Cassazione Civile, Ordinanza n. 33519/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società ha proposto opposizione a due decreti ingiuntivi ottenuti da un imprenditore individuale per il pagamento di corrispettivi relativi a lavori eseguiti, deducendo di avere già effettuato alcuni pagamenti estintivi del debito. I giudizi di opposizione, riuniti per connessione, sono stati rigettati in primo e in secondo grado. In appello è stato ritenuto che: esistessero rapporti contrattuali distinti e autonomi tra le parti; un versamento di 12 milioni di lire risultava provato ma privo di imputazione e inverosimilmente riferibile ai lavori azionati, perché effettuato quando i lavori non erano ancora iniziati e per un importo superiore alla metà del corrispettivo; un ulteriore pagamento di 2 milioni di lire era anch'esso privo di imputazione e temporalmente incongruente rispetto alla fattura; un altro pagamento di 2 milioni di lire, indicato come acconto, era invece riferito dalla prova testimoniale a lavori extra contratto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 2712, 2729, 214, 215, 132 c.p.c., 1193 e 2697 c.c.: nel primo, ha contestato la valutazione del documento attestante il pagamento di 12 milioni di lire e la sua mancata efficacia probatoria; nel secondo, ha sostenuto che, una volta provato il pagamento, non gravasse su di essa l'onere di dimostrare l'imputazione al credito azionato, ma sul creditore; nel terzo, ha censurato l'apprezzamento delle prove circa il collegamento tra cambiali, fatture e lavori, sostenendo che il creditore non avesse dimostrato la diversa imputazione e che i titoli fossero riferiti a prestazioni già saldate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché la Corte d'appello non aveva negato l'esistenza del pagamento di 12 milioni di lire, ma aveva solo escluso che esso fosse riferibile, in modo plausibile, ai lavori oggetto di causa; ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, assorbendo logicamente il terzo, affermando che, provata l'erogazione da parte del debitore, era il creditore, in presenza di plurimi rapporti obbligatori, a dover dimostrare la diversa imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, affinché rivaluti il materiale istruttorio applicando il principio sull'onere probatorio relativo all'imputazione del pagamento.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale di un pagamento riprodotto in copia e non ritualmente disconosciuto.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione presuntiva della riferibilità dei pagamenti ai diversi rapporti tra le parti.
artt. 214 e 215 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura/documento prodotto in copia.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare asseriti vizi di motivazione della sentenza d'appello.
art. 1193 c.c.
La Corte ribadisce che la norma opera in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti; se il debitore prova il pagamento di somme idonee a estinguere il debito azionato, il creditore che voglia imputarlo a diverso credito deve provarne i presupposti.
art. 2697 c.c.
Applicato per il riparto dell'onere della prova: una volta provato il pagamento dal debitore, spetta al creditore dimostrare la diversa imputazione e quindi l'inadempimento residuo.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre vizi della motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- L'art. 1193 c.c. presuppone la coesistenza di più rapporti obbligatori tra le stesse parti: solo in tale ipotesi si pone il problema dell'imputazione del pagamento, mentre non è configurabile quando vi sia un unico debito.
- Se il debitore dimostra di avere eseguito un pagamento idoneo, in tutto o in parte, a estinguere il debito fatto valere in giudizio, l'onere di provare la diversa imputazione a un altro credito grava sul creditore che la invoca.
- Non è corretta la decisione di ritenere inadempiuto il debito soltanto perché il pagamento non appare verosimilmente collegabile al rapporto azionato: accertato il pagamento, occorre verificare chi debba provare la diversa imputazione secondo l'art. 1193 c.c.
- La questione della riferibilità di un pagamento a prestazioni extra contratto o a rapporti diversi resta accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo la corretta distribuzione dell'onere probatorio e la coerenza logica della motivazione.
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