Sentenza n. 725/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per i due anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero. La sentenza, notificata al Ministero il 17 settembre 2024, non sarebbe stata spontaneamente eseguita, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo complessivo di € 1.000,00 e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione quale titolo esecutivo e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 1.000,00. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre accessori, spese generali e restituzione dell'eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al decisum.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per procedere all'ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
A seguito delle modifiche richiamate nella sentenza, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
La disposizione è richiamata per la modifica dell'art. 479 c.p.c. relativa alla sufficienza della copia conforme del provvedimento quale titolo esecutivo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- L'ottemperanza presuppone, tra l'altro, la definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione all'amministrazione quale titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire allo scadere del termine senza necessità di un nuovo giudizio.
- Nel dare esecuzione a un giudicato avente contenuto pecuniario, il commissario ad acta deve compiere tutti gli adempimenti contabili necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.
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