Regolamento (UE) 2024/622
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/622 della Commissione, del 22 febbraio 2024, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE de Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione adotta, per le emissioni del 2023, l'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. L'elenco serve agli operatori aerei per la comunicazione delle emissioni nell'ambito dell'EU ETS e riflette le notifiche trasmesse al segretariato ICAO. Sono esclusi i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito, mentre San Marino e Monaco non sono inclusi nonostante compaiano nell'elenco ICAO, poiché non dispongono di aeroporti e nel 2023 non vi sono stati voli rilevanti ai fini CORSIA.
Elenco degli Stati che si ritiene applichino il regime CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2023.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori aerei soggetti alla direttiva 2003/87/CE, ai fini della comunicazione delle emissioni del 2023 nel sistema EU ETS. Riguarda esclusivamente l'elenco degli Stati, diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito, che si ritiene applichino CORSIA; tali esclusioni restano fuori dall'allegato perché le rotte tra questi Paesi ricadono nei rispettivi sistemi di scambio di quote. L'elenco è utilizzato per la rendicontazione delle emissioni del 2023 e il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2023
Il regolamento di esecuzione n. 2024/622 adotta l'elenco aggiornato degli Stati che si ritiene applichino il sistema CORSIA per il 2023 nell'ambito della direttiva 2003/87/CE. L'intervento si inserisce nel quadro dell'EU ETS per il trasporto aereo e dà attuazione all'obbligo, previsto dall'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, di predisporre annualmente l'elenco rilevante ai fini della rendicontazione delle emissioni.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il fatto che le attività di trasporto aereo rientrano nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione. La direttiva (UE) 2023/958 ha modificato la direttiva 2003/87/CE per assicurare una corretta attuazione del regime internazionale CORSIA dell'ICAO. Per il 2023, l'elenco degli Stati si fonda sulle notifiche inviate dagli Stati al segretariato ICAO circa l'intenzione di applicare CORSIA per le emissioni di quell'anno.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'elenco è destinato agli operatori aerei che devono comunicare le emissioni del 2023 ai fini della direttiva 2003/87/CE. Riguarda solo gli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito, che sono esclusi perché le rotte tra tali Stati ricadono nei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione. L'allegato contiene 82 Stati, tra cui, a titolo esemplificativo, Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti, Turchia, Emirati arabi uniti e altri Stati elencati puntualmente nel testo.
Criterio di inclusione e aggiornamento annuale
Il considerando 4 stabilisce che l'inclusione nell'elenco dipende dalla notifica ICAO da parte dello Stato interessato. Il segretariato ICAO pubblica una lista annuale degli Stati notificanti e la Commissione deve adeguare ogni anno l'elenco dell'Unione per riflettere tali aggiornamenti. Per il 2023, l'elenco ICAO comprendeva anche San Marino e Monaco, ma questi due Stati sono stati esclusi dall'allegato del regolamento per ragioni fattuali: assenza di aeroporti e assenza, nel 2023, di voli sulle tratte rilevanti ai fini CORSIA.
Effetti pratici per gli operatori aerei
L'elenco allegato costituisce il parametro operativo per la comunicazione delle emissioni del 2023 nell'ambito dell'EU ETS. Gli operatori aerei devono pertanto fare riferimento a questo elenco per determinare le tratte interessate dall'applicazione del meccanismo CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
Entrata in vigore e applicabilità
Per consentire un utilizzo tempestivo dell'elenco prima della scadenza dei termini di rendicontazione, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente i destinatari secondo la natura propria del regolamento UE.
Disposizioni principali
Adozione dell'elenco CORSIA per il 2023
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene l'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2023. L'elenco costituisce il riferimento operativo per gli operatori aerei nella comunicazione delle emissioni.
Criterio di individuazione degli Stati inclusi
Il considerando 4 chiarisce che l'inclusione si basa sulla notifica dello Stato al segretariato ICAO dell'intenzione di applicare CORSIA per le emissioni dell'anno di riferimento. La Commissione aggiorna annualmente l'elenco per recepire le variazioni della lista ICAO.
Esclusioni rilevanti
Sono esclusi dall'elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito, in quanto le rotte tra tali Stati sono disciplinate dai rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni. Inoltre San Marino e Monaco, pur presenti nell'elenco ICAO per il 2023, non figurano nell'allegato perché privi di aeroporti e perché nel 2023 non sono stati effettuati voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
Entrata in vigore
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per garantirne l'applicazione tempestiva prima del termine di comunicazione delle emissioni.
Natura vincolante
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula finale dell'articolo 2.
Come è indicizzato
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