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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11679/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva assolta dal reato di cui all'art. 612 co. 2 c.p. e lo aveva ritenuto responsabile del reato di molestie ex art. 660 c.p., articolando quattro censure: 1) la Corte territoriale avrebbe illegittimamente escluso l'acquisizione in appello di documenti già prodotti, violando l'art. 603 c.p.p.; 2) la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato di molestie nonostante la presunta reciprocità delle offese (che escluderebbe la fattispecie di cui all'art. 660 c.p.); 3) la Corte avrebbe valorizzato un messaggio telefonico acquisito nonostante l'opposizione della difesa e proveniente dalla parte offesa, elemento a suo dire inattendibile; 4) difetto di motivazione e valutazione unilaterale delle prove da parte del giudice di merito, nonché mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso sul piano del merito e procedurale; ha però rilevato d'ufficio la causa di estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di cinque anni maturato alla data dell'1.3.2022) e, perciò, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Quanto agli effetti civili, il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 comma 2 c.p.

    La Corte di merito aveva assolto l'imputato da questa fattispecie; la Cassazione riporta solo il riferimento contestuale all'impianto accusatorio originario.

  • art. 660 c.p.

    La norma sulle molestie/disturbi alle persone è stata applicata alla condotta pubblica dell'imputato su Facebook; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la fattispecie non sussiste se le molestie sono reciprocamente riconducibili a ritorsione, ma ha ritenuto che la reciprocità non fosse provata dagli atti.

  • art. 603 c.p.p.

    La Cassazione ha confermato il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruzione in appello è ammessa solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e se l'attività richiesta è decisiva o idonea a rimuovere l'incertezza probatoria; la Corte d'appello ha correttamente escluso l'acquisizione di documenti allegati in appello quando questi non risultavano necessari o già disponibili al primo grado.

  • art. 606 comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Riferimento ai motivi di cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato e dichiarato tali censure infondate o generiche rispetto ai criteri di ammissibilità e rilevanza.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ha esercitato il potere di rilevare d'ufficio cause di non punibilità (estinzioni del reato) quando esse emergono dagli atti in modo incontestabile; l'annullamento senza rinvio è stato operato per prescrizione maturata.

  • comma 8 art. 23 d.l. n.137/2020 conv. L.176/2020 e art. 16 D.L. 30/12/2021 n.228 conv. L.25/02/2022 n.15

    Norme richiamate in relazione alle richieste scritte del Procuratore Generale in sede; la Corte ha preso atto delle richieste e della segnalazione della prescrizione secondo le modifiche procedurali introdotte dai citati provvedimenti.

Massime di principio

  • La produzione di nuova documentazione in appello è consentita ai sensi dell'art. 603 c.p.p. solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e la prova richiesta sia decisiva o idonea a rimuovere l'incertezza; produrla automaticamente in appello non garantisce la sua acquisizione.
  • La configurabilità del reato di molestie ex art. 660 c.p. richiede che la condotta sia petulante o per altro biasimevole motivo e non può essere esclusa in presenza di prove che non dimostrino una reale reciprocità e un nesso di dipendenza tra le condotte; la mera esistenza di contumelie da entrambe le parti non elimina automaticamente la responsabilità.
  • I messaggi e le comunicazioni su piattaforme social devono essere valutati nel loro contesto: post pubblici su gruppi o wall possono rientrare nella nozione di "luogo" ai fini dell'art. 660 c.p. (piazza/"agorà" virtuale), mentre conversazioni private sono valutate differentemente; tuttavia la presenza di messaggi privati non esclude la rilevanza penale se sussistono anche condotte pubbliche.
  • In Cassazione non è consentita una "rilettura" dei fatti con motivazioni alternative: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle risultanze probatorie, senza spiegare vizi di diritto o irregolarità formali, risultano inammissibili o manifestamente infondati.
  • La Corte di legittimità può rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato (per es. prescrizione) quando tale circostanza emerga dagli atti in modo inequivocabile e la decisione non richieda ulteriori accertamenti; in tali casi può annullare senza rinvio.
  • Quando si contesta l'uso di uno specifico elemento probatorio in Cassazione, il motivo deve spiegare quale sarebbe l'effetto concreto della sua esclusione sulla cosiddetta "prova di resistenza": la censura generica sull'ammissione di un elemento è insufficiente.

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