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Sentenza

Sentenza n. 3372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministro della giustizia che non ha confermato l'interessato nell'incarico di vice procuratore onorario, sulla base del giudizio negativo della commissione di valutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (magistrato onorario)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato, magistrato onorario che aveva svolto per oltre venti anni funzioni di vice procuratore onorario, aveva partecipato alla procedura valutativa prevista per la conferma nell'incarico, essendo in possesso dell'anzianità superiore a sedici anni richiesta per l'accesso al colloquio orale. A seguito del giudizio negativo della commissione, il CSM lo dichiarava inidoneo e il Ministro della giustizia recepiva tale valutazione con decreto del 18 maggio 2023. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. In appello sono state dedotte violazione dell'art. 29 del d.lgs. 116/2017, come modificato dalla l. 234/2021, eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. La censura principale riguardava la composizione della commissione: per alcuni candidati, tra cui l'appellante, il componente titolare avvocato era stato sostituito da un magistrato, senza adeguata indicazione nel verbale delle ragioni dell'assenza, dell'impedimento, della necessità della sostituzione e della relativa individuazione. L'appellante sosteneva inoltre che la sostituzione per singole sedute o per singoli candidati fosse illegittima e che, comunque, un magistrato non potesse sostituire l'unico componente avvocato, poiché la legge impone una composizione mista, formata dal presidente, da un magistrato e da un avvocato. Sono state altresì contestate la motivazione e la correttezza dei criteri e del giudizio negativo, ma tali censure sono rimaste assorbite.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto in astratto ammissibile la sostituzione di componenti della commissione anche per singole valutazioni, quando sussistano obiettive ragioni di impedimento, ma ha subordinato tale possibilità a due condizioni: la sostituzione deve essere trasparente e conoscibile, con indicazione delle ragioni della variazione, e deve conservare la struttura dell'organo prevista dalla legge. Nel caso concreto, i verbali non indicavano adeguatamente le ragioni della diversa composizione, l'impedimento del componente titolare né la necessità della sostituzione; inoltre, il componente avvocato era stato sostituito da un magistrato, trasformando il collegio legalmente misto in un collegio composto soltanto da magistrati. La composizione per categorie professionali è stata ritenuta una garanzia dell'equilibrio valutativo e ciascun componente è stato considerato infungibile rispetto agli altri, sicché il titolare deve essere sostituito da un supplente appartenente alla medesima categoria. L'omessa verbalizzazione ha compromesso trasparenza, regolarità della procedura e possibilità di controllo, incidendo anche sul diritto di partecipazione dell'interessato. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati, con obbligo dell'amministrazione di rinnovare la valutazione mediante una commissione diversa da quella originaria, composta conformemente alla legge, con la presenza di un avvocato e di un magistrato oltre al presidente. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 116/2017

    La disposizione, come modificata, costituisce la base della procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari.

  • art. 1, comma 629, legge 234/2021

    Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell’ordine.

    La composizione della commissione per categorie professionali è inderogabile: devono essere presenti, oltre al presidente, un magistrato e un avvocato. La sostituzione non può eliminare una delle categorie previste dalla legge.

  • art. 6, commi 1 e 4, d.m. 19 maggio 2022

    La Commissione è presieduta dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, ed è altresì composta da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell’ordine. Il Presidente della Corte di Appello, acquisite le designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le Commissioni di cui al comma 1.

    La disciplina regolamentare conferma la struttura legalmente mista della commissione e non consente sostituzioni incompatibili con tale struttura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la legge prescrive che una commissione valutativa sia composta da componenti appartenenti a categorie professionali diverse, la presenza di ciascuna categoria costituisce una garanzia dell'equilibrio e della completezza della valutazione; il principio generale di fungibilità dei componenti non consente di sostituire il componente di una categoria con quello appartenente a una categoria diversa.
  • La sostituzione di un componente di una commissione valutativa può essere ammessa anche per singole valutazioni in presenza di un'obiettiva ragione di impedimento, ma deve essere puntualmente verbalizzata, rendendo conoscibili la composizione dell'organo, l'identità del componente sostituito, la ragione dell'assenza o dell'impedimento e la necessità della sostituzione.
  • Il principio di corrispondenza impone che il componente titolare sia sostituito da un supplente appartenente alla medesima categoria professionale quando la legge abbia caratterizzato la commissione attraverso professionalità complementari e non fungibili.
  • L'omessa indicazione a verbale delle ragioni della sostituzione e dell'assenza del componente titolare compromette la trasparenza e la regolarità della procedura valutativa, impedisce il pieno controllo giurisdizionale e può ledere il diritto di partecipazione dell'interessato.
  • L'annullamento del giudizio valutativo per irregolare composizione della commissione impone la rinnovazione della procedura davanti a una commissione diversa da quella che ha adottato l'atto annullato, composta in conformità al modello legale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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