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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2024 della Commissione del 18 novembre 2021 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per adeguare la delimitazione delle zone soggette a restrizioni relative alla peste suina africana. Le modifiche riflettono nuovi focolai, miglioramenti epidemiologici e l’esigenza di modulare le aree I, II e III in modo coerente con il rischio di diffusione. L’atto è adottato con urgenza e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione. In pratica, ridefinisce numerose porzioni territoriali in più Stati membri, con effetti immediati sulle misure di controllo e sui movimenti di animali e prodotti.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è rilevante per le autorità competenti, gli operatori del settore suinicolo e, più in generale, per i movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nelle aree soggette a restrizioni. Incide sulle zone elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente atto, in particolare in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Le modifiche tengono conto dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana e delle misure di controllo applicate; non disciplina invece l’intera materia sanitaria animale, ma esclusivamente la delimitazione geografica delle zone di restrizione ai fini del regime del 2021/605.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulla peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2024 della Commissione aggiorna la regionalizzazione prevista per la peste suina africana ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L’intervento è motivato dall’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e dalla necessità di adattare rapidamente le zone soggette a restrizioni per contenere il rischio di diffusione della malattia.

Contesto normativo e finalità

La peste suina africana è descritta come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e che può incidere gravemente sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti. Il regolamento si colloca nel quadro della normativa in materia di sanità animale e interviene esclusivamente sulla delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III previste dal regolamento (UE) 2021/605.

Criteri per la definizione e la modifica delle zone

I considerando precisano che le modifiche territoriali devono essere fondate su: situazione epidemiologica nelle aree interessate; situazione epidemiologica generale nello Stato membro; livello di rischio di ulteriore diffusione; criteri scientificamente validi per la delimitazione geografica; orientamenti dell’Unione concordati in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; norme internazionali dell’OIE; e giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali. Il regolamento insiste sulla necessità di un approccio proattivo, coerente con una situazione epidemiologica definita dinamica.

Ragioni specifiche delle modifiche

Il testo segnala un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Slovacchia, nel distretto di Humenné, in un’area già classificata come zona soggetta a restrizioni III e prossima a una zona soggetta a restrizioni II. Per questo la vicina area slovacca deve essere riclassificata e le delimitazioni della zona II devono essere ampliate. Viceversa, in alcune aree della Lettonia e della Polonia la situazione è migliorata grazie all’efficacia delle misure di controllo applicate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare gli articoli 22, 25 e 40, e in linea con le misure di riduzione del rischio del codice sanitario dell’OIE.

Effetti sull’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’allegato sostituito contiene una nuova e ampia elencazione delle zone soggette a restrizioni nei vari Stati membri interessati. Tra le principali linee di intervento vi sono:

  • in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia vengono ridefinite numerose zone I e II, con descrizioni estremamente dettagliate per regioni, distretti, comuni o porzioni di territorio;
  • in Bulgaria, Italia e Romania sono elencate le zone soggette a restrizioni III;
  • in Lettonia alcune aree passano da III a II, mentre in Slovacchia alcune aree passano da II a III;
  • in Polonia varie aree delle regioni di Varmia-Masuria, Lublino, Lubusz, Precarpazia e Podlachia sono riclassificate, tenendo conto dell’assenza di focolai nei periodi rilevanti.

Disposizioni finali

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605 è sostituito dal testo allegato al nuovo regolamento. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sulle misure di controllo e sulle condizioni di movimentazione nelle zone classificate.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. L’allegato aggiorna le zone soggette a restrizioni I, II e III in base alla situazione epidemiologica della peste suina africana negli Stati membri interessati.

Criteri e motivazione delle modifiche territoriali

I considerando precisano che la delimitazione delle zone deve fondarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi e sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Sono richiamate anche le norme internazionali dell’OIE e le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.

Aggiornamenti conseguenti a nuovi focolai e a miglioramenti sanitari

Il regolamento prende atto di un nuovo focolaio in Slovacchia e del miglioramento della situazione in alcune aree di Lettonia e Polonia. In Slovacchia alcune zone vengono riclassificate da restrizioni II a III e le delimitazioni delle restrizioni II sono ampliate; in Lettonia e in Polonia alcune aree passano da restrizioni III a II per l’assenza di focolai per i periodi considerati (tre mesi in Lettonia, dodici mesi in Polonia).

Elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni

L’allegato sostituito contiene una nuova elencazione analitica delle zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Per la maggior parte degli Stati membri le zone sono descritte mediante regioni, distretti, comuni o coordinate territoriali, con numerose precisazioni geografiche e per singole porzioni di territorio.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremovimentazione di animalimercato internocooperazione veterinaria

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