Circolare n. 42 del 24/09/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il funzionamento dell’Archivio dei rapporti finanziari, sezione dell’Anagrafe tributaria alimentata dalle comunicazioni degli operatori finanziari. Illustra quali dati vi confluiscono, con particolare attenzione ai rapporti continuativi, alle operazioni extra-conto e alle informazioni su soggetti che agiscono per conto di terzi. Precisa inoltre termini di invio, periodi di riferimento, esclusioni, e l’utilità dell’Archivio per le indagini finanziarie, anche con riguardo a rapporti presso articolazioni estere di intermediari residenti.
Archivio dei rapporti finanziari e utilizzo nelle indagini finanziarie
Archivio dei rapporti finanziari e utilizzo nelle indagini finanziarie
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’Archivio dei rapporti finanziari, evidenziandone il ruolo centrale nelle indagini finanziarie. L’Archivio, quale sezione dell’Anagrafe tributaria, raccoglie le comunicazioni degli operatori finanziari e consente all’Amministrazione di disporre di una base informativa più ampia e aggiornata rispetto al passato, soprattutto dopo le integrazioni normative intervenute tra il 2006 e il 2009.
Quadro normativo e finalità dell’Archivio
L’Archivio trae fondamento dall’art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605/1973 e dalle successive modifiche apportate dal d.lgs. n. 231/2007. La circolare richiama inoltre il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, integrato dal provvedimento del 29 febbraio 2008, che hanno disciplinato modalità, termini e profili di sicurezza per trasmissione e consultazione dei dati.
La finalità dell’Archivio è essenzialmente quella di rendere disponibili elementi utili ai controlli, consentendo l’individuazione dei rapporti e delle operazioni finanziarie riconducibili al contribuente. La circolare sottolinea che, per le annualità dal 2005 in avanti, le richieste di informazioni possono essere inviate telematicamente agli operatori che risultano dall’Archivio come effettivi interlocutori del contribuente; per gli anni precedenti occorre invece svolgere valutazioni specifiche e considerare anche altri intermediari potenzialmente rilevanti.
Rapporti continuativi
Tra i dati comunicati rientrano innanzitutto i rapporti continuativi, cioè i rapporti finanziari di durata, formalizzati contrattualmente, che consentono una pluralità di operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro, valori o servizi. La circolare rinvia alla circolare n. 18/E del 2007 e alla tabella allegata al provvedimento del 29 febbraio 2008 per l’individuazione delle tipologie di rapporti da comunicare.
Per ogni rapporto continuativo l’Archivio conserva:
- la tipologia del rapporto;
- la data di apertura;
- l’eventuale data di chiusura;
- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del titolare;
- la denominazione dell’operatore finanziario presso il quale il rapporto è intrattenuto.
Operazioni extra-conto
La circolare dà ampio rilievo alle operazioni extra-conto, introdotte come ulteriore categoria di dati da comunicare per rendere conoscibili tutte le operazioni finanziarie anche quando non siano riconducibili a un rapporto continuativo. Si tratta, in sostanza, di operazioni effettuate per cassa o allo sportello, contro contante o assegni, senza transito in alcun rapporto.
Sono richiamate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di operazioni classificate nei tracciati tecnici, tra cui:
- pagamenti diversi, come incasso assegno circolare, cambio assegno di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate;
- acquisto/vendita a termine di titoli e trasferimento titoli da altro istituto;
- altre operazioni che possono avvenire per cassa, come addebito per estinzione assegni, acquisto o vendita di divisa estera, bonifici a favore del cliente o sull’estero, erogazione di prestiti personali e finanziamenti, compravendita di oro e metalli preziosi, servizi eurogiro e moneygram.
La circolare precisa inoltre alcuni limiti e esclusioni:
- per le operazioni del 2005, l’obbligo ha riguardato solo quelle registrate nell’Archivio Unico Antiriciclaggio, quindi le operazioni di importo superiore a 12.500 euro;
- restano escluse le operazioni di versamento effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per importi unitari inferiori a 1.500 euro;
- dal provvedimento direttoriale del 29 febbraio 2009 l’esistenza delle operazioni extra-conto va comunicata una sola volta per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta.
La circolare evidenzia che tale informazione, proprio perché segnaletica, assume particolare rilievo quando il contribuente effettui numerose operazioni extra-conto di importo significativo presso operatori con i quali non abbia rapporti continuativi. In sede di controllo, gli uffici devono quindi richiedere sempre all’intermediario informazioni su tutte le operazioni extra-conto presenti nel periodo d’imposta oggetto di verifica, eventualmente partendo da un elenco sintetico corredato dagli elementi del tracciato XML e dagli importi, per poi valutare l’eventuale acquisizione di documenti specifici.
Comunicazione dei soggetti che agiscono per conto di terzi
Un ulteriore blocco informativo riguarda i soggetti che agiscono in nome o per conto di terzi, sia nei rapporti continuativi sia nelle operazioni extra-conto. In questo ambito assumono particolare rilievo le procure e le deleghe ad operare.
La circolare stabilisce che deve essere comunicata l’esistenza della procura o delega, insieme ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, del procuratore o delegato. Nel caso delle operazioni extra-conto, la comunicazione deve riferirsi anche al soggetto nel cui interesse l’operazione è eseguita, poiché il rapporto con l’intermediario riguarda l’effettivo interessato alla transazione e non il solo delegato.
È richiamata la prassi, frequente nei controlli fiscali, di soggetti che si avvalgono di terzi per monetizzare titoli di credito mediante operazioni extra-conto anche presso intermediari con i quali non hanno rapporti continuativi. Per le procure e deleghe su rapporti continuativi, la circolare precisa che deve essere comunicato sia il conferimento sia l’eventuale revoca.
Inoltre, per semplificare gli adempimenti, è ammessa l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle procure e deleghe relative a soggetti per i quali le informazioni sul rapporto sottostante siano già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria o comunque acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Sono richiamati, in particolare:
- il rappresentante legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- il tutore, curatore e amministratore di sostegno delle persone fisiche;
- l’esercente la potestà genitoriale su minori;
- l’esecutore testamentario.
Per tali soggetti resta comunque fermo l’obbligo di rilevazione e conservazione dei dati identificativi, incluso il codice fiscale, e di comunicazione in sede di indagini finanziarie. Per le deleghe occasionali relative a operazioni extra-conto, la comunicazione deve evidenziare l’esistenza della delega e i dati del delegante; anche per esse vale la regola della comunicazione una sola volta per anno solare, in occasione della prima delega intervenuta.
Rapporti e operazioni presso articolazioni estere di intermediari residenti
La circolare conclude richiamando la rilevanza dell’Archivio anche ai fini del monitoraggio fiscale e della ricerca di attività detenute all’estero in violazione del d.l. n. 167/1990. Devono infatti risultare censiti anche i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate presso strutture operative estere di banche e intermediari residenti in Italia.
Sono considerate rilevanti le articolazioni estere che svolgono servizi collaterali o funzionali all’attività dell’intermediario residente, senza autonoma personalità giuridica. L’esempio principale è quello delle filiali estere delle banche italiane, che sono soggette agli stessi obblighi di comunicazione delle filiali italiane.
Punti principali
Funzione dell’Archivio e quadro normativo
L’Archivio dei rapporti finanziari è una sezione dell’Anagrafe tributaria che raccoglie le comunicazioni degli operatori finanziari previste dall’art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605/1973. La circolare ne richiama la funzione di supporto alle indagini finanziarie e ricostruisce le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 231/2007 e dai provvedimenti direttoriali del 19 gennaio 2007, 29 febbraio 2008 e 29 febbraio 2009.
Rapporti continuativi
Devono essere comunicati i rapporti finanziari caratterizzati da un rapporto di durata formalizzato contrattualmente, che consente più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o valori. Per ciascun rapporto l’Archivio riporta tipologia, data di apertura e chiusura, dati identificativi e codice fiscale del titolare, nonché l’operatore finanziario presso cui il rapporto è intrattenuto.
Operazioni extra-conto
Sono comunicabili le operazioni finanziarie svolte al di fuori di un rapporto continuativo, tipicamente operazioni "per cassa" o allo sportello. La circolare elenca le principali tipologie e richiama limiti ed esclusioni: nel 2005 riguardavano solo operazioni registrate nell’Archivio Unico Antiriciclaggio oltre 12.500 euro, e restano escluse le operazioni di versamento tramite bollettino di conto corrente postale inferiori a 1.500 euro. Dal 29 febbraio 2009 l’esistenza delle operazioni extra-conto va comunicata una sola volta per anno solare, alla prima operazione.
Soggetti che agiscono in nome o per conto di terzi
L’Archivio acquisisce anche informazioni su procure e deleghe ad operare, sia nei rapporti continuativi sia nelle operazioni extra-conto. Devono essere comunicati i dati identificativi, incluso il codice fiscale, del procuratore o delegato; per le operazioni extra-conto va indicato anche il soggetto nel cui interesse l’operazione è eseguita. La circolare ammette, per semplificazione, l’esclusione di alcune procure/deleghe quando i dati del rapporto sottostante sono già nella disponibilità dell’Amministrazione o acquisibili altrove, fermo restando l’obbligo di tenere i dati identificativi in evidenza e di comunicarli in sede di indagini finanziarie.
Rapporti presso strutture estere di intermediari residenti
I dati dell’Archivio sono rilevanti anche per indagini finalizzate a verificare eventuali attività estere non dichiarate. Devono infatti essere censiti i rapporti e le operazioni presso articolazioni estere di banche e intermediari residenti in Italia prive di autonoma personalità giuridica, comprese le filiali estere delle banche italiane, che sono trattate come le filiali italiane ai fini dell’obbligo di comunicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 11 set 2009Circolare n. 41 del 11/09/2009
- Circolare · 10 ott 2009Circolare n. 43 del 10/10/2009
- Circolare · 27 ott 2009Circolare n. 44 del 27/10/2009
- Circolare · 29 ott 2009Circolare n. 45 del 29/10/2009
- Circolare · 3 nov 2009Circolare n. 46 del 3/11/2009
- Circolare · 4 nov 2009Circolare n. 47 del 4/11/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →