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Circolare

Circolare n. 41 del 11/09/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo e operativo per la gestione del contenzioso tributario connesso al sisma che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile 2009. Vengono richiamate le sospensioni e proroghe previste dal decreto-legge n. 39 del 2009, i provvedimenti di mancato funzionamento delle Commissioni tributarie e dell’Ufficio di L’Aquila, nonché le ulteriori proroghe introdotte dalle ordinanze di protezione civile. La seconda parte fornisce istruzioni operative su processi pendenti, termini processuali, soggetti beneficiari e limiti di applicazione, distinguendo tra contribuenti residenti o operativi nei comuni colpiti e soggetti non residenti.

Istruzioni sulla gestione del contenzioso tributario per gli eventi sismici in Abruzzo del 2009

Decreto-legge n. 39 del 2009 e gestione del contenzioso tributario per il sisma Abruzzo

La circolare disciplina gli effetti, sul contenzioso tributario, degli eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo nell’aprile 2009. Essa coordina le sospensioni e proroghe previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dai provvedimenti di mancato funzionamento degli uffici giudiziari e tributari e dalle ordinanze di protezione civile, fornendo agli uffici dell’Agenzia istruzioni operative per gestire processi, termini e notifiche.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, introduce misure eccezionali per i soggetti interessati dal sisma: sospensione dei processi, rinvio delle udienze, sospensione dei termini e regole speciali per comunicazioni e notifiche. La circolare distingue con precisione tra sospensione dei processi e dei termini, e proroga dei termini derivante dal mancato funzionamento degli uffici o dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sospensione dei processi e rinvio delle udienze

Fino al 31 luglio 2009 sono sospesi i processi civili, amministrativi e di ogni altra giurisdizione speciale pendenti al 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni indicati dal decreto, con esclusione delle controversie cautelari e di quelle in cui la ritardata trattazione possa causare grave pregiudizio. In ambito tributario ciò riguarda i giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sede di L’Aquila e alla sezione regionale della Commissione tributaria centrale.

Il decreto prevede inoltre il rinvio d’ufficio delle udienze successive al 31 luglio 2009 quando le parti o i difensori, con nomina anteriore al 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni colpiti. Resta salva la facoltà di rinuncia espressa al rinvio.

Sospensione dei termini per i soggetti colpiti

Per i soggetti che al 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e territori interessati, sono sospesi dal 6 aprile al 31 luglio 2009 i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, inclusi quelli relativi a prescrizioni, decadenze, adempimenti contrattuali, procedure concorsuali, notificazione dei processi verbali, pagamento in misura ridotta, attività difensiva, ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

La sospensione opera anche se ricorre per una sola delle parti del processo e quindi si estende all’intero giudizio, indipendentemente dalla sede dell’ufficio giudiziario. La circolare evidenzia che la sospensione vale anche per la Direzione regionale dell’Abruzzo e per l’Ufficio di L’Aquila quando assumano la qualità di parte. È inoltre confermata la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione.

Provvedimenti di mancato funzionamento e proroga dei termini

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sede di L’Aquila, della sezione regionale della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila dal 6 aprile 2009 fino al ripristino delle condizioni necessarie alla ripresa dell’attività. Analogamente, il Direttore regionale dell’Abruzzo ha accertato il mancato funzionamento dell’Ufficio locale di L’Aquila dal 6 aprile 2009, con successivo ripristino e riapertura provvisoria.

Tali provvedimenti, adottati ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, comportano la proroga dei termini di prescrizione e decadenza scadenti nel periodo di mancato funzionamento, fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di ripristino in Gazzetta Ufficiale. La circolare sottolinea che la proroga ha effetti diversi dalla sospensione: non blocca il decorso del termine, ma ne differisce la scadenza.

La Corte costituzionale ha ribadito che la proroga opera a favore di entrambe le parti del rapporto processuale, contribuente e amministrazione finanziaria, in ossequio alla parità delle armi. Viene inoltre ricordato che la sede istituzionale della Direzione regionale dell’Abruzzo resta L’Aquila, nonostante la costituzione di un’unità di crisi a Pescara.

Ulteriore proroga con le ordinanze di protezione civile

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 proroga al 31 dicembre 2010 i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso, riscossione e interpello svolte dagli uffici dell’Agenzia delle entrate e dagli agenti della riscossione aventi sede nei comuni colpiti o operanti nei confronti di contribuenti con domicilio fiscale in tali comuni, se la scadenza ricade nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 dicembre 2010.

L’ordinanza n. 3784 del 25 giugno 2009 estende dal 1° luglio 2009 l’applicazione di tali disposizioni anche a determinate persone fisiche, pure in qualità di sostituti d’imposta, che avevano domicilio fiscale o sede operativa in comuni della provincia dell’Aquila diversi da quelli individuati dal decreto-legge n. 39 del 2009, purché le loro abitazioni o i loro immobili destinati ad attività produttive siano stati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestata da perizia giurata.

Istruzioni operative per gli uffici

La circolare invita gli uffici a utilizzare le disposizioni eccezionali soltanto quando strettamente necessario. I responsabili del contenzioso devono predisporre gli atti processuali nei tempi ordinari, rinviando eventualmente la sottoscrizione al momento in cui sia possibile eseguire la notifica o il deposito. In caso di incertezza sull’applicabilità delle misure, si raccomanda di operare comunque secondo le modalità e i termini ordinari.

Si segnala inoltre che le applicazioni informatiche per la gestione del contenzioso tributario non considerano automaticamente sospensioni e proroghe, sicché il relativo scadenziario non può essere utilizzato per il calcolo dei termini interessati.

Soggetti residenti o operanti nei comuni colpiti

Per i contribuenti che al 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti, la sospensione dei termini si applica dal 6 aprile al 31 luglio 2009. La circolare precisa che, qualora la condizione ricorra per una sola delle parti, la sospensione beneficia tutte le parti del processo.

Viene anche richiamata la legittimazione processuale delle strutture periferiche dell’Agenzia delle entrate, affermata dalla giurisprudenza di legittimità, e si osserva che la proroga al 31 dicembre 2010 prevista dall’ordinanza n. 3780 del 2009, nella pratica, assorbe spesso gli effetti della sospensione di cui all’articolo 5, comma 3.

Soggetti non residenti nei comuni colpiti

La sospensione dei termini non opera per i soggetti che al 5 aprile 2009 non erano residenti, non avevano sede operativa e non esercitavano attività nei comuni interessati, anche se il processo è instaurato davanti a uffici giudiziari situati nelle zone colpite. In tali casi non si applica neppure la proroga al 31 dicembre 2010, salvo il ricorrere delle condizioni speciali previste dall’articolo 15 dell’ordinanza n. 3784 del 2009.

La circolare segnala inoltre che il mancato funzionamento degli uffici giudiziari può riflettersi sulla decorrenza di termini processuali relativi ad atti da compiersi presso altri uffici, come il ricorso per cassazione, che non può decorrere prima della possibilità di ottenere copia della sentenza. Per invocare il mancato funzionamento è necessario produrre in giudizio il relativo provvedimento, che non può essere rilevato d’ufficio dal giudice.

Vigilanza finale

Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sull’esatta osservanza delle istruzioni fornite, affinché le Direzioni provinciali e gli Uffici applichino correttamente sospensioni, proroghe e regole operative stabilite dalla circolare.

Punti principali

Quadro normativo delle sospensioni e proroghe

L’articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 2009, disciplina sospensione dei processi, rinvio delle udienze, sospensione dei termini e modalità di notifiche e comunicazioni per i soggetti colpiti dal sisma. La circolare evidenzia inoltre i provvedimenti di mancato funzionamento delle Commissioni tributarie e dell’Ufficio locale di L’Aquila, con i relativi effetti di proroga dei termini, e richiama le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 2009 e n. 3784 del 2009, che estendono e specificano le proroghe per liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione e interpello.

Processi pendenti e udienze

Sono sospesi fino al 31 luglio 2009 i processi tributari pendenti al 6 aprile 2009 davanti alla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sede di L’Aquila e alla sezione regionale della Commissione tributaria centrale. La sospensione opera oggettivamente, a prescindere dalla residenza o sede delle parti, e non riguarda i procedimenti cautelari. Le udienze fissate devono essere rinviate d’ufficio a data successiva al 31 luglio 2009 quando le parti o i difensori, con nomina anteriore al 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni colpiti, salva rinuncia espressa al rinvio.

Termini processuali per i soggetti residenti o operanti nei comuni colpiti

Per i soggetti che al 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e territori colpiti, sono sospesi dal 6 aprile al 31 luglio 2009 i termini sostanziali e processuali, inclusi quelli per ricorsi amministrativi e giurisdizionali, adempimenti contrattuali, procedure concorsuali, notificazione di verbali, pagamento in misura ridotta e attività difensiva. La sospensione beneficia tutte le parti del processo se ricorre per almeno una di esse, ed è applicabile anche alla Direzione regionale dell’Abruzzo e all’Ufficio di L’Aquila quando siano parte del giudizio.

Termini processuali per i soggetti non residenti nei comuni colpiti

Per i soggetti che al 5 aprile 2009 non erano residenti né avevano sede operativa o attività nei comuni colpiti, la sospensione dell’articolo 5, comma 3, non opera, anche se il processo pende davanti a uffici giudiziari ubicati nei territori interessati. In questi casi non si applica neppure la proroga al 31 dicembre 2010 prevista dall’OPCM n. 3780 del 2009, salvo che ricorrano le condizioni speciali dell’articolo 15 dell’OPCM n. 3784 del 2009 per persone fisiche con immobile o abitazione oggetto di ordinanza di sgombero e perizia giurata.

Mancato funzionamento degli uffici e proroga dei termini

Il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, della CTR Abruzzo sede di L’Aquila, della sezione regionale della Commissione tributaria centrale e dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate di L’Aquila determina la proroga dei termini di prescrizione e decadenza secondo il decreto-legge n. 498 del 1961. La circolare precisa che la proroga opera a favore sia dei contribuenti sia dell’amministrazione finanziaria e che differisce la scadenza senza sospendere il decorso del termine, a differenza della sospensione. Viene anche evidenziato che per far valere il mancato funzionamento occorre produrre in giudizio il relativo provvedimento.

Indicazioni operative per gli uffici

Gli uffici devono avvalersi delle disposizioni eccezionali solo quando strettamente necessario. È raccomandato predisporre gli atti processuali nei tempi ordinari, rinviando eventualmente la sola sottoscrizione al momento utile per notifica o deposito. In caso di dubbi sull’applicazione delle norme, è prudenziale operare secondo le modalità e i termini ordinari. Inoltre, si segnala che gli applicativi informatici per il contenzioso tributario non considerano tali sospensioni e proroghe, quindi il relativo scadenziere non è utilizzabile.

Vigilanza delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni della circolare siano osservate puntualmente dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici.

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