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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1239

Regolamento delegato (UE) 2024/1239 della Commissione, del 22 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

Normativa europea32024R1239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2024/1239 aggiorna il meccanismo di sospensione commerciale previsto dal regolamento (UE) 2018/196 nei confronti di determinati prodotti originari degli Stati Uniti. Alla luce della drastica riduzione dell’annullamento dei benefici causato dalla CDSOA e del carattere trascurabile dell’importo residuo, la Commissione porta allo 0% il dazio supplementare ad valorem. La misura entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° maggio 2024.

Modifica del regolamento (UE) 2018/196 per fissare allo 0% il dazio doganale supplementare sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196, in aggiunta al dazio doganale ordinario previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013. La modifica riguarda il livello del dazio supplementare ad valorem, che viene portato allo 0% a decorrere dal 1° maggio 2024. Non disciplina altri settori o categorie di operatori oltre agli importatori dei prodotti interessati.

Modifica del regime di dazio supplementare sulle importazioni dagli Stati Uniti

Il regolamento delegato (UE) 2024/1239 interviene sul regolamento (UE) 2018/196, che aveva introdotto un dazio doganale supplementare sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti in risposta al mancato adeguamento della CDSOA statunitense agli obblighi OMC. La Commissione, nell’ambito dell’aggiornamento annuale del livello di sospensione autorizzato dall’OMC, constata che l’effetto economico residuo è ormai trascurabile e che un’aliquota minima non produrrebbe effetti commerciali, ma solo costi amministrativi.

Contesto e motivazione della modifica

Secondo i considerando, i pagamenti CDSOA più recenti riguardano la distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio fiscale 2023 (1° ottobre 2022-30 settembre 2023). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità doganali statunitensi, l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio per l’Unione è pari a 34,98 USD. Da tale importo deriva un’aliquota teorica del dazio supplementare dello 0,00002%, ritenuta irrilevante sul piano commerciale e sproporzionata sul piano amministrativo.

Contenuto normativo

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196. Per i prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento di base, il dazio supplementare ad valorem viene fissato allo 0%, fermo restando il dazio doganale ordinario dovuto ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. In sostanza, la misura mantiene il quadro giuridico di riferimento ma neutralizza l’effetto economico della sospensione tariffaria.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° maggio 2024. La previsione di un’entrata in vigore immediata è motivata dall’esigenza di evitare ritardi nell’applicazione della nuova aliquota. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Adeguamento del dazio supplementare

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 e stabilisce un dazio ad valorem dello 0%, in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento modificato.

Ragioni dell’intervento

I considerando chiariscono che il dazio supplementare era stato istituito a seguito del mancato adeguamento degli Stati Uniti alla CDSOA agli obblighi OMC. Sulla base dei dati relativi all’esercizio fiscale 2023, l’annullamento dei benefici o il pregiudizio per l’Unione è stimato in 34,98 USD; l’aliquota corrispondente allo 0,00002% è considerata priva di effetti commerciali e amministrativamente sproporzionata, giustificando la fissazione allo 0%.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2024, al fine di evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata.

Base giuridica e natura dell’atto

L’atto è adottato dalla Commissione come regolamento delegato sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/196 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalipolitica commercialerelazioni commerciali internazionaliunione doganale

Testo integrale

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