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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 5520 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 26.952,88 relativa alla TARSU, alla quota provinciale per rifiuti indifferenziati e al tributo provinciale per gli anni 2010 e 2011. Ha sostenuto: l’abrogazione della normativa istitutiva della TARSU dal 2010; l’errata inclusione nella superficie tassata di un’area scoperta destinata alla custodia giudiziaria di veicoli, ritenuta incapace di produrre rifiuti; l’illegittimità del recupero della quota provinciale per il 2010 perché i coefficienti sarebbero stati determinati oltre i termini; e l’illegittimità dell’applicazione provvisoria delle tariffe per il 2011. Ha inoltre contestato la necessità di un previo avviso di accertamento.

La decisione

L’appello è stato rigettato e la cartella confermata. La Commissione ha precisato che, non essendo stato notificato un previo avviso di accertamento, la cartella costituiva il primo atto conoscibile della pretesa tributaria e poteva quindi essere impugnata anche per motivi di merito, correggendo sul punto la motivazione della sentenza di primo grado. Tuttavia, nel merito, ha ritenuto legittima la pretesa: l’area destinata alla custodia giudiziaria dei veicoli è potenzialmente idonea a produrre rifiuti e il contribuente non ne ha provato l’inidoneità; la normativa speciale applicabile alla Campania aveva prorogato il regime TARSU fino al 31 dicembre 2012; la quota provinciale era dovuta per gli anni 2010 e 2011 in base alla legge n. 26/2010, anche se il relativo costo era stato determinato dalla Provincia nel 2011. La Rocca Ferdinando è stato condannato alle spese del grado, pari a euro 1.000 in favore del Comune di Napoli e euro 600 in favore di Equitalia Sud S.p.A. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenuto non applicabile al giudizio tributario di merito.

Norme richiamate

  • Art. 19, d.lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento può essere impugnata anche per contestare il rapporto tributario sostanziale quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento e rappresenti il primo atto con cui la pretesa è stata portata a conoscenza del contribuente.

  • Art. 49, d.lgs. n. 22/1997

    L’abrogazione della disciplina nazionale della TARSU non ha impedito, nel caso concreto, la prosecuzione del regime applicabile in Campania, in ragione della normativa speciale successiva.

  • Art. 4 del Regolamento di attuazione della TARSU del Comune di Napoli

    Sono escluse dalla tassa le aree che, per natura o destinazione stabile, non possono produrre rifiuti. L’esclusione, però, richiede la prova concreta dell’inidoneità; le aree scoperte destinate alla custodia di veicoli non sono automaticamente esenti, perché la presenza di persone e le attività di deposito e ritiro possono generare rifiuti.

  • Legge n. 87 del 5 luglio 2007

    Per la Regione Campania ha consentito, fino al 31 dicembre 2012, l’applicazione di misure tariffarie finalizzate alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, sia in regime TARSU sia in regime TIA, determinando una proroga del regime tariffario.

  • Legge n. 26 del 26 febbraio 2010

    Ha previsto un tributo unico destinato alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti, ripartito tra Comune e Provincia, rendendo legittimo il recupero della quota provinciale per gli anni 2010 e 2011 anche a seguito della successiva determinazione dei costi provinciali.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione non è stato applicato al giudizio tributario di merito, poiché la disciplina del testo unico delle spese di giustizia è stata ritenuta applicabile al processo tributario, in base all’art. 261 dello stesso d.P.R., solo al giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

  • Art. 261, d.P.R. n. 115/2002

    Il riferimento espresso al processo tributario dinanzi alla Corte di Cassazione è stato interpretato come indice della non applicabilità generalizzata del testo unico al giudizio tributario di merito.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, può essere impugnata anche per motivi di merito e non soltanto per vizi formali propri della cartella.
  • Per ottenere l’esclusione dalla TARSU di un locale o di un’area occorre dimostrare concretamente che, per natura o destinazione stabile, essa sia oggettivamente incapace di produrre rifiuti; la semplice destinazione a parcheggio o custodia di veicoli non è sufficiente.
  • Le normative speciali territoriali possono mantenere temporaneamente in vigore un tributo o un regime tariffario anche dopo l’abrogazione della disciplina nazionale generale. Occorre quindi verificare le proroghe e le deroghe specifiche applicabili al territorio e all’anno d’imposta.
  • La successiva determinazione dei costi o dei coefficienti relativi alla quota provinciale non comporta automaticamente l’illegittimità della pretesa, se esiste una norma che consente il recupero e la ripartizione del costo del servizio per gli anni interessati.
  • La denuncia di variazione presentata dopo gli anni oggetto di imposizione, di regola, non incide retroattivamente sulla determinazione dei tributi precedenti, salvo specifica previsione normativa o prova di una situazione già esistente e tempestivamente comunicata.
  • La soccombenza del contribuente può comportare la condanna alle spese nei confronti sia dell’ente impositore sia dell’agente della riscossione, quando entrambi abbiano partecipato al giudizio.

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