Regolamento (UE) 2021/2010
Regolamento (UE) 2021/2010 della Commissione del 17 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle sostanze attive da includere nelle statistiche europee sui pesticidi, sostituendo integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009. L’aggiornamento era necessario per il periodo 2021-2024 e risponde all’esigenza di mantenere comparabili e coerenti le statistiche sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi nell’Unione. La Commissione limita l’elenco alle sostanze identificabili tramite numeri CAS o CIPAC, per agevolare la raccolta dati da parte delle autorità statistiche nazionali. Il nuovo allegato contiene una classificazione molto dettagliata per gruppi, categorie e singole sostanze.
Aggiornamento dell’elenco armonizzato delle sostanze attive da considerare nelle statistiche UE sui pesticidi, mediante sostituzione dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alle statistiche europee sui pesticidi prodotte dagli Stati membri nell’ambito del regolamento (CE) n. 1185/2009, con particolare riguardo alla classificazione armonizzata delle sostanze attive da coprire nelle rilevazioni su vendite e impiego dei pesticidi. L’intervento riguarda l’allegato III del regolamento originario e aggiorna l’elenco delle sostanze per il periodo 2021-2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Le categorie e i sottoaggregati indicati comprendono, tra gli altri, pesticidi immessi sul mercato per uso professionale e agricolo, sostanze approvate o non approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, prodotti fitosanitari e ulteriori sottoclassi tematiche; sono richiamati aggregati volontari e alcune precisazioni escludono, per esempio, che la silvicoltura comprenda gli alberi di Natale piantati sulla SAU.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive per le statistiche sui pesticidi
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi, aggiornando l’allegato III con una nuova classificazione armonizzata delle sostanze attive da considerare nelle rilevazioni europee. L’intervento risponde all’esigenza di mantenere comparabili le statistiche sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi e di adeguare periodicamente l’elenco delle sostanze, come previsto dal quadro normativo originario.
Contesto e finalità
Nei considerando si chiarisce che la Commissione procede a un aggiornamento regolare, almeno quinquennale, dell’elenco delle sostanze e della relativa classificazione in categorie di prodotto e classi chimiche. Poiché l’ultimo aggiornamento era stato effettuato nel 2017 dal regolamento (UE) 2017/269, il nuovo elenco è stato predisposto per coprire il periodo 2021-2024. La Commissione segnala inoltre che, per ragioni pratiche di raccolta e classificazione dei dati, vanno considerate solo le sostanze dotate di un numero di identificazione CAS o CIPAC, riconosciute a livello internazionale.
Base giuridica e rapporto con il regolamento originario
La modifica è adottata sulla base dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009, che attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare l’allegato contenente l’elenco delle sostanze da includere nelle statistiche. Il nuovo regolamento non riscrive l’intero sistema statistico, ma interviene in modo puntuale sostituendo l’allegato III con un nuovo elenco aggiornato e ampliato.
Contenuto dell’allegato III
L’allegato presenta una classificazione armonizzata molto estesa, articolata in gruppi principali, categorie di prodotto, codici e classi chimiche, con indicazione della denominazione comune delle sostanze e dei relativi numeri CAS/CIPAC. Tra le macro-aree figurano:
- pesticidi immessi sul mercato complessivamente;
- pesticidi per utilizzatori professionali, con sottoaggregati per uso agricolo, forestale, altri usi professionali e stoccaggio;
- pesticidi immessi sul mercato conformemente agli articoli 22 e 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- gruppi e categorie definiti nell’allegato IV della direttiva 2009/128/CE;
- numerose famiglie di prodotti fitosanitari, tra cui fungicidi, erbicidi, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, regolatori della crescita delle piante, sterilizzanti del terreno, rodenticidi e altri prodotti.
L’elenco è estremamente dettagliato e comprende, per ciascuna famiglia, le singole sostanze o i ceppi microbiologici rilevanti ai fini statistici. Sono presenti anche categorie residuali formulate come "altri ... n.c.a." per coprire sostanze non altrimenti classificate.
Collegamenti con altri atti dell’Unione
Il nuovo allegato si coordina con il regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Viene inoltre richiamata la direttiva 2009/128/CE per le categorie e gli indicatori di rischio armonizzati. Alcune note dell’allegato chiariscono la natura di aggregati volontari e introducono precisazioni tecniche, come quella secondo cui la silvicoltura non comprende gli alberi di Natale piantati sulla SAU.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e vincola integralmente le amministrazioni competenti alla raccolta e alla produzione delle statistiche sui pesticidi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 con l’allegato del nuovo regolamento. Il nuovo allegato riformula la classificazione armonizzata delle sostanze da utilizzare nelle statistiche sui pesticidi, includendo gruppi principali, categorie di prodotto, classi chimiche, denominazioni comuni e riferimenti identificativi CAS e CIPAC.
Motivazione dell’aggiornamento e criterio di selezione delle sostanze
I considerando precisano che la Commissione aggiorna regolarmente, almeno ogni cinque anni, l’elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione. Poiché l’ultimo aggiornamento risaliva al 2017 (regolamento (UE) 2017/269), l’elenco viene adeguato per coprire gli anni 2021-2024. Per ragioni di praticabilità per le autorità statistiche nazionali, sono considerate solo le sostanze dotate di numero di identificazione CAS e/o CIPAC riconosciuto a livello internazionale.
Struttura dell’allegato e categorie statistiche
L’allegato elenca le macro-categorie statistiche dei pesticidi: pesticidi immessi sul mercato, prodotti per utilizzatori professionali, destinazioni agricole, forestali e altri usi professionali, sostanze rientranti nei gruppi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e categorie definite dalla direttiva 2009/128/CE. Sono inoltre inclusi numerosi sottogruppi tecnici per fungicidi, erbicidi, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, regolatori della crescita delle piante, sterilizzanti del terreno, rodenticidi e altri prodotti fitosanitari.
Riferimenti normativi richiamati
Il regolamento richiama l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009 come base giuridica della modifica. Nell’allegato sono richiamati anche il regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 2009/128/CE e il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inquadrare le categorie di sostanze attive approvate, a basso rischio o candidate alla sostituzione.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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