Regolamento (UE) 2024/748
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/748 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato sospende o mantiene la sospensione per le zone colpite; dall’altro reintroduce l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione per alcune zone del Canada e degli Stati Uniti che, secondo la Commissione, non presentano più un rischio per la sanità animale. Le modifiche riguardano sia le partite di pollame e materiale germinale sia le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), aggiornando le sospensioni e le riaperture dell’accesso al mercato UE. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento degli elenchi di importazione per pollame e prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/748 della Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La misura è adottata in risposta all’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, con l’obiettivo di proteggere la sanità animale dell’Unione e di prevenire perturbazioni ingiustificate degli scambi.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si inserisce nel sistema della normativa UE in materia di sanità animale. Richiama il regolamento (UE) 2016/429, che stabilisce che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale possono entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori o zone figuranti negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le condizioni sanitarie di ingresso, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi operativi negli allegati da I a XXII.
Ragioni dell’intervento della Commissione
La Commissione fonda la modifica su una serie di notifiche di focolai di HPAI:
- Canada: quattro focolai nelle province di Alberta, Nuova Scozia, Ontario e Quebec, confermati tra il 30 gennaio 2024 e il 9 febbraio 2024.
- Regno Unito: un focolaio nello Yorkshire, Inghilterra, confermato il 14 febbraio 2024.
- Stati Uniti: quattro focolai in Colorado, Florida, Nebraska e North Dakota, confermati tra il 6 e il 9 febbraio 2024.
Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato la politica di abbattimento totale. Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno poi trasmesso alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate per contenere la diffusione della malattia.
Motivazione delle modifiche agli allegati
Sulla base della valutazione delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene che:
- per le zone soggette a restrizioni nelle aree interessate dai nuovi focolai sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna;
- per talune zone del Canada e degli Stati Uniti precedentemente sospese, le garanzie fornite consentano di ritenere che la situazione sanitaria non rappresenti più una minaccia per la salute pubblica o animale nell’Unione, con conseguente reintroduzione dell’autorizzazione all’ingresso.
La Commissione sottolinea anche l’esigenza di evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti, motivo per cui le modifiche sono dichiarate urgenti.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V del regolamento 2021/404 è aggiornato nella parte relativa alle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti.
Per il Canada vengono sostituite o aggiornate diverse righe relative alle zone CA-2.197, CA-2.199, CA-2.200, CA-2.218, CA-2.220, CA-2.227, CA-2.229 e vengono aggiunte le nuove zone CA-2.231, CA-2.232, CA-2.233 e CA-2.234. Le nuove zone corrispondono rispettivamente a:
- Ontario, area con centro alle coordinate 42.14, -83.11, con aree di protezione e sorveglianza indicate per Amherstburg e comuni limitrofi;
- Nova Scotia, area con centro alle coordinate 44.42, -64.54;
- Quebec, area con centro alle coordinate 45.77, -72.35;
- Alberta, area con centro alle coordinate 53.37, -110.88.
Per il Regno Unito viene aggiunta la zona GB-2.328, relativa a un’area nei pressi di Hutton Cranswick, East Yorkshire, definita come circolo di raggio 10 km centrato su coordinate WGS84 Lat: N53.93 e Long: W0.34.
Per gli Stati Uniti vengono aggiornate varie zone già elencate, tra cui US-2.474, US-2.481, US-2.490, US-2.506, US-2.517, US-2.528, US-2.529, US-2.533, US-2.537, US-2.541, US-2.543, US-2.551, US-2.553, US-2.568, US-2.576, US-2.599, e vengono aggiunte le nuove zone US-2.622, US-2.623, US-2.624 e US-2.625, riferite a:
- Nebraska, Gage County;
- Colorado, Delta County;
- Florida, Miami-Dade County;
- North Carolina, Lenoir County.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV è modificato in modo speculare per quanto riguarda le zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Le zone canadesi CA-2.197, CA-2.199, CA-2.200, CA-2.218, CA-2.220, CA-2.227 e CA-2.229 sono aggiornate, mentre vengono aggiunte CA-2.231, CA-2.232, CA-2.233 e CA-2.234.
Per il Regno Unito è aggiunta GB-2.328, e per gli Stati Uniti sono aggiornate le zone US-2.474, US-2.481, US-2.490, US-2.506, US-2.517, US-2.528, US-2.529, US-2.533, US-2.537, US-2.541, US-2.543, US-2.551, US-2.553, US-2.568, US-2.576, US-2.599, con l’inserimento delle nuove zone US-2.622, US-2.623, US-2.624 e US-2.625.
Le voci aggiornate riportano gli specifici status sanitari e le date di riferimento per ciascuna zona, riflettendo il superamento o la conferma delle misure restrittive legate ai focolai di HPAI.
Decorrenza e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula standard dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e coordinamento con la normativa sanitaria UE
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per le categorie di animali e prodotti disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/692.
Aggiornamento dell’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V del regolamento 2021/404 è modificato per le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per varie zone canadesi e statunitensi vengono sostituite o aggiornate le righe relative allo status sanitario e alle date di applicazione/sospensione; per alcune nuove zone sono aggiunte disposizioni specifiche (Canada: CA-2.231, CA-2.232, CA-2.233, CA-2.234; Stati Uniti: US-2.622, US-2.623, US-2.624, US-2.625; Regno Unito: GB-2.328).
Aggiornamento dell’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV è modificato in parallelo per le medesime aree geografiche, con aggiornamento delle zone canadesi e statunitensi e aggiunta della zona GB-2.328 per il Regno Unito. Le nuove voci riguardano il pollame e i ratti (POU, RAT) e lo status dei compartimenti/zone per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con conseguente ricalibratura delle restrizioni all’importazione.
Motivazione sanitaria: focolai di HPAI e misure di contenimento
La Commissione richiama la notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, confermati da analisi RT-PCR tra gennaio e febbraio 2024. Viene considerata la delimitazione di zone restrittive di almeno 10 km e la politica di abbattimento totale adottata dalle autorità veterinarie; sulla base delle informazioni aggiornate, la Commissione ritiene opportuno sospendere o aggiornare l’ingresso per le zone interessate e, per altre zone canadesi e statunitensi, autorizzare nuovamente l’ingresso nell’Unione.
Effetti pratici delle modifiche agli elenchi
Le modifiche incidono sull’ammissibilità all’importazione nell’Unione dalle zone elencate: alcune vengono sospese in relazione ai nuovi focolai, altre sono reinserite o aggiornate in quanto considerate nuovamente conformi alle garanzie sanitarie richieste. Il regolamento evita perturbazioni inutili degli scambi, ma preserva l’obiettivo di tutela della sanità pubblica e animale nell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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