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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/193

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/193 della Commissione del 17 novembre 2021 che modifica le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 che stabiliscono formati standard, modelli e procedure per quanto riguarda le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico delle notifiche di passaporto bancario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014, adeguandolo ai nuovi obblighi informativi introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/192 e chiarendo taluni riferimenti giuridici. Rafforza inoltre la qualità delle informazioni richieste, imponendo l’indicazione dei fondi propri anche su base consolidata, quando disponibile, e introducendo una comunicazione specifica per la cessazione programmata del funzionamento di una succursale, con misure a tutela dei depositi. Gli allegati sono integralmente sostituiti per aggiornare moduli e procedure sia per le succursali sia per i servizi in libera prestazione.

Modifica i formati standard, i modelli e le procedure di notifica per il passaporto bancario relativo alla stabilimento di succursali e alla libera prestazione di servizi da parte degli enti creditizi.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi soggetti alla direttiva 2013/36/UE che esercitano, o intendono esercitare, il diritto di stabilimento mediante succursale e la libera prestazione di servizi in altri Stati membri. Incide sulle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, disciplinando le informazioni da trasmettere nelle notifiche di passaporto, comprese le notifiche di modifica e di cessazione programmata di una succursale. Non contiene esclusioni sostanziali specifiche; sostituisce gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/193 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema di notifica del c.d. passaporto bancario previsto per gli enti creditizi dalla direttiva 2013/36/UE. L’obiettivo è allineare i modelli e le procedure del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 ai nuovi obblighi informativi, migliorando al tempo stesso la completezza e la chiarezza delle informazioni trasmesse tra autorità competenti.

Contesto e finalità dell’intervento

La Commissione richiama il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 disciplina formati standard, modelli e procedure relativi alle notifiche per l’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli enti creditizi. In seguito all’adozione del regolamento delegato (UE) 2022/192, si è reso necessario aggiornare i moduli e riprendere i nuovi obblighi di informazione, nonché correggere taluni riferimenti normativi per ragioni di certezza del diritto.

Modifiche all’articolo 6: notifica di passaporto per una succursale

Per la comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine devono usare il formato standard dell’allegato II e trasmettere anche una copia della notifica di passaporto e le ultime informazioni disponibili sui fondi propri, secondo l’allegato III.

Le informazioni sui fondi propri devono essere rese:

  • a livello individuale;
  • su base consolidata, se del caso e se l’autorità competente dello Stato membro d’origine dispone di tali dati.

Modifiche all’articolo 8: cessazione programmata del funzionamento di una succursale

La modifica dell’articolo 8 introduce una disciplina espressa per la cessazione programmata del funzionamento di una succursale. In tale ipotesi, gli enti creditizi devono utilizzare il formato standard dell’allegato IV.

Se la succursale raccoglie o ha raccolto depositi e altri fondi rimborsabili, la notifica deve essere accompagnata da una dichiarazione sulle misure adottate o in corso di adozione per garantire che, dopo la cessazione, la succursale non detenga più depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico.

Aggiornamento integrale degli allegati tecnici

Gli allegati da I a VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 sono sostituiti integralmente. Il nuovo impianto documentale disciplina separatamente:

  • la notifica iniziale o di modifica per una succursale;
  • la comunicazione tra autorità competenti per il passaporto di succursale;
  • la comunicazione di ammontare e composizione dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali;
  • la notifica di cessazione programmata di una succursale;
  • la notifica di passaporto per i servizi;
  • la relativa comunicazione tra autorità competenti.

Contenuto della notifica per una succursale

L’allegato I amplia e dettaglia le informazioni richieste all’ente creditizio. Il modulo richiede, tra le altre cose:

  • dati identificativi dell’ente creditizio, inclusi codice di riferimento nazionale e LEI;
  • Stato membro ospitante, indirizzi, contatti e data prevista di avvio delle attività;
  • programma di attività della succursale;
  • descrizione degli obiettivi, della strategia e della clientela di destinazione;
  • elenco delle attività bancarie previste nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, con indicazione del ramo di attività principale e della data prevista di inizio o cessazione;
  • eventuali servizi e attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE, quando svolti con riferimento agli strumenti finanziari dell’allegato I, sezione C, di tale direttiva.

Il modulo richiede inoltre una descrizione della struttura organizzativa e dei presidi di governance e controllo interno, compresi:

  • gestione del rischio e della liquidità;
  • limiti operativi, in particolare sulle attività di prestito;
  • audit interno e revisione esterna;
  • misure antiriciclaggio;
  • controlli sull’outsourcing e sugli accordi con terzi.

Se la succursale svolge servizi e attività di investimento, il modulo richiede anche informazioni su:

  • salvaguardia del denaro e degli strumenti finanziari della clientela;
  • meccanismi di conformità agli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE;
  • codice di condotta interno e controlli sulle negoziazioni personali;
  • gestione dei reclami;
  • persona responsabile del rispetto delle disposizioni applicabili.

Tra le altre informazioni figurano il piano finanziario triennale, i riferimenti ai sistemi di garanzia dei depositi e di tutela degli investitori e i dettagli sugli strumenti informatici della succursale.

Fondi propri e requisiti di fondi propri

L’allegato III contiene un formato standard per la comunicazione dell’ammontare e della composizione dei fondi propri e dei requisiti di fondi propri. La tabella richiede dati sia individuali sia, se del caso e disponibili, consolidati, con rinvii al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Le voci richieste includono, in particolare:

  • fondi propri totali;
  • capitale di classe 1;
  • capitale primario di classe 1;
  • capitale aggiuntivo di classe 1;
  • capitale di classe 2;
  • importo complessivo dell’esposizione al rischio;
  • esposizioni ponderate per rischio di credito, controparte e diluizione;
  • rischio di regolamento/consegna;
  • rischi di posizione, di cambio e su merci;
  • rischio operativo;
  • importo aggiuntivo per spese fisse generali;
  • rischio di aggiustamento della valutazione del credito;
  • grandi esposizioni interne al portafoglio di negoziazione;
  • altri rischi non attribuibili ad altra voce.

Cessazione programmata della succursale: contenuti della notifica

L’allegato IV disciplina il contenuto della notifica di cessazione programmata del funzionamento di una succursale. La comunicazione deve includere:

  • denominazione e codice di riferimento nazionale dell’ente creditizio;
  • LEI;
  • denominazione della succursale;
  • autorità competenti dello Stato membro d’origine e ospitante;
  • dichiarazione di cessazione delle attività e data di efficacia;
  • nominativi e recapiti dei responsabili del processo di cessazione;
  • scadenzario della cessazione;
  • informazioni sul processo di chiusura dei rapporti commerciali con la clientela.

Se la succursale svolge l’attività di raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili, occorre anche una dichiarazione sulle misure adottate o in corso di adozione affinché, dopo la cessazione, la succursale non detenga più tali fondi.

Passaporto per i servizi in libera prestazione

L’allegato V disciplina il formato standard per la notifica di passaporto per i servizi. Il modulo raccoglie i dati essenziali dell’ente creditizio e dello Stato membro ospitante e richiede l’indicazione delle attività bancarie che saranno svolte in libera prestazione di servizi.

Il modulo include anche l’elenco delle attività di investimento e dei servizi accessori della direttiva 2014/65/UE, quando pertinenti, e contiene opzioni specifiche per alcune attività di pagamento. Nei casi indicati dalle note al modulo, va precisato se determinate attività comprendano la concessione di credito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

Comunicazioni tra autorità competenti

L’allegato II, per il passaporto di succursale, e l’allegato VI, per il passaporto per servizi, stabiliscono i modelli di comunicazione che l’autorità dello Stato membro d’origine invia all’autorità dello Stato membro ospitante. Le comunicazioni includono gli identificativi dell’ente, le autorità responsabili, la dichiarazione di intenzione a operare nello Stato membro ospitante e, per la succursale, ulteriori dettagli sulla notifica completa e sui soggetti responsabili della gestione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle notifiche per il passaporto di succursale

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 è sostituito per precisare che, nella comunicazione della notifica di passaporto per una succursale alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità dello Stato membro d’origine utilizzano il formato standard dell’allegato II, allegando copia della notifica e le ultime informazioni disponibili sui fondi propri secondo il formato standard dell’allegato III. Le informazioni sui fondi propri devono essere fornite sia a livello individuale sia, se del caso e se disponibili, su base consolidata.

Nuova disciplina per la cessazione programmata di una succursale

L’articolo 8, paragrafo 2, è sostituito per richiedere che, in caso di modifica concernente la cessazione programmata del funzionamento di una succursale, l’ente creditizio utilizzi il formato standard dell’allegato IV. Se la succursale raccoglie o ha raccolto depositi o altri fondi rimborsabili, va presentata anche una dichiarazione sulle misure adottate o in corso di adozione per garantire che, dopo la cessazione, la succursale non detenga più depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico.

Sostituzione integrale degli allegati tecnici

Gli allegati da I a VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 sono sostituiti. I nuovi modelli dettagliano le informazioni da inserire nella notifica iniziale o di modifica per una succursale, nella comunicazione tra autorità competenti, nella comunicazione dei fondi propri e requisiti di fondi propri, nella notifica di cessazione programmata di una succursale e nella notifica per la libera prestazione di servizi.

Contenuto informativo del passaporto per succursale

L’allegato I richiede, tra l’altro, dati identificativi dell’ente creditizio e della succursale, data di avvio prevista, contatti, programma di attività, elenco delle attività bancarie ex allegato I della direttiva 2013/36/UE, eventuali servizi e attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE, struttura organizzativa, governance, controllo interno, gestione del rischio, antiriciclaggio, outsourcing, tutela della clientela, piano finanziario triennale, informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi e di tutela degli investitori, nonché strumenti informatici.

Comunicazioni tra autorità competenti

Gli allegati II e VI definiscono i modelli di comunicazione delle autorità competenti dello Stato membro d’origine verso quelle dello Stato membro ospitante, rispettivamente per il passaporto per succursale e per il passaporto per servizi. Sono specificati i dati minimi da trasmettere, inclusi denominazione dell’ente, LEI, autorità responsabili, intenzione di esercitare attività nel territorio ospitante e, per la succursale, informazioni su data di ricezione della notifica completa, responsabili della gestione e coperture di garanzia.

Informazioni sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali

L’allegato III stabilisce un formato standard per comunicare l’ammontare e la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri, a livello individuale e, se del caso e disponibile, consolidato, con rinvii puntuali al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Cessazione programmata: contenuti del modulo

L’allegato IV elenca le informazioni da includere nella notifica di cessazione programmata, tra cui identificativi dell’ente, denominazione della succursale, autorità competenti, dichiarazione di cessazione, data di efficacia, responsabili del processo, scadenzario, informazioni sulla chiusura dei rapporti con la clientela e, se la succursale svolge raccolta di depositi, dichiarazione sulle misure per evitare la detenzione di depositi o altri fondi rimborsabili del pubblico dopo la cessazione.

Passaporto per servizi in libera prestazione

L’allegato V disciplina il formato standard per la notifica di passaporto per i servizi, indicando i dati identificativi dell’ente, lo Stato membro ospitante e l’elenco delle attività bancarie e, ove pertinenti, dei servizi e attività di investimento svolti in libera prestazione di servizi. Sono inclusi richiami alle attività del regolamento e alla direttiva 2014/65/UE, con opzioni di selezione per determinate attività di pagamento e la relativa concessione di credito ove ammessa.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariaservizi finanziarilibera prestazione di servizistabilimento di succursalirequisiti informativi

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