Cassazione Penale, Sentenza n. 17182/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Longobardi impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 3/02/2025 che aveva respinto l'istanza di riesame (riqualificata dal giudice come appello cautelare) avverso il ripristino della custodia cautelare in carcere disposto il 25/11/2024 per pericolo di fuga nell'ambito di processo per omicidio volontario aggravato e porto e detenzione di arma da sparo. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di rimedio, sostenendo che l'impugnazione corretta fosse il riesame e non l'appello perché la nuova ordinanza non costituiva un semplice ripristino ex art. 307 cod. proc. pen., ma un provvedimento autonomo adottato solo per pericolo di fuga e basato su un quadro probatorio ampliato; (2) vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, poiché il ricorrente era già detenuto in via definitiva per altra causa con condanna residua a 13 anni e 4 mesi, e dunque il pericolo di fuga non sarebbe sussistente né giustificabile con la possibilità di benefici o permessi penitenziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel periodo intercorrente la sentenza di condanna della Corte di assise di appello del 18/07/2024 è divenuta definitiva per il rigetto del ricorso per cassazione con sentenza della stessa Corte del 27/03/2025. Di conseguenza è venuta meno l'utilità pratica dell'impugnazione cautelare, secondo il consolidato principio giurisprudenziale che la definitività della condanna rende ontologicamente incompatibile la verifica cautelare. Non è stata disposta condanna alle spese né applicata sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 279 cod. proc. pen.
individua il giudice del rinvio dopo annullamento; la procedura è stata svolta ex art. 279 nell'ambito del giudizio di rinvio
art. 303 cod. proc. pen.
riguarda la cessazione della custodia cautelare per decorrenza dei termini; la prima custodia era cessata per decorrenza e poi ripristinata
art. 307, comma 2, cod. proc. pen.
art. 307, comma 2, cod. proc. pen.
la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di applicazione della custodia adottata ai sensi di questo comma debba essere impugnata con appello e non con riesame
art. 274, lettere b) e c), cod. proc. pen.
art. 274, lett. b) e c., cod. proc. pen.
la precedente ordinanza era stata emessa sulla base di queste lettere; il ricorrente sosteneva che la nuova ordinanza differisse per fondamento (solo pericolo di fuga)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limita l'esposizione dei motivi del ricorso alla misura strettamente necessaria; il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti da tale norma
art. 363 cod. proc. civ.
richiamata per contrasto: la Corte ha escluso la possibilità di enunciare d'ufficio un principio di diritto nell'interesse della legge nel processo penale per analogia a tale norma civile
Massime di principio
- Prima di proporre un'impugnazione cautelare verificare la definitività della sentenza di condanna: se la condanna diviene irrevocabile viene meno l'interesse all'impugnazione cautelare e il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Distinguere con cura il rimedio esperibile: quando l'ordinanza cautelare è adottata secondo l'art. 307 comma 2 l'impugnazione corretta è l'appello e non il riesame; occorre valutare se il provvedimento è un ripristino o un nuovo atto con diverso fondamento probatorio.
- Nella valutazione del pericolo di fuga il giudice può tenere conto anche della circostanza che il detenuto, pur essendo ristretto per altra causa, potrebbe comunque fruire di spazi temporanei di libertà o benefici che consentano la sottrazione all'esecuzione della pena; ciò rende rilevante il rischio anche in presenza di altra detenzione.
- La declarativa di inammissibilità per difetto di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o applicazione di sanzioni pecuniarie contro il ricorrente.
- Se si contesta la correttezza del rimedio (appello vs riesame) è utile documentare chiaramente se l'atto impugnato è un ripristino ex art. 307 o un nuovo provvedimento basato su elementi diversi, perché la qualificazione influisce sul rimedio esperibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16964/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16965/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16966/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16968/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →