Sentenza del 25/06/2018 n. 2872 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Deducibilità spese mediche - Assistenza a familiare portatore di handicap - Certificazione medica - Attestazione dello stato di "grave handicap" - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione è stata disattesa. Il diritto alla deduzione non può essere negato per la sola assenza, nella certificazione, del riferimento alla legge n. 104/1992 o perché il certificato proviene da una commissione medica diversa da quella formalmente prevista dalla legge, quando il documento dimostra con chiarezza la gravità della patologia e l'invalidità del soggetto assistito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il riconoscimento della deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. per le spese mediche e di assistenza sostenute in favore di un soggetto portatore di grave invalidità. L'Amministrazione aveva negato il beneficio perché la certificazione medica prodotta non richiamava espressamente la legge n. 104/1992 e non era stata rilasciata dalla commissione medica prevista dall'art. 4 della stessa legge.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lett. b), T.U.I.R.
prevede il diritto alla deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti per spese mediche e di assistenza a soggetti portatori di gravi invalidità
La deduzione dipende dalla sostanza della condizione di grave invalidità e dalla riferibilità delle spese al soggetto assistito, non da formalità documentali non indispensabili.
Art. 3, legge n. 104/1992
soggetti portatori di gravi invalidità
La grave invalidità costituisce il presupposto sostanziale per il riconoscimento della deducibilità delle spese mediche e assistenziali.
Art. 4, legge n. 104/1992
L'assenza di una certificazione rilasciata dalla specifica commissione prevista dalla legge non è decisiva, se altra documentazione medica ufficiale attesta in modo chiaro la gravità della patologia e l'invalidità.
Massime di principio
- Per ottenere una deduzione fiscale collegata alla grave invalidità, occorre dimostrare concretamente la condizione patologica e la gravità dell'handicap; il riferimento formale alla legge n. 104/1992 non è necessariamente indispensabile.
- La valutazione deve privilegiare il contenuto sostanziale della documentazione medica rispetto a formalismi relativi all'autorità o alla commissione che ha rilasciato il certificato, purché il documento sia attendibile e sufficientemente chiaro.
- Una certificazione medica può essere idonea anche se non utilizza espressamente la formula prevista dalla normativa, quando consente di accertare senza ambiguità la grave invalidità del soggetto cui si riferiscono le spese.
- È comunque opportuno conservare documentazione medica dettagliata, ricevute delle spese e prova del rapporto con il familiare assistito, perché la gravità della patologia e il collegamento tra spesa e assistenza devono risultare dimostrabili.
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