Imponibilità IVA delle prestazioni di medicina legale

L’art. 1, comma 80, della legge n. 244/2007 stabilisce che le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario IVA dal periodo d’imposta 2005. La disposizione recepisce e consolida l’orientamento comunitario già affermato dalla Corte di giustizia UE, che esclude tali prestazioni dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni mediche aventi finalità di tutela della salute.

Rapporto con la normativa comunitaria e la giurisprudenza

La circolare richiama le sentenze della Corte di giustizia del 20 novembre 2003 nelle cause C-212/01 e C-307/01, dalle quali deriva il criterio per distinguere le prestazioni sanitarie esenti da quelle medico-legali imponibili. L’esenzione IVA riguarda solo le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione finalizzate a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, comprese le attività profilattiche su persone sane.

Chiarimenti già forniti dall’Agenzia

Sono richiamate la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 e la risoluzione n. 174/E del 22 dicembre 2005. La prima ha illustrato i principi comunitari e il loro impatto sull’art. 10, n. 18), del DPR n. 633/1972; la seconda ha precisato che le fatture emesse in esenzione per operazioni imponibili dovevano essere regolarizzate ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972, riconoscendo però la non irrogazione di sanzioni e interessi per i contribuenti che si erano conformati a precedenti indicazioni dell’Amministrazione.

Effetti temporali della nuova disciplina

La legge finanziaria 2008 modifica il quadro applicativo affermando espressamente l’imponibilità delle prestazioni di medicina legale dal 2005. Di conseguenza, per le prestazioni effettuate fino all’anno d’imposta 2004, risultano superate le indicazioni della risoluzione n. 174/E del 2005 nella parte in cui non distingueva tra periodi d’imposta.

Controversie pendenti e attività degli Uffici

Per le controversie riferite agli anni d’imposta fino al 2004, nelle quali gli Uffici abbiano assunto posizioni incompatibili con la nuova norma, non devono essere coltivate ulteriormente. Gli Uffici sono invitati a riesaminare caso per caso le liti pendenti e, ove ne ricorrano i presupposti, ad abbandonarle secondo le modalità ordinarie. Ai fini della compensazione delle spese di lite, gli atti processuali di abbandono dovranno evidenziare la sostenibilità, fino alla modifica legislativa, della precedente posizione interpretativa dell’Agenzia.

Vigilanza delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi contenuti nella circolare siano applicati in modo uniforme sul territorio.

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