Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1556/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida di Arpae a non ripetere la mancata comunicazione immediata dell’avaria del misuratore in continuo dell’azoto ammoniacale e a rispettare le prescrizioni dell’AIA; impugnazione in parte qua anche della prescrizione AIA sulle comunicazioni delle avarie e degli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità ambientale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e la legale rappresentante hanno contestato la diffida adottata dopo un sopralluogo del 26 febbraio 2024, durante il quale il misuratore in continuo dell’azoto ammoniacale risultava assente perché inviato a una ditta specializzata per la riparazione. La comunicazione del malfunzionamento fu trasmessa ad Arpae alle ore 11.43, mentre il sopralluogo era in corso; il misuratore venne sostituito il giorno successivo. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 29-octies e 29-decies del d.lgs. 152/2006, degli artt. 6, 7, 8 e 10 della l. 241/1990 e dei principi di tipicità, nominatività e giusto procedimento, sostenendo che la diffida avrebbe indebitamente cumulato la contestazione di inosservanza dell’AIA con una modifica della stessa, senza le garanzie partecipative previste. Con il secondo e il terzo motivo sono stati dedotti travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di offensività: la sospensione del monitoraggio sarebbe stata brevissima, la comunicazione sarebbe stata comunque immediata e non si sarebbe verificato alcun danno ambientale; è stata inoltre lamentata la contraddittorietà con la modifica dell’AIA del 23 febbraio 2023 e la violazione dell’art. 271 del d.lgs. 152/2006. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990 per omessa valutazione delle memorie difensive. Con il quinto è stata contestata l’insussistenza dei presupposti della diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a), del d.lgs. 152/2006, sostenendo che la prescrizione non fosse reiterabile una volta adempiuto l’obbligo di comunicazione.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi e rigettato il ricorso, con condanna della parte ricorrente a euro 2.000, oltre IVA, CPA e accessori. Il primo motivo è infondato: la diffida riguardava la violazione della prescrizione AIA che impone di comunicare immediatamente le avarie; la modifica relativa alla segnalazione dei pozzetti non era stata disposta dalla diffida, ma con una successiva determinazione del 30 luglio 2025, adottata all’esito di un distinto procedimento nel quale la società aveva partecipato. Il secondo e il terzo motivo sono respinti: al sopralluogo, effettuato senza preavviso, il misuratore era assente e la comunicazione dell’avaria non era ancora stata effettuata. La prescrizione richiedeva una comunicazione immediata, cioè contestuale al verificarsi dell’inconveniente, non successiva al rilievo degli ispettori; la società, inoltre, non ha dimostrato quando il guasto si fosse effettivamente verificato. Il quarto motivo è infondato perché le memorie difensive erano state presentate nel distinto procedimento sanzionatorio relativo al verbale di accertamento, non nel procedimento conclusosi con la diffida, e non risultavano presentate osservazioni sulla modifica dell’AIA. Il quinto motivo è respinto: la possibilità di reiterazione riguarda anche una comunicazione tardiva di anomalie o malfunzionamenti, tanto rispetto al medesimo misuratore quanto rispetto ad altri elementi dell’impianto. La diffida a non ripetere la condotta era quindi legittima.

Norme richiamate

  • art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006

    L’atto impugnato è stato assunto ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs n. 152/2006, secondo il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente può procedere, in base alla gravità delle infrazioni, a diffidare il soggetto responsabile; nel caso in esame, a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici di Arpae, è stata accertata la violazione della prescrizione n. 2 della Sezione D2.5 “Emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’Allegato I dell’AIA rilasciata con determinazione n. 2826 del 6.6.2022 e ss.mm.

    La norma consente all’autorità competente di diffidare il gestore in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie; accertata la violazione della prescrizione AIA, Arpae ha legittimamente adottato la diffida.

  • prescrizione n. 2, Sezione D2.5, Allegato I AIA, Determinazione n. 2826 del 6 giugno 2022

    Come emerge dal verbale di sopralluogo, la prescritta comunicazione di malfunzionamento è stata effettuata dalla ditta ricorrente durante lo svolgimento del sopraluogo medesimo, dunque soltanto dopo che i tecnici Arpae avevano rilevato la mancanza del misuratore e accertato l’infrazione contestata.

    La prescrizione impone che l’avaria del misuratore sia comunicata immediatamente ad Arpae. Una comunicazione effettuata soltanto durante il sopralluogo, dopo che gli ispettori hanno rilevato l’assenza del dispositivo, non soddisfa tale requisito.

  • art. 29-octies d.lgs. 152/2006

    Dunque, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la modifica dell’AIA non è avvenuta con l’atto di diffida impugnato in questa sede, ma tramite apposito provvedimento assunto all’esito di un procedimento condotto nel pieno rispetto della disciplina di settore, anche sotto il profilo partecipativo.

    La modifica dell’AIA deve essere distinta dalla diffida per inosservanza delle prescrizioni e, nel caso, è stata disposta con un separato provvedimento conclusivo di un procedimento autonomo, nel quale è stata garantita la partecipazione della società.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Diversamente, l’atto di diffida qui contestato attiene ad altro procedimento in relazione al quale parte ricorrente non ha prodotto scritti difensivi, né ha prodotto specifiche osservazioni in relazione alla modifica non sostanziale dell’AIA nei termini sopra già chiariti.

    Non sussiste violazione degli obblighi di motivazione e partecipazione per mancata valutazione di memorie depositate in un diverso procedimento; nel procedimento relativo alla diffida non risultavano presentati scritti difensivi.

  • art. 29-decies, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Con il verbale n. 23/2024 i tecnici Arpae accertavano la “violazione dell’art. 29 decies, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm., sanzionato dall’art. 29 quattuordecies, comma 2) che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 (millecinquecento) a euro 15.000 (quindicimila)”; nell’ambito di tale procedimento parte ricorrente depositava le proprie deduzioni, contestando l’esistenza dell’illecito amministrativo.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’illecito amministrativo contestato nel distinto procedimento sanzionatorio; le deduzioni presentate in tale procedimento non equivalgono a memorie presentate nel procedimento relativo alla diffida.

  • art. 29-quattuordecies, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Con il verbale n. 23/2024 i tecnici Arpae accertavano la “violazione dell’art. 29 decies, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm., sanzionato dall’art. 29 quattuordecies, comma 2) che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 (millecinquecento) a euro 15.000 (quindicimila)”; nell’ambito di tale procedimento parte ricorrente depositava le proprie deduzioni, contestando l’esistenza dell’illecito amministrativo.

    La norma prevede, secondo quanto riportato dalla sentenza, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per la violazione contestata nel procedimento sanzionatorio.

  • art. 29-decies, comma 9, lett. a), d.lgs. 152/2006

    A ben vedere, infatti, non può essere esclusa la possibilità della reiterazione di una mancata, tempestiva (come richiesto dalle prescrizioni dell’AIA), comunicazione ad Arpae di anomalie e/o malfunzionamenti, sia in relazione allo stesso macchinario (misuratore dell’azoto ammoniacale), sia con riferimento ad altri elementi o aspetti dell’impianto nel complesso considerato.

    La diffida a non ripetere la condotta è legittima anche quando la violazione consiste nella comunicazione tardiva, poiché una mancata comunicazione tempestiva può ripetersi sia per lo stesso dispositivo sia per altri elementi dell’impianto.

Massime di principio

  • Quando una prescrizione dell’AIA impone di comunicare immediatamente un’avaria, la comunicazione deve essere effettuata al verificarsi dell’inconveniente, così da consentire all’autorità di attivarsi tempestivamente; una segnalazione resa soltanto dopo che gli ispettori hanno rilevato il malfunzionamento non soddisfa la prescrizione.
  • Accertata l’inosservanza di una prescrizione autorizzatoria, l’autorità competente può adottare la diffida prevista dall’art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/2006; la diffida non si identifica con una modifica dell’AIA quando quest’ultima è adottata con un separato provvedimento all’esito di un distinto procedimento.
  • Chi deduce che un malfunzionamento si è verificato solo in un determinato momento deve fornire elementi idonei a dimostrarne la data; una comunicazione priva dell’indicazione temporale del guasto non prova quando sia iniziata l’interruzione del monitoraggio.
  • L’obbligo di valutare le osservazioni procedimentali riguarda il procedimento cui esse si riferiscono: memorie presentate nell’ambito di un procedimento sanzionatorio distinto non costituiscono osservazioni presentate nel procedimento conclusosi con una diffida.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.