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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5446/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva unificato sotto il vincolo della continuazione in executivis quattro sentenze emesse nei confronti di Paul Marco Palmieri. Il ricorrente deduceva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Foggia in quanto, secondo la ricostruzione, l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/09/2018 (irrevocabile il 31/12/2018), perciò la competenza per l'esecuzione spettava alla Corte di appello di Bari e non al Tribunale di Foggia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha dichiarato che la competenza del giudice dell'esecuzione è di natura funzionale, assoluta e inderogabile e che, nel caso concreto, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/09/2018 (irrevocabile il 31/12/2018), la quale aveva riformato la sentenza di primo grado. Conseguentemente la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata dal Procuratore e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4

    Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo

    La Corte ha richiamato la regola secondo cui, quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti di giudici diversi, la competenza spetta a chi ha emesso l'atto divenuto irrevocabile per ultimo, tenendo conto della "perpetuatio iurisdictionis" e della data della richiesta formulata in sede esecutiva.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 2

    Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello

    La norma va interpretata nel senso che l'espressione "in relazione alla pena" comprende anche tutto ciò che attiene all'applicazione ed esecuzione della pena (es. revoca o concessione di benefici). Se l'appello ha operato una riforma sostanziale della decisione di primo grado (anche con effetti sulla pena indiretti), la competenza spetta al giudice d'appello.

  • Principio di competenza del giudice dell'esecuzione (giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 31946 del 04/07/2008)

    La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale, assoluta e inderogabile; la violazione determina nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

  • Giurisprudenza su effetti dell'appello e spettanza della competenza (Sez. 1, n. 5637 del 21/12/1993; Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002)

    La Corte ha richiamato precedenti secondo cui, quando la sentenza di appello elabora sostanzialmente la pronuncia di primo grado (es. riconoscimento di attenuanti, esclusione di aggravanti, modifica del giudizio di comparazione, applicazione della continuazione), la competenza in sede esecutiva è del giudice d'appello.

Massime di principio

  • Per determinare il giudice dell'esecuzione occorre identificare il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, considerando la data della richiesta in sede esecutiva (perpetuatio iurisdictionis).
  • Se l'appello ha modificato la decisione di primo grado solo "in relazione alla pena" nel senso tecnico-ampliato (comprendendo effetti sull'applicazione o esecuzione della pena), la competenza resta del giudice di primo grado; se, invece, l'appello ha riformato sostanzialmente la decisione, la competenza spetta al giudice d'appello.
  • La nozione "in relazione alla pena" va interpretata ampiamente: comprende anche provvedimenti su benefici (sospensione condizionale, non menzione), revoche o concessioni che incidono sull'esecuzione.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione è di carattere funzionale e assoluto: la sua violazione comporta nullità rilevabile d'ufficio in qualunque stato del processo e può condurre all'annullamento dell'atto impugnato e alla trasmissione degli atti al giudice competente.
  • In presenza di più sentenze emesse da giudici diversi, se l'ultimo provvedimento irrevocabile è di grado d'appello, l'esecuzione deve essere trattata dal giudice d'appello; al contrario, se l'ultimo provvedimento irrevocabile riguarda il primo grado (o l'appello non ha inciso se non sulla misura in senso tecnico-ampliato), la competenza resta al primo giudice.
  • In caso di dubbio sulla competenza funzionale, l'impugnazione o l'annullamento possono comportare la trasmissione degli atti al giudice correttamente competente per evitare nullità procedurali nell'esecuzione.

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