Ordinanza n. 2407/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 9637 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 9637 del 2026, favorevole al ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato proposto dal RTI, in proprio e quale mandataria del raggruppamento, contro la sentenza del TAR Lazio n. 9637 del 2026, resa nell'ambito della procedura di gara identificata dal CIG B797A2D86D. In via incidentale è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Il Consiglio di Stato rileva che le questioni prospettate con l'appello richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, già fissata per l'8 ottobre 2026, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello fattuale, con particolare riguardo alla portata dell'offerta formulata dal RTI appellante rispetto all'applicazione dell'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023. Deve inoltre essere rimessa al merito l'eventuale valutazione dell'applicabilità degli artt. 97 e 68, comma 17, del medesimo decreto legislativo. Il testo non specifica ulteriori motivi di appello né il contenuto puntuale delle censure esaminate dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l'istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata. Ritiene che le questioni controverse, anche relative alla qualificazione e alla portata dell'offerta del RTI e all'applicabilità degli artt. 67, 97 e 68, comma 17, del d.lgs. n. 36/2023, necessitino di un esame approfondito nella fase di merito, già calendarizzata, e non possano essere definite adeguatamente in sede cautelare. Esclude inoltre la necessità della sospensione sulla base del rischio connesso alla stipula e all'esecuzione del contratto: qualora l'appello fosse accolto nel merito, l'appellante potrebbe ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto con subentro oppure la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata respinta.
art. 67 d.lgs. 36/2023
La portata dell'offerta del RTI appellante rispetto all'applicazione della disposizione richiede un approfondimento sia in diritto sia in fatto nella fase di merito.
art. 97 d.lgs. 36/2023
L'eventuale applicabilità della disposizione è stata rimessa alla decisione di merito.
art. 68, comma 17, d.lgs. 36/2023
L'eventuale applicabilità della disposizione è stata rimessa alla decisione di merito.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in appello richiedono un approfondimento significativo sia giuridico sia fattuale, già programmato per l'udienza di merito, tale esigenza può giustificare il rigetto della domanda cautelare senza anticipare la decisione sul merito.
- La stipula e l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della decisione sull'appello non impongono necessariamente la sospensione della sentenza di primo grado se, in caso di successivo accoglimento dell'appello, sono concretamente prospettabili rimedi quali la dichiarazione di inefficacia del contratto con subentro o il risarcimento del danno.
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