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Sentenza

Sentenza del 03/12/2019 n. 31471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di somme versate a titolo di IRPEG e ILOR per il 1985. La società aveva chiesto il rimborso sostenendo di aver erroneamente applicato la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi in presenza di interessi attivi esenti, includendo anche gli interessi su titoli di Stato conseguiti tramite una società di persone partecipata al 100%. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'interpretazione della Commissione Tributaria Centrale, secondo cui tali interessi attivi erano irrilevanti ai fini della riduzione degli interessi passivi deducibili, e ha inoltre sostenuto la rilevabilità d'ufficio dell'abuso del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che gli interessi attivi esenti prodotti dalla società di persone partecipata dovessero essere imputati per trasparenza alla società socia e considerati nel calcolo degli interessi passivi indeducibili. Il reddito imputato per trasparenza conserva infatti le proprie caratteristiche, comprese l'esenzione e le limitazioni collegate a tale regime. Il primo motivo, relativo all'abuso del diritto, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 3.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 28 novembre 1984, n. 791, art. 1, convertito dalla L. 25 gennaio 1985, n. 6

    Nella determinazione del reddito delle società [...] gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi [...] esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche [...] e delle altre obbligazioni esenti.

    Gli interessi passivi relativi a debiti connessi all'acquisto di obbligazioni esenti sono deducibili soltanto per la parte eccedente gli interessi attivi esenti. La limitazione opera anche quando gli interessi esenti sono conseguiti indirettamente tramite una società di persone partecipata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31

    Individua le obbligazioni pubbliche i cui interessi beneficiano dell'esenzione fiscale rilevante ai fini della limitazione della deducibilità degli interessi passivi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5

    Prevede il principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci. Il reddito mantiene, in capo al socio, le proprie caratteristiche fiscali, comprese l'esenzione e le relative limitazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    È stato richiamato dai giudici di merito per ritenere emendabile e ritrattabile l'errore commesso dal contribuente nella dichiarazione e per fondare la domanda di rimborso.

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e art. 63, comma 1, del medesimo D.P.R.

    Il richiamo serve a distinguere la disciplina generale degli interessi passivi dalla speciale limitazione prevista per gli interessi passivi collegati a interessi attivi esenti.

  • Art. 112 e art. 345 c.p.c.

    La Corte ha precisato che l'erronea indicazione della norma processuale non rende inammissibile il motivo se le argomentazioni consentono di individuare correttamente il vizio denunciato. Ha inoltre chiarito che, per il periodo considerato, il divieto di abuso del diritto poteva essere rilevato d'ufficio dal giudice tributario.

  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente

    La sentenza segnala che, per gli accertamenti successivi all'introduzione dell'art. 10-bis, l'abuso del diritto non è più rilevabile d'ufficio negli stessi termini, dovendo essere rispettate le specifiche garanzie procedimentali previste dalla norma.

Massime di principio

  • Quando una società socia riceve per trasparenza redditi da una società di persone, tali redditi mantengono le loro caratteristiche fiscali originarie: l'esenzione e le eventuali limitazioni alla sua fruizione si trasferiscono al socio.
  • Gli interessi attivi esenti su titoli pubblici o su altre obbligazioni esenti devono essere considerati anche se conseguiti indirettamente tramite una società partecipata; non è necessario che i titoli siano detenuti direttamente dal soggetto che deduce gli interessi passivi.
  • La deduzione degli interessi passivi non può cumularsi integralmente con l'esenzione degli interessi attivi quando la legge prevede una limitazione antielusiva: gli interessi passivi sono deducibili solo nella parte eccedente gli interessi attivi esenti.
  • Ai fini della regola applicata, è rilevante la scelta di acquistare obbligazioni produttive di interessi esenti, mentre non è decisivo stabilire se il debito che genera gli interessi passivi fosse stato contratto per uno scopo vincolato o libero.
  • In presenza di una disciplina fiscale speciale e di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la qualificazione formale dell'operazione o il fatto che il reddito derivi da una partecipata non escludono l'applicazione delle limitazioni alla deducibilità.
  • Per le controversie anteriori all'introduzione dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, il giudice tributario poteva rilevare d'ufficio l'abuso del diritto sulla base dei fatti acquisiti al processo; per gli accertamenti successivi occorre verificare le garanzie procedimentali specificamente previste.

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