Sentenza del 29/09/2016 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso accertamento - Irpef-Iva-Irap - Omessa fatturazione - Incasso spese sentenza da parte soccombente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP per omessa fatturazione. Il legale aveva incassato, oltre al compenso professionale, anche una somma corrisposta dalla parte soccombente in esecuzione della sentenza di primo grado, verosimilmente a titolo di spese legali. La questione era stabilire se tale importo dovesse essere fatturato dal legale nei confronti del proprio assistito.
La decisione
Secondo il principio desumibile dalla massima, il legale che incassa la propria parcella deve emettere fattura nei confronti dell'assistito sia per le prestazioni professionali sia per la somma pagata dalla parte soccombente in forza della sentenza. L'importo ricevuto dalla parte soccombente è quindi considerato, nei rapporti tra professionista e cliente, parte del compenso o comunque una somma connessa alla prestazione professionale, con conseguente obbligo di fatturazione e rilevanza fiscale. Non essendo disponibile il testo integrale, non è possibile ricostruire l'esito formale del ricorso, gli eventuali importi accertati o le spese di giudizio.
Norme richiamate
Normativa IVA in materia di prestazioni professionali e obbligo di fatturazione
Le somme percepite dal professionista in relazione alla propria prestazione, anche se materialmente versate dalla parte soccombente, devono essere documentate mediante fattura nei confronti del cliente assistito.
Normativa sulle imposte sui redditi e sull'IRAP
I compensi derivanti dall'attività professionale, inclusi gli importi collegati al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza, rilevano ai fini reddituali e, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini IRAP.
Massime di principio
- Il soggetto che paga materialmente il compenso non coincide necessariamente con il destinatario della fattura: quando la somma è corrisposta dalla parte soccombente per conto della parte vittoriosa, il professionista deve normalmente fatturare al proprio cliente.
- Le spese legali liquidate giudizialmente e incassate dall'avvocato costituiscono somme connesse alla prestazione professionale e non, di regola, un'entrata estranea all'attività.
- Per evitare contestazioni fiscali, il professionista dovrebbe contabilizzare e fatturare anche gli importi riscossi direttamente dalla controparte, indicando correttamente il cliente quale destinatario della prestazione.
- La qualificazione fiscale concreta può dipendere dalla natura delle somme, dal titolo della liquidazione giudiziale, dall'eventuale anticipazione di spese e dal rapporto contrattuale con il cliente; il principio va quindi applicato verificando la documentazione del caso specifico.
Testo integrale
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