Sentenza del 29/11/2023 n. 33269 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento Tares 2013 relativo ad un immobile adibito ad abitazione-studio da lei detenuto. Propone due motivi: (1) violazione del principio di irretroattività della legge tributaria, deducendo che il Comune ha applicato per il 2013 una tariffa stabilita dal Regolamento comunale del 16/9/2013 che, per effetto dell'irretroattività, poteva operare solo dal 1° gennaio 2014; (2) errore nel calcolo della superficie imponibile per effetto di una scorretta lettura della planimetria catastale, chiedendo l'esclusione di aree non utilizzabili (soffitta per altezza, cantina senza aerazione) e di 85 mq utilizzati come studio e intestati al coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del modello legale previsto dall'art. 366 c.p.c.: il ricorso non contiene una chiara, anche se sommaria, esposizione dei fatti di causa, delle posizioni processuali delle parti, delle censure rivolte alle decisioni dei giudici di merito e del contenuto della sentenza impugnata. Perciò la Corte non ha esaminato nel merito le doglianze sulla presunta irretroattività della tariffa né quelle sulla superficie imponibile. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi) e ha disposto l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi infondati.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Indica le fattispecie di vizio deducibili in cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo). Qui sono i riferimenti ai motivi invocati dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la insufficiente esposizione dei fatti rende le censure inammissibili.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Imposto il modello del ricorso per cassazione che deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa e delle posizioni delle parti; la sua inosservanza comporta inammissibilità per carenza di autosufficienza e chiarezza del ricorso.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Regola gli effetti della cosiddetta "doppia conforme": quando la decisione di merito è uniforme, il ricorso per cassazione è precluso salvo che si indichi la diversa base fattuale o giuridica delle singole decisioni; la Corte ha richiamato questo principio nell'analisi del motivo sulla superficie imponibile.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina tributaria comunale (TARES/TARSU); la Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali.
art. 11 Preleggi (principio di irretroattività)
Principio generale di irretroattività della legge; la ricorrente lo invoca per sostenere che il regolamento comunale del 16/9/2013 non poteva operare per l'anno 2013, ma la questione non è stata valutata perché il ricorso non ha adeguatamente esposto i fatti e le argomentazioni di merito.
L. n. 212 del 2000, art. 3 (statuto del contribuente)
Richiamata in connessione con il principio di irretroattività e le garanzie del contribuente; comunque non valutata nel merito per le ragioni d'inammissibilità formale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata in relazione alle spese e al contributo dovuto per il ricorso; la sentenza fa espresso riferimento per la liquidazione delle spese e per l'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere, oltre ai motivi, una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa, delle posizioni processuali delle parti e del contenuto delle decisioni di merito: la sua mancanza determina l'inammissibilità.
- Le censure che impugnano valutazioni di fatto (es. calcolo della superficie imponibile sulla base di planimetrie) sono difficili da esaminare in cassazione se non è dimostrabile che le decisioni di merito si fondano su ragioni tra loro divergenti o che vi sia un errore di diritto evidente; in presenza di sentenze conformi occorre indicare le diverse ragioni fattuali o giuridiche adottate nei vari gradi.
- Per questioni di diritto come la presunta irretroattività di una tariffa comunale, è essenziale che il ricorrente dimostri come e quando la questione sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio e che la decisione impugnata abbia omesso o travisato tale questione; l'assenza di tale collegamento procedurale può renderne impossibile l'esame in Cassazione.
- La contestazione di elementi tecnici (superfici, planimetrie, condizioni di agibilità) deve essere istruita e documentata nei gradi di merito, con chiara indicazione delle basi probatorie e delle deduzioni contro la motivazione espressa dai giudici; in Cassazione non basta una generica affermazione di errore.
- La mancata osservanza dei requisiti formali del ricorso di cassazione può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di contributi aggiuntivi; pertanto è prudente curare la completezza formale e la sintesi fattuale già nella redazione del ricorso.
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