Regolamento (UE) 2024/745
Regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il pacchetto sanzionatorio UE contro la Russia, recependo le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2024/746. Amplia gli elenchi di entità soggette a restrizioni e i beni/tecnologie controllati, con particolare attenzione ai componenti elettronici, ai beni utili al settore della difesa e della sicurezza russo e ai prodotti legati ai droni e all’industria militare. Prevede inoltre un regime transitorio fino al 25 maggio 2024 per l’esecuzione di alcuni contratti preesistenti relativi a specifici trasformatori e aggiorna l’elenco dei paesi partner per le importazioni di prodotti siderurgici.
Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia, aggiornando elenchi di entità soggette a restrizioni, categorie di beni/tecnologie controllati e paesi partner per alcune importazioni siderurgiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in modo direttamente vincolante e immediatamente applicabile. Incide su operatori economici che esportano verso la Russia o verso soggetti collegati al complesso militare-industriale russo, nonché su chi commercializza i beni e le tecnologie elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, in particolare quelli di duplice uso, elettronici, aeronautici, ottici, chimici, meccanici e componenti correlati. Rileva inoltre per le importazioni di prodotti siderurgici da paesi partner indicati nell’allegato XXXVI. La disciplina non introduce un regime autonomo, ma modifica e integra un quadro sanzionatorio già esistente, con una deroga transitoria limitata per taluni beni e contratti preesistenti.
Regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio, del 23 febbraio 2024
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 833/2014, che costituisce uno dei principali strumenti sanzionatori dell’Unione nei confronti della Russia in risposta alle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. L’atto recepisce sul piano del diritto derivato UE le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2024/746, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme delle misure restrittive in tutti gli Stati membri.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto necessario rafforzare il quadro restrittivo esistente alla luce del sostegno diretto e indiretto al complesso militare-industriale russo, anche tramite componenti elettronici e beni che contribuiscono allo sviluppo tecnologico del settore difesa e sicurezza. Il regolamento risponde inoltre all’esigenza di aggiornare gli elenchi di beni controllati e di paesi partner riconosciuti per talune importazioni siderurgiche.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli operatori economici dell’Unione che esportano, commercializzano o gestiscono beni e tecnologie ricompresi negli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché ai soggetti inseriti nell’allegato IV, verso i quali operano restrizioni più severe. Il perimetro materiale riguarda in particolare beni a duplice uso e tecnologie con potenziale impiego militare o duale, componenti elettronici, apparecchiature per semiconduttori, macchine utensili, prodotti chimici, materiali avanzati, moduli elettronici e componenti meccanici. Incide anche sulle importazioni di prodotti siderurgici da paesi partner elencati nell’allegato XXXVI.
Deroga transitoria per specifici trasformatori
L’unica disposizione testuale direttamente inserita nel corpo del regolamento è la nuova deroga dell’articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis quater. Per i beni classificati con i codici NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 e 8504 90, i divieti dei paragrafi 1 e 2 non si applicano fino al 25 maggio 2024 quando l’esecuzione riguardi contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o contratti accessori necessari alla loro esecuzione. Si tratta quindi di una clausola di salvaguardia temporale, rilevante in chiave contrattuale e doganale.
Aggiornamento dell’allegato IV: liste di soggetti sanzionati
L’allegato IV viene sostituito integralmente e include un elenco estremamente ampio di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi ritenuti utilizzatori finali militari, componenti del complesso militare-industriale russo o soggetti che intrattengono legami commerciali o di altro tipo con il settore difesa e sicurezza russo, oppure lo sostengono in altro modo. Il testo sottolinea che l’elenco comprende anche soggetti di paesi terzi diversi dalla Russia e che la loro inclusione non comporta attribuzione di responsabilità alla giurisdizione in cui operano. In termini pratici, l’inserimento in tale elenco comporta l’applicazione di restrizioni più severe all’esportazione di determinati beni e tecnologie.
Aggiornamento dell’allegato VII, parte B: beni e tecnologie soggetti a controllo
Il nuovo allegato VII, parte B, amplia il novero dei beni e delle tecnologie rilevanti ai fini degli articoli 2 bis e 2 ter. Tra le principali categorie figurano:
- dispositivi a semiconduttore e relative parti;
- circuiti integrati elettronici e apparecchiature per fabbricazione, collaudo e misurazione;
- apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici;
- ulteriori componenti elettrici e magnetici, inclusi trasformatori, convertitori statici, relè, interruttori, connettori e antenne;
- macchine utensili, centri di lavorazione, torni CNC e tecnologie di fabbricazione additiva;
- materiali energetici e precursori, quali perclorati, bromati, iodati e periodati;
- dispositivi, moduli e assiemi elettronici, inclusi unità di elaborazione, memorie, apparecchi di telecomunicazione e radionavigazione;
- prodotti chimici, metalli e materiali avanzati, tra cui il renio;
- cuscinetti e altri componenti meccanici.
L’effetto complessivo è quello di rafforzare il controllo sulle esportazioni di beni ad alta rilevanza industriale e militare.
Modifiche all’allegato XXIII
L’allegato XXIII viene aggiornato per la voce doganale 8504. È inserita una categoria generale per trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, mentre vengono soppresse le voci 8504 32, 8504 33 e 8504 34 relative a diverse classi di trasformatori di potenza. Per gli operatori doganali e commerciali ciò implica un riassetto della classificazione delle merci interessate dalle restrizioni.
Paesi partner per le importazioni di prodotti siderurgici
L’allegato XXXVI viene sostituito e riconosce come paesi partner, ai fini dell’articolo 3 octies, paragrafo 1, soltanto Svizzera, Norvegia e Regno Unito. La modifica è rilevante per l’applicazione del regime di controllo delle importazioni di prodotti siderurgici e per le eventuali esenzioni o semplificazioni connesse allo status di paese partner.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 24 febbraio 2024. Essendo direttamente applicabile, obbliga integralmente gli Stati membri e gli operatori interessati senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento di una deroga transitoria per taluni trasformatori
All’articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 è inserito il paragrafo 3 bis quater: per i beni rientranti nei codici NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 e 8504 90, i divieti dei paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 25 maggio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o dei contratti accessori necessari alla loro esecuzione.
Rifacimento dell’allegato IV: nuove entità soggette a restrizioni
L’allegato IV è sostituito integralmente con un elenco molto esteso di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo o il settore difesa e sicurezza della Russia. L’elenco comprende soggetti russi e di paesi terzi, inclusi operatori collegati a componenti elettronici, aeronautica, cantieristica, spazio, elettronica e difesa, già individuati come destinatari di restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di altri beni/tecnologie rilevanti.
Ampliamento dell’allegato VII, parte B: beni e tecnologie soggetti ad autorizzazione
L’allegato VII, parte B, è sostituito per includere nuove categorie di beni e tecnologie di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, e all’articolo 2 ter, paragrafo 1. L’elenco copre dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici e relative apparecchiature di fabbricazione e collaudo, apparecchi fotografici e sensori ottici, ulteriori componenti elettrici e magnetici, macchine utensili e apparecchiature di fabbricazione additiva, materiali energetici e precursori, moduli ed assiemi elettronici, materiali avanzati come il renio e componenti meccanici quali cuscinetti.
Aggiornamento dell’allegato XXIII: prodotti industriali soggetti a restrizioni
Nell’allegato XXIII viene inserita una voce generale per la voce doganale 8504 relativa a trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione. Contestualmente sono soppresse specifiche sottovoci relative a trasformatori di potenza (8504 32, 8504 33 e 8504 34), con effetto di rimodulare la classificazione dei prodotti interessati dalle restrizioni.
Aggiornamento dell’allegato XXXVI: paesi partner per le importazioni di prodotti siderurgici
L’allegato XXXVI è sostituito e limita l’elenco dei paesi partner per l’importazione di prodotti siderurgici di cui all’articolo 3 octies, paragrafo 1, a Svizzera, Norvegia e Regno Unito.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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