Cassazione Penale, Ordinanza n. 24499/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, concedendo all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma confermando nel resto la responsabilità per il reato di cui all'art. 494 c.p. Avverso tale sentenza l'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con il primo ha censurato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, sollecitando una diversa lettura del materiale istruttorio; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo e il quarto ha lamentato la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, chiedendo una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo diretto a ottenere un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti della prova e in presenza di una motivazione non illogica o carente. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e corretto il diniego della non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la ricorrente non si era confrontata con tale motivazione. Ha considerato parimenti non consentite e comunque infondate le censure sulla pena e sulle attenuanti generiche, ricordando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrarietà o illogicità manifesta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua sussistenza perché il ricorso è inammissibile.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto; la censura è infondata se non si confronta con tale motivazione.
art. 132 c.p.
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena e nella valutazione degli elementi per la commisurazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova o di manifeste illogicità della motivazione.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è immune da censure se il giudice di merito espone una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non quando siano frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente.
- Per negare le attenuanti generiche è sufficiente un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una confutazione analitica di tutte le deduzioni difensive.
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