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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20742/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un sequestro conservativo ottenuto nei confronti di una società debitrice, con pignoramento di crediti vantati verso un terzo appaltatore. Il creditore sequestrante ha promosso giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. perché il terzo dichiarava di essere debitore di un saldo di appalto, ma ne contestava la liquidità ed esigibilità. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo provata, sulla base di una scrittura privata tra le società del 22 dicembre 1997, la riduzione del corrispettivo dell'appalto per vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1668 c.c. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando l'obbligo del terzo di pagare la somma indicata, sul rilievo che la scrittura non era opponibile al creditore per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. e che la prova testimoniale non dimostrava un accordo sulla riduzione del corrispettivo. In cassazione il terzo pignorato ha dedotto un unico motivo: violazione degli artt. 324 e 100 c.p.c., sostenendo che l'appello del creditore non avrebbe censurato un'autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, cioè il mancato collaudo dell'opera con conseguente non erogabilità del saldo da parte dell'ente finanziatore; secondo la ricorrente, tale statuizione sarebbe quindi passata in giudicato e avrebbe reso inammissibile o infondata la riforma.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha accertato, dall'esame dell'atto di appello richiamato nel controricorso, che il creditore aveva in realtà impugnato anche la statuizione del Tribunale relativa al mancato collaudo dell'opera e alla conseguente esigibilità del saldo. La Corte d'appello aveva sì omesso di esaminare espressamente quel profilo, ma il ricorso per cassazione si limitava a denunciare la mancata formulazione del motivo di appello, senza censurare correttamente la decisione di merito sulla questione. Ne è derivato il rigetto del ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente; nulla è stato disposto per le spese verso la società intimata rimasta non costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.c.

    norma richiamata per l'azione di accertamento dell'obbligo del terzo nel contesto del pignoramento/sequestro di crediti; il giudizio verteva sull'esistenza ed esigibilità del credito del terzo verso il debitore esecutato.

  • art. 1668 c.c.

    richiamato come base della pretesa riduzione del corrispettivo dell'appalto per vizi dell'opera.

  • art. 2704 c.c.

    usato dalla Corte d'appello per negare opponibilità al creditore della scrittura privata priva di data certa.

  • art. 324 c.p.c.

    invocato nel ricorso per sostenere la formazione del giudicato interno su una autonoma ratio decidendi non impugnata.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. a sostegno della dedotta mancanza di interesse o della nullità della decisione per mancata impugnazione di una ratio autonoma.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    dedotto come vizio processuale per nullità della sentenza di appello.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato nell'ordinanza interlocutoria per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte rimasta intimata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione, la censura che deduce il giudicato interno o la mancata impugnazione di una ratio decidendi è infondata se dagli atti risulta che quella specifica ratio era stata effettivamente devoluta con l'appello.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi, il ricorrente deve colpire in modo specifico la decisione su ciascun profilo decisivo; se una ratio resta comunque valida e non efficacemente censurata, il ricorso non può essere accolto.
  • L'errore del giudice d'appello nel non esaminare espressamente un motivo può non condurre alla cassazione se il motivo era stato in realtà proposto e comunque la censura di legittimità è impostata in modo non corretto rispetto alla reale decisione impugnata.
  • Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo relativo a crediti pignorati o sequestrati, la contestazione dell'esistenza o dell'esigibilità del credito va esaminata anche alla luce dell'opponibilità ai terzi degli atti che incidono sul corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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