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Circolare

Circolare n. 45 del 29/10/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sul modello EAS, precisando natura, effetti, soggetti obbligati ed esonerati, contenuto semplificato per gli enti i cui dati sono già presso pubblici registri o amministrazioni, e numerosi dubbi operativi di compilazione. Conferma che l’omesso invio entro il 15 dicembre 2009, o entro 60 giorni dalla costituzione per gli enti nuovi, comporta la perdita dei regimi agevolativi fiscali. Sono inoltre chiarite le posizioni di ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, associazioni riconosciute e altri enti assimilati, con indicazioni puntuali sui righi del modello EAS.

Ulteriori chiarimenti sul modello EAS per gli enti associativi ex art. 30 DL 185/2008

Modello EAS – ulteriori chiarimenti per gli enti associativi

La circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 integra i chiarimenti già forniti con la circolare n. 12/E del 2009 in materia di comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Il documento si concentra sulla natura dell’adempimento, sui soggetti obbligati o esclusi, sulle modalità semplificate di compilazione per gli enti iscritti in pubblici registri o già noti alla pubblica amministrazione e su numerosi quesiti operativi relativi alla compilazione del modello EAS.

Finalità dell’adempimento e conseguenze dell’omissione

La comunicazione prevista dall’articolo 30 del DL 185/2008 è qualificata come un onere posto a carico degli enti privati non commerciali di tipo associativo che usufruiscono del regime agevolativo dell’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 633/1972. La circolare ribadisce che il mancato invio entro il 15 dicembre 2009 comporta la perdita dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Per gli enti di nuova costituzione, l’invio deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione, se tale termine scade successivamente al 15 dicembre 2009.

Soggetti esonerati espressamente dalla norma

Sono confermati gli esoneri previsti direttamente dall’articolo 30 per:

  • associazioni pro-loco che abbiano optato per la legge 398/1991;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI che non svolgono attività commerciale;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali della legge 266/1991 che non svolgono attività commerciali oltre quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995.

La circolare precisa inoltre che le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché decommercializzate ai fini fiscali, restano tenute alla presentazione del modello se percepiscono corrispettivi specifici per tali prestazioni. Analogamente, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali e che, quindi, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, devono presentare il modello.

Semplificazione per enti già censiti in pubblici registri

Per gli enti associativi i cui dati e notizie sono già disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, la circolare ammette una compilazione ridotta del modello. In tali casi, l’ente compila il primo riquadro con i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, nel secondo riquadro, solo i righi 4, 5, 6, 25 e 26; le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20, mentre le associazioni con personalità giuridica barrano la casella "sì" del rigo 3.

Rientrano in questo regime semplificato, tra gli altri:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle esonerate;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri della legge 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge 266/1991, diverse da quelle esonerate;
  • associazioni con personalità giuridica iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • associazioni religiose riconosciute e confessioni religiose con patti, accordi o intese;
  • movimenti e partiti politici nei casi indicati dalla norma;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL, enti bilaterali e istituti di patronato;
  • associazioni riconosciute per la ricerca scientifica individuate con DPCM.

L’Agenzia delle entrate acquisirà gli ulteriori dati dai registri e potrà richiedere direttamente agli enti o alle strutture centrali di riferimento i dati mancanti, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore.

Soggetti esclusi perché privi dei presupposti applicativi

La circolare chiarisce che non sono tenuti all’invio del modello:

  • gli enti che non hanno natura associativa, come le fondazioni;
  • gli enti di diritto pubblico;
  • gli enti soggetti a discipline fiscali specifiche che non si avvalgono del regime agevolativo di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972;
  • gli enti associativi commerciali che non possiedono i requisiti per essere considerati enti non commerciali.

Il punto centrale è che il modello EAS riguarda soltanto gli enti privati associativi che beneficiano delle norme agevolative richiamate.

ONLUS e soggetti assimilati

Le ONLUS, in quanto organizzazioni iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS e sottoposte a una disciplina specifica e organica, non devono presentare il modello EAS. L’esclusione vale anche per le ONLUS di diritto di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997, incluse le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987. Sono escluse anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991.

Diverso è il caso delle ONLUS parziali di cui all’articolo 10, comma 9, del D.Lgs. 460/1997: se hanno natura associativa e per le attività diverse da quelle istituzionali fruiscono delle agevolazioni dell’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 del DPR 633/1972, devono assolvere l’onere della comunicazione secondo le modalità semplificate.

Chiarimenti sulla compilazione del modello EAS

La seconda parte della circolare fornisce risposte puntuali ai quesiti più frequenti. In sintesi:

  • gli enti in liquidazione dal 2007 e privi di associati non sono tenuti a presentare il modello;
  • ai righi 4 e 5, l’esistenza di articolazioni territoriali o funzionali va valutata in termini di struttura dell’ente e autonomia tributaria; il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale di appartenenza;
  • il rigo 6 va compilato barrando "sì" quando l’ente è affiliato a federazioni o gruppi nazionali;
  • il rigo 8 richiede risposta positiva quando gli associati, anche se non persone fisiche, hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo;
  • al rigo 9 va indicato "no" se le quote associative non sono uguali, anche quando la differenziazione dipende dalla natura o dalle caratteristiche degli associati;
  • il rigo 12 va barrato se l’ente svolge attività verso gli associati dietro corrispettivi specifici, indipendentemente dal trattamento fiscale;
  • al rigo 14 la risposta è "sì" anche se solo alcuni associati pagano la quota ordinaria, ma diventa "no" se sono versati anche contributi straordinari o somme una tantum;
  • il rigo 15 riguarda l’attività svolta verso i non associati, a prescindere dal fatto che sia o meno a pagamento;
  • nel rigo 16 rientrano anche i lavoratori con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • il rigo 18 va barrato quando l’ente utilizza locali dietro corrispettivo, qualunque sia lo schema contrattuale;
  • il rigo 22 comprende vendite di beni e prestazioni di servizi verso soci e terzi;
  • il rigo 23 richiede di indicare tutte le entrate dell’ente, comprese quelle da attività decommercializzate e i proventi finanziari e straordinari;
  • il rigo 24 si riferisce al numero di associati dell’ultimo esercizio chiuso;
  • il rigo 25 richiede di individuare un solo settore di attività, scegliendo quello assimilabile se non perfettamente coincidente con quelli elencati;
  • il rigo 26 deve riportare tutte le attività svolte dall’ente, istituzionali, decommercializzate e commerciali;
  • il rigo 30 comprende tutte le somme ricevute da privati per spirito di liberalità, senza rapporto sinallagmatico;
  • il rigo 31 comprende tutti i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, anche se aventi natura di corrispettivi;
  • il rigo 32 va barrato se esistono avanzi di gestione riferiti all’ultimo esercizio chiuso, anche derivanti da esercizi precedenti;
  • il rigo 33 richiede il numero di giorni della manifestazione di raccolta fondi durata più a lungo;
  • il rigo 35 va riferito al primo atto costitutivo o statuto registrato che abbia recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4, comma 7, del DPR 633/1972, con indicazione delle eventuali modifiche successive;
  • il rigo 37 va barrato solo da chi ha optato per il regime della legge 398/1991, e non da chi applica il regime forfetario dell’articolo 145 del TUIR.

Assistenza e uniformità applicativa

La circolare conclude invitando le Direzioni regionali a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi esposti e a garantire assistenza alle associazioni, soprattutto a quelle di minori dimensioni, anche tramite gli uffici territoriali. È previsto inoltre il coinvolgimento del Forum del terzo settore per coordinare in modo efficace le attività di supporto alla compilazione e trasmissione del modello EAS.

Punti principali

Natura e funzione della comunicazione EAS

La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è qualificata come onere generalizzato per gli enti privati non commerciali di tipo associativo che applicano il regime agevolativo degli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972. L’omissione entro il 15 dicembre 2009, ovvero entro 60 giorni dalla costituzione per i nuovi enti, comporta l’impossibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste da tali norme.

Soggetti esonerati per espressa previsione normativa

Sono esonerate dalla presentazione del modello EAS le associazioni pro-loco che optano per la legge 398/1991, le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che non svolgono attività commerciale, e le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ex legge 266/1991 che non svolgono attività commerciali oltre quelle marginali del DM 25 maggio 1995. Viene precisato che le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché decommercializzate, restano tenute all’invio.

Compilazione semplificata per enti iscritti in pubblici registri

Per associazioni i cui dati risultano già in pubblici registri o presso amministrazioni pubbliche, il modello può essere compilato in forma semplificata: primo riquadro con dati identificativi dell’ente e del legale rappresentante e, nel secondo riquadro, solo alcuni righi selezionati. Sono ricompresi, tra gli altri, associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, APS, organizzazioni di volontariato non esonerate, associazioni con personalità giuridica, associazioni religiose riconosciute, partiti e movimenti politici, associazioni sindacali e di categoria, enti bilaterali, istituti di patronato e associazioni per la ricerca scientifica individuate con DPCM.

Soggetti esclusi per mancanza dei presupposti

Non devono presentare il modello gli enti privi di natura associativa, gli enti di diritto pubblico, gli enti soggetti a una disciplina fiscale specifica che non si avvalgono delle norme agevolative richiamate, e gli enti associativi commerciali privi dei requisiti per essere enti non commerciali. La circolare ribadisce inoltre che la comunicazione riguarda le associazioni private che fruiscono delle agevolazioni e non altri soggetti.

Chiarimenti specifici sulle ONLUS

Le ONLUS iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS non sono tenute al modello EAS, in quanto già assoggettate a una disciplina organica e a controlli preventivi di iscrizione. Sono escluse anche le ONLUS di diritto, comprese le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987, le organizzazioni di volontariato che rientrano nella qualifica di ONLUS di diritto e le cooperative sociali. Le ONLUS parziali, se sono enti associativi e usufruiscono delle agevolazioni per attività diverse da quelle istituzionali, devono invece compilare il modello con la forma semplificata.

Indicazioni operative sui righi del modello EAS

La circolare fornisce numerosi chiarimenti interpretativi: articolazioni territoriali e funzionali, affiliazioni, parità di diritti nell’elettorato, differenziazione delle quote associative, attività verso associati e non associati, uso di personale dipendente comprensivo dei redditi assimilati, locazione di locali, vendite e prestazioni verso soci e terzi, ammontare delle entrate comprensivo di tutti i proventi, numero di associati riferito all’ultimo esercizio chiuso, settore di attività prevalente, attività svolte, erogazioni liberali, contributi pubblici, avanzi di gestione, raccolte fondi, estremi dello statuto/atto costitutivo e opzione per il regime della legge 398/1991.

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