Cassazione Penale, Sentenza n. 22992/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta da Padeanu. Il ricorrente denunciava la violazione di norme processuali in relazione alla valutazione della "incolpevole mancata conoscenza" del processo: sosteneva che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto su una presunzione di conoscenza del procedimento derivante dall'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e dall'assenza di eccezioni da parte di quest'ultimo, senza effettuare la verifica richiesta dalle Sezioni Unite sulla effettiva instaurazione di un rapporto professionale e sulla reale conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il ricorso lamentava violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 629-bis e alle norme sul processo in assenza e sulla notifica degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato l'applicabilità della disciplina previgente (art. 629-bis nei testi anteriori alla riforma del 2022) per i casi in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del decreto. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia eseguito la verifica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Lovric e Ismail) sulla effettiva instaurazione del rapporto professionale tra imputato e difensore domiciliatario e sulla sussistenza di una conoscenza effettiva del procedimento da parte del condannato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame, impartendo al giudice di verificare concretamente, anche mediante acquisizione di elementi integrativi, se sia sussistita un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. b)
Ground di cassazione invocato per violazione di legge in relazione alla valutazione della vicenda rispetto alle norme sul processo in assenza e sulla rescissione del giudicato
art. 629-bis cod.proc.pen.
comma 1 e comma 2 previgente
Norma che consente la rescissione del giudicato per chi sia stato condannato in assenza qualora provi che l'assenza sia dovuta a incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la Corte afferma che il giudice della rescissione deve verificare concretamente tale circostanza senza automatismi
art. 420-bis cod.proc.pen.
previgente e comma 5 (modificato dalla riforma 2022)
Disciplina del procedimento in assenza; le Sezioni Unite e la Corte richiamano che, anche quando siano rispettati i presupposti per procedere in assenza, resta aperta la verifica da parte del giudice della rescissione circa l'effettiva conoscenza o la volontaria sottrazione dell'imputato
art. 89 d.lvo n. 150/2022
Norma transitoria che dispone l'applicazione della disciplina previgente ai processi pendenti in cui l'ordinanza di procedere in assenza sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma; perciò nel caso in esame si applica la disciplina anteriore alla modifica
art. 419 e art. 415 cod.proc.pen. (atti di vocatio in ius e avvisi)
Richiamati nel quadro delle questioni relative alla notificazione e informazione dell'imputato; la Corte segnala che le modifiche legislative successive (ad es. obbligo di notificazione personale previsto dalla riforma) non trovano applicazione retroattiva al procedimento in esame
Giurisprudenza: Sezioni Unite Lovric e Ismail (sentenze rilevanti)
Sez. U., n. 15498/2020 (Lovric); Sez. U., n. 23948/2019 (Ismail)
Principi interpretativi vincolanti: 1) l'art. 629-bis è esperibile anche se in fase di cognizione era stata rispettata la disciplina per procedere in assenza; 2) non opera alcun automatismo presuntivo per ricavare la conoscenza del processo dall'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; 3) il giudice deve verificare concretamente l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore domiciliatario e imputato e valutare integrativamente le risultanze
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non costituisce di per sé prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale tra imputato e difensore domiciliatario
- In caso di richiesta di rescissione del giudicato per procedura in assenza l'onere di allegazione spetta al ricorrente, ma il giudice deve valutare le prove e può richiedere integrazioni per chiarire aspetti ambigui o lacunosi
- La presenza del difensore alle udienze non crea automaticamente una presunzione di conoscenza del processo in capo all'imputato; occorre valutare la concreta comunicazione e il rapporto con il difensore
- Per processi nei quali la dichiarazione di assenza è antecedente alla riforma del 2022 si applicano le regole previgenti per la rescissione del giudicato, secondo quanto previsto dalle norme transitorie
- Il giudice della rescissione ha il compito di verificare in positivo la sussistenza della conoscenza o della volontaria sottrazione del processo da parte dell'imputato, senza capovolgere l'onere probatorio a carico dello stesso
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