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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2011

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione del 17 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32021R2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali dalla Cina, a seguito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, nesso causale e interesse dell'Unione favorevole all'intervento. La Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale sulla base di un paese rappresentativo, individuato nell'Argentina. Sono previste aliquote differenziate per i gruppi di produttori esportatori collaboranti, oltre all'aliquota residuale per le altre società, e disposizioni specifiche per l'applicazione doganale e per eventuali nuovi esportatori.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti da una o più fibre rivestite individualmente con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, classificati al codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010), originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011: dazio antidumping definitivo sui cavi di fibre ottiche originari della Cina

Il regolamento conclude un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche monomodali originari della Repubblica popolare cinese, avviato nel 2020 su denuncia dell'industria dell'Unione. La Commissione, dopo aver svolto campionamento, verifiche, divulgazioni finali e valutazioni delle osservazioni delle parti, ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, nonché la sussistenza dell'interesse dell'Unione all'adozione di misure.

Ambito oggettivo e prodotto interessato

Il prodotto interessato è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, formati da una o più fibre rivestite individualmente con involucro protettivo, anche se dotati di conduttori elettrici, classificati attualmente al codice NC ex 8544 70 00 (TARIC 8544700010). Sono esclusi i cavi con fibre munite di congiunzioni operative alle estremità e i cavi per uso sottomarino. La Commissione ha inoltre chiarito che i cavi OPGW e OPPC rientrano nel prodotto in esame, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base degli altri cavi di fibre ottiche e sono impiegati per la trasmissione di dati.

Procedura, parti interessate e campionamento

L'inchiesta antidumping è stata aperta il 24 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, in seguito a denuncia di Europacable per conto dei produttori dell'Unione. In parallelo è stata aperta un'inchiesta antisovvenzioni. Le importazioni sono state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/548, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha proceduto al campionamento dei produttori dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi; per questi ultimi sono stati selezionati due gruppi di produttori esportatori, rappresentativi di oltre il 40 % delle esportazioni dichiarate verso l'Unione. Non è stato invece concesso un esame individuale ai produttori non inclusi nel campione, per la complessità dell'inchiesta e dei termini disponibili.

Accertamento del dumping e metodo del valore normale

Per determinare il valore normale, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina esistessero distorsioni significative tali da rendere inopportuno l'uso dei prezzi e costi interni cinesi. La Commissione ha dunque costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato, individuato nell'Argentina. Le principali fonti utilizzate sono state il Global Trade Atlas per i prezzi delle materie prime, le statistiche ILO per il lavoro e le tariffe pubblicate dai distributori argentini per l'elettricità. Le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai bilanci di Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A.; il margine di SGAV applicato è pari al 15 % e il margine di profitto al 10,6 %.

Margini di dumping

Sulla base del confronto tra valore normale costruito e prezzi all'esportazione, la Commissione ha determinato margini di dumping definitivi del 44,0 % per il gruppo FTT e del 19,7 % per il gruppo ZTT. Per le altre società che hanno collaborato, ma non erano incluse nel campione, il margine medio ponderato è stato fissato al 31,2 %. Per tutte le altre società il margine residuale è stato fissato al 44,0 %.

Pregiudizio all'industria dell'Unione

La Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione avesse subito un pregiudizio notevole. Pur in un contesto di forte crescita del consumo nell'Unione (+38 % nel mercato libero tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta), l'industria dell'Unione ha perso quota di mercato, con vendite che non hanno tenuto il passo con l'aumento della domanda. Le importazioni cinesi sono aumentate molto più rapidamente del consumo, passando da circa 189 000 km di cavo nel 2017 a circa 498 000 km nel periodo dell'inchiesta, con quota di mercato salita dal 14,8 % al 28,3 %. Parallelamente i prezzi cinesi sono diminuiti sensibilmente e il margine di undercutting medio ponderato è risultato pari al 31,5 %, con conferma anche nelle gare d'appalto. Sul piano economico, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta positiva ma bassa, in calo rispetto ai livelli precedenti; sono peggiorati anche investimenti e utile sul capitale investito.

Nesso causale e altri fattori

La Commissione ha attribuito il pregiudizio alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, escludendo che altri fattori lo attenuassero in misura tale da interrompere il nesso causale. Ha esaminato le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'uso vincolato e i prezzi delle materie prime, ritenendo che nessuno di questi elementi spiegasse il deterioramento osservato. In particolare, le importazioni da Corea, Turchia e Norvegia non hanno interrotto il nesso causale, mentre le esportazioni dell'industria dell'Unione non sono state considerate causa del pregiudizio.

Interesse dell'Unione e misura adottata

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione delle misure. Ha valorizzato la necessità di preservare l'industria dell'Unione, la capacità produttiva europea, la concorrenza nel mercato e la sovranità digitale, osservando che i cavi di fibre ottiche rappresentano una quota limitata del costo complessivo dei progetti di rete. Di conseguenza ha istituito i dazi antidumping definitivi indicati nel dispositivo e ha ordinato la sospensione della registrazione delle importazioni, escludendo l'applicazione retroattiva per l'assenza di misure provvisorie.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Le aliquote sono: 44,0 % per il gruppo FTT, 19,7 % per il gruppo ZTT, 31,2 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I e 44,0 % per tutte le altre società. I codici addizionali TARIC sono C696, C697, C999 e quelli indicati per le società elencate. Il dazio si applica al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto interessato è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, con una o più fibre rivestite individualmente e involucro protettivo, anche con conduttori elettrici, classificati al codice NC ex 8544 70 00 / TARIC 8544700010. Sono esclusi i cavi con tutte le fibre munite di congiunzioni operative alle estremità e i cavi per uso sottomarino.

Applicazione dell'aliquota individuale

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida recante una specifica dichiarazione firmata e datata, con indicazione del volume, del prodotto, della società fabbricante, dell'indirizzo e del codice TARIC. In difetto di tale fattura si applica l'aliquota per tutte le altre società.

Nuovi produttori esportatori

Un nuovo produttore esportatore cinese può essere aggiunto all'elenco delle società soggette all'aliquota media ponderata del 31,2 % se dimostra cumulativamente: a) di non aver esportato il prodotto nel periodo dell'inchiesta (1º luglio 2019-30 giugno 2020); b) di non essere collegato a esportatori o produttori soggetti alle misure; c) di aver esportato dopo il periodo dell'inchiesta o di essersi impegnato contrattualmente a esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

Sospensione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/548. Poiché non sono state istituite misure provvisorie, non è stata prevista l'applicazione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganaledifesa commercialetelecomunicazioni

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