Regolamento (UE) 2024/753
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 inserendovi 106 persone fisiche e 88 entità. Le nuove iscrizioni riguardano soggetti ritenuti responsabili o sostenitori di azioni connesse alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, inclusi operatori del complesso militare-industriale, funzionari delle amministrazioni di occupazione, giudici coinvolti in persecuzioni politiche, soggetti collegati alla deportazione di minori e attori che facilitano aggiramenti sanzionatori o forniture militari. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 in relazione alla situazione in Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile. Incide sull’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiungendo 106 persone e 88 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La misura produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 23 febbraio 2024.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 del Consiglio
Il regolamento attua il regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014 contro soggetti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il contesto richiamato nei considerando è quello della prosecuzione della guerra di aggressione russa e della necessità, ribadita dal Consiglio europeo, di indebolire ulteriormente la capacità della Russia di condurla mediante un rafforzamento delle sanzioni.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023, ha condannato con fermezza la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, qualificandola come palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha confermato il sostegno dell’Unione all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive e aggiornare l’elenco dei soggetti designati.
Base giuridica e natura dell’atto
Il regolamento è adottato dal Consiglio e si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. Si tratta di un regolamento di esecuzione che incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento quadro, senza modificare in questa sede il regime generale delle misure restrittive, ma ampliandone l’ambito soggettivo.
Modifica dell’elenco delle persone ed entità sanzionate
L’allegato del regolamento aggiunge all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:
- 106 persone fisiche;
- 88 entità.
Le motivazioni di designazione sono ampie e ricorrenti: sostegno materiale al governo della Federazione russa, partecipazione o appoggio a politiche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina, contributo al complesso militare-industriale russo, coinvolgimento nella logistica di materiale bellico o nella produzione di armi e sistemi dual use, nonché partecipazione a repressioni politiche nei territori occupati.
Principali categorie di soggetti inseriti
Il provvedimento colpisce un insieme eterogeneo di soggetti, tra cui:
- dirigenti e proprietari di imprese della difesa e della componentistica militare russa;
- entità industriali coinvolte nella produzione, manutenzione o modernizzazione di missili, carri armati, munizioni, radar, UAV, avionica e sistemi di difesa aerea;
- società di navigazione e logistica coinvolte nel trasporto di armamenti nordcoreani e iraniani verso la Russia e nel loro inoltro a depositi militari;
- funzionari militari, regionali e amministrativi russi, anche nei territori occupati dell’Ucraina;
- giudici e funzionari dell’apparato repressivo in Crimea impegnati in procedimenti a sfondo politico contro cittadini ucraini e tatari di Crimea;
- soggetti coinvolti nella deportazione, trasferimento, rieducazione e adozione illegale di minori ucraini;
- un ministro della Difesa della RPDC e il Missile General Bureau, per il sostegno alla cooperazione militare con la Russia;
- alcune entità bielorusse, comprese società di riparazione aeronautica e organizzazioni coinvolte nel trasferimento di minori ucraini.
Soggetti che vanificano o aggirano le misure UE
Una parte rilevante delle nuove designazioni riguarda soggetti che, secondo il Consiglio, vanificano in modo significativo le restrizioni dell’Unione. In particolare, vengono inseriti operatori logistici e commerciali coinvolti nell’"importazione parallela" in Russia di merci soggette a misure restrittive, nonché fornitori di componenti o tecnologie che consentono l’approvvigionamento di beni a duplice uso e militari vietati. Il testo collega espressamente tali condotte alla frustrazione delle disposizioni della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 23 febbraio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediati effetti operativi per intermediari finanziari, operatori economici e soggetti tenuti al rispetto delle misure di congelamento e dei divieti correlati.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento n. 269/2014
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è l’inserimento di 106 persone e 88 entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche e agli ulteriori divieti previsti dal regime sanzionatorio.
Base giuridica e finalità sanzionatoria
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 e mira a rafforzare le misure restrittive già in vigore contro soggetti collegati ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Categorie di soggetti designati
L’allegato include soggetti appartenenti a diverse categorie: dirigenti e proprietari di imprese della difesa russa, vertici di società logistiche coinvolte nel trasporto di armamenti nordcoreani e iraniani, funzionari militari e regionali russi, giudici e funzionari repressivi in Crimea e Kherson, nonché persone e organizzazioni coinvolte nella deportazione e rieducazione di minori ucraini. Sono inoltre inserite alcune entità della Repubblica di Bielorussia e della Repubblica popolare democratica di Corea, per il sostegno materiale fornito alla guerra contro l’Ucraina.
Soggetti che eludono o vanificano le sanzioni UE
Tra i nuovi inserimenti figurano anche operatori logistici e commerciali che, secondo le motivazioni, facilitano l’"importazione parallela" in Russia di merci soggette a restrizioni o l’acquisizione di beni dual use e militari sanzionati, vanificando in modo significativo la decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) n. 833/2014.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 23 febbraio 2024. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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