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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/760

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione, del 23 febbraio 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32024R0760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna rapidamente la geografia delle restrizioni UE contro la peste suina africana, sulla base dell’evoluzione epidemiologica registrata in diversi Stati membri. Sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo zone I, II e III e, per la Croazia, anche le aree dell’allegato II relative a zone infette o soggette a restrizioni a livello dell’Unione. La logica del provvedimento è di adeguare le misure al rischio effettivo, rafforzandole dove vi sono nuovi focolai e allentandole dove la situazione è migliorata.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle specifiche aree territoriali elencate negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in relazione alla peste suina africana nei suini detenuti e nei suini selvatici. Incide sulle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate in Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Croazia, Svezia, Ungheria, Bulgaria, Romania e altri territori specificamente elencati. L’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione interviene in via urgente sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, aggiornando la classificazione territoriale delle zone soggette a restrizioni nell’Unione. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, ed è motivato dall’evoluzione molto dinamica della situazione epidemiologica, in particolare in Germania, Grecia e Italia.

Finalità e contesto normativo

La peste suina africana è qualificata nei considerando come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con rilevanti conseguenze sanitarie ed economiche e impatti sulla circolazione delle partite e dei prodotti suinicoli nell’Unione e verso paesi terzi. Il regolamento richiama il sistema di gestione delle malattie di categoria A previsto dalla normativa di sanità animale, in base al quale, in caso di focolai, possono essere istituite zone soggette a restrizioni, zone di protezione, di sorveglianza e, per gli animali selvatici, zone infette con divieti di movimento.

Ambito di applicazione territoriale

Il regolamento aggiorna le zone soggette a restrizioni dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per numerosi Stati membri. Le modifiche riguardano in particolare:

  • Germania, con ridefinizione di molte aree del Brandeburgo e della Sassonia;
  • Grecia, con nuove delimitazioni nelle regioni della Macedonia centrale, della Grecia settentrionale e dell’area di Evros e altre unità territoriali;
  • Italia, con aggiornamenti per Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania e altre regioni;
  • altri Stati membri interessati dalle parti I, II e III dell’allegato I, tra cui Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Croazia, Svezia, Ungheria, Bulgaria e Romania.

La delimitazione è costruita in modo estremamente puntuale, con riferimenti a regioni, province, distretti, comuni, frazioni, sezioni catastali e, per l’Ungheria, unità di gestione venatoria identificate da codice.

Criteri per la revisione delle zone

La Commissione afferma che le modifiche devono fondarsi sulla situazione epidemiologica dell’area interessata e dello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione e sui criteri scientifici contenuti negli orientamenti sulla PSE. Vengono inoltre richiamate le norme WOAH, nonché le informazioni e le giustificazioni fornite dagli Stati membri. In base a tali criteri, alcune aree vengono irrigidite per effetto di nuovi focolai, mentre altre vengono declassate o cancellate perché la situazione è migliorata e non vi sono focolai da dodici mesi.

Principali aggiornamenti per Germania, Grecia e Italia

Per la Germania, il regolamento distingue tra aree che restano o diventano zone I, aree che passano in zona II e aree in zona III, in funzione del rischio e dell’evoluzione dei focolai. In Brandeburgo, alcune zone del Land vengono declassate da zona II a zona I o soppresse, mentre altre aree vengono elevate a zona II o III, anche alla luce dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi in talune aree e delle misure di contenimento applicate.

Per la Grecia, nuovi focolai in suini selvatici e detenuti nella Macedonia centrale determinano il passaggio di alcune aree da zona I a zona II o III; le delimitazioni delle zone sono ridefinite per riflettere l’innalzamento del rischio. In particolare, il regolamento cita focolai a gennaio e febbraio 2024, compresi casi in suini selvatici e in suini detenuti.

Per l’Italia, vengono aggiornate le zone di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e altre regioni. In Liguria e Lombardia, nuovi focolai in suini selvatici comportano la riclassificazione di aree da zona I a zona II. In Sardegna, alcune zone vengono invece riportate a zona I o soppresse, in base all’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e all’efficacia delle misure di controllo. Il regolamento precisa che per l’Italia sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore.

Altre zone soggette a restrizioni nell’allegato I

L’allegato I contiene elenchi molto estesi per:

  • zone I: Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia;
  • zone II: Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Croazia, Svezia, Grecia;
  • zone III: Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Germania, Grecia, Croazia.

Per la pratica professionale, il dato operativo è che gli elenchi allegati sono direttamente vincolanti per la gestione dei movimenti di suini, cinghiali, prodotti e operazioni correlate nelle aree interessate.

Zone infette e zone di protezione e sorveglianza in Croazia

L’allegato II è richiamato per le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza. La parte A riguarda la Croazia e un focolaio di peste suina africana in suini selvatici identificato dal numero ADIS HR-ASF-2023-00885, con area interessata nella regione di Zadarska županija e termine ultimo di applicazione fissato al 27 febbraio 2024.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’urgenza, giustificata dalla rapida evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e dalla necessità di adattare immediatamente le misure di contenimento della peste suina africana.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri in funzione dell’evoluzione della peste suina africana.

Criteri epidemiologici alla base della revisione

I considerando precisano che la delimitazione delle zone tiene conto della situazione epidemiologica nelle aree interessate, del quadro generale nello Stato membro, del rischio di ulteriore diffusione, degli orientamenti della Commissione e degli Stati membri sulla PSE, nonché delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Ridistribuzione delle zone in Germania, Grecia e Italia

Il regolamento recepisce nuovi focolai e miglioramenti epidemiologici, con ampliamenti o riclassificazioni delle zone in Germania, Grecia e Italia. In particolare, alcune aree passano da zona I a zona II o III in presenza di nuovi focolai, mentre altre aree vengono declassate o soppresse per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e per l’efficacia delle misure di controllo.

Aggiornamento delle zone per altri Stati membri

L’allegato I rivede anche le zone soggette a restrizioni in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Croazia, Svezia, Ungheria, Bulgaria e Romania, con elencazioni territoriali molto analitiche per regioni, province, comuni, distretti o unità di gestione venatoria.

Zone infette e zone di protezione/sorveglianza in Croazia

L’allegato II, parte A, individua per la Croazia un’area istituita come zona infetta a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici nello Stato membro, con riferimento ADIS HR-ASF-2023-00885 e termine ultimo di applicazione 27.2.2024. La parte B richiama le zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza a seguito di focolai in suini detenuti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturamercato internomovimentazione di animaliprevenzione e controllo delle malattie animali

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