Ordinanza n. 7534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3280/2026, che aveva accolto in parte l’appello cautelare contro gli atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto la revoca, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 3 agosto 2026, e in subordine chiarimenti sulle modalità di esecuzione ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a. A sostegno della revoca ha dedotto la sopravvenuta emersione di un numero di posti disponibili inferiore a 200, la presentazione di numerose istanze stragiudiziali di altri studenti per lo scorrimento della graduatoria, il fatto che l’appellante avesse conseguito soltanto 6 CFU e difficoltà organizzative degli Atenei, anche in ragione della conclusione del secondo semestre. L’ordinanza cautelare originaria aveva disposto che l’Amministrazione si rideterminasse sulla posizione della studentessa.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge la revoca: nessuno degli elementi allegati integra un mutamento delle circostanze o un fatto anteriore conosciuto solo dopo il provvedimento, presupposti dell’art. 58 c.p.a.; inoltre, il Ministero non ha provato il momento dell’asserita conoscenza successiva. Il numero dei posti vacanti non era stato assunto dall’ordinanza come dato quantitativo determinato e, comunque, quelli indicati sono sufficienti per la pretesa cautelare e non alterano il bilanciamento degli interessi. Le istanze di altri studenti non incidono sull’ordinanza, che vincola rispetto alla sola parte appellante e alle altre parti vittoriose in analoghi appelli cautelari, lasciando all’Amministrazione la valutazione delle richieste degli altri soggetti. Il dato dei 6 CFU non costituisce sopravvenienza e, in base al d.m. n. 1115/2025, gli studenti con una sola sufficienza sono inclusi nelle sezioni settima, ottava e nona della graduatoria; esso rileva però per i chiarimenti esecutivi. Le difficoltà organizzative non giustificano la revoca né possono paralizzare una pretesa fondata. Il Collegio chiarisce che lo scorrimento virtuale deve essere effettuato soltanto per la studentessa e per le altre parti vittoriose in analoghi appelli cautelari, verificando se ricadano in posizione utile. Se la verifica è positiva, l’ammissione con riserva al secondo semestre è subordinata al superamento della prova di recupero necessaria a conseguire i 18 CFU, da svolgersi presso l’Ateneo in cui sono state sostenute le prove del semestre filtro. L’Ateneo deve concedere per la preparazione un termine tra 20 e 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza; il mancato superamento determina la perdita di efficacia dell’ammissione cautelare, ferma la possibilità di proseguire nelle materie affini. Per il recupero delle lezioni del semestre concluso, l’Ateneo può adottare soluzioni organizzative, anche ammettendo la studentessa in sovrannumero al secondo semestre dell’anno accademico 2026/2027, pur mantenendo l’immatricolazione con riserva dall’anno 2025/2026. La misura cautelare non impone l’attivazione di percorsi didattici dedicati. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
nessuno degli elementi allegati dal Ministero integra i presupposti indicati dall’art. 58 c.p.a. ai fini della revoca di provvedimenti cautelari, cioè un mutamento delle circostanze, ovvero un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza dopo il provvedimento cautelare (nel qual caso la parte richiedente deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza: prova che, peraltro, nel caso di specie non è stata data)
La revoca di una misura cautelare presuppone un mutamento delle circostanze oppure la conoscenza successiva di un fatto anteriore; in quest’ultimo caso il richiedente deve provare quando ne ha acquisito conoscenza.
artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a.
Pertanto, la Sezione formula, ai sensi degli artt. 59 e 112, comma 5, c.p.a., i seguenti chiarimenti sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare indicata nelle premesse
Le disposizioni consentono al giudice di fornire chiarimenti sulle modalità esecutive di una propria misura cautelare.
art. 3 d.m. n. 1115/2025
poiché, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 1115/2025, condizione ineludibile per l’accesso degli studenti al secondo semestre del corso di laurea è il superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre e, quindi, il conseguimento di un minimo di n. 18 CFU
L’accesso al secondo semestre richiede il superamento degli esami del primo semestre e il conseguimento di almeno 18 CFU; l’ammissione cautelare con riserva resta quindi subordinata al recupero dei crediti mancanti.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
nel caso di esito positivo della verifica di cui al punto A, l’accesso – con riserva – della parte interessata al secondo semestre del corso di laurea è comunque subordinato al superamento, da parte sua, della prova di recupero dei crediti formativi universitari (CFU) ex art. 4 del d.m. n. 1115/2025
Quando la verifica dello scorrimento virtuale colloca la studentessa in posizione utile, l’accesso con riserva al secondo semestre è comunque condizionato al superamento della prova di recupero dei CFU.
Massime di principio
- La revoca di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. richiede un mutamento delle circostanze o la conoscenza successiva di un fatto anteriore; chi invoca quest’ultimo presupposto deve provare il momento in cui ne ha acquisito conoscenza.
- Non costituisce presupposto per la revoca una circostanza che non modifica il dato assunto dalla misura cautelare né incide sul bilanciamento degli interessi compiuto dal giudice.
- Una misura cautelare resa a favore di una parte non estende automaticamente i propri effetti vincolanti a soggetti terzi che non ne sono destinatari, ferma la valutazione amministrativa delle loro eventuali istanze.
- L’ammissione cautelare con riserva a un corso universitario può essere subordinata al superamento delle prove di recupero richieste dalla disciplina applicabile; l’eventuale mancato superamento può determinare la perdita di efficacia della misura.
- L’autonomia organizzativa dell’Ateneo consente di individuare modalità per il recupero delle attività didattiche già svolte, ma la misura cautelare di ammissione con riserva non comporta di per sé l’obbligo di predisporre percorsi didattici individualizzati.
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