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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/517

Regolamento delegato (UE) 2022/517 della Commissione del 18 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la composizione dei gruppi di rischio

Normativa europea32022R0517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938, ridefinendo la composizione dei gruppi di rischio utilizzati per la cooperazione regionale in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas. L’adeguamento tiene conto dell’evoluzione delle infrastrutture del gas nell’Unione, delle simulazioni ENTSOG sugli scenari di interruzione e della necessità di riflettere i nuovi corridoi di emergenza. Viene inoltre espunto il Regno Unito dagli elenchi dei gruppi di rischio. La modifica è immediatamente rilevante per gli Stati membri coinvolti nei singoli corridoi di approvvigionamento.

Modifica la composizione dei gruppi di rischio dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto modifica un allegato del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas. L’intervento riguarda esclusivamente la cooperazione regionale in materia di gestione dei rischi e l’aggiornamento dei gruppi di rischio collegati alle principali rotte di approvvigionamento di gas; è espressamente eliminato il riferimento al Regno Unito dagli elenchi dell’allegato I per ragioni di certezza del diritto, in conseguenza della sua uscita dall’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica della composizione dei gruppi di rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas

Il regolamento delegato (UE) 2022/517 interviene sul regolamento (UE) 2017/1938, che disciplina le misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione. L’atto aggiorna la composizione dei gruppi di rischio dell’allegato I per riflettere l’evoluzione delle infrastrutture energetiche, i nuovi corridoi di emergenza e i risultati delle simulazioni di scenario elaborate da ENTSOG.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione esercita il potere delegato conferito dall’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, che consente di modificare la composizione dei gruppi di rischio utilizzati per la cooperazione regionale. I considerando sottolineano che tale cooperazione, fondata sul principio di solidarietà, costituisce un elemento essenziale del meccanismo europeo di sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

Ragioni dell’aggiornamento dell’allegato I

Secondo il preambolo, dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/1938 sono entrate in funzione nuove infrastrutture del gas e altre sono previste in servizio nei mesi successivi. Tali infrastrutture incidono sui potenziali effetti delle interruzioni lungo le principali rotte di approvvigionamento e possono creare nuovi corridoi di approvvigionamento di emergenza. Inoltre, la simulazione riveduta degli scenari di interruzione predisposta da ENTSOG ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, deve tenere conto dell’evoluzione delle infrastrutture fino a quelle previste operative a gennaio 2023; ciò giustifica l’adeguamento dei gruppi di rischio.

Contenuto della modifica normativa

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938. Il nuovo allegato conferma che i gruppi di rischio costituiscono la base della cooperazione in materia di rischi di cui all’articolo 3, paragrafo 7, e li organizza in funzione di quattro rotte di approvvigionamento di gas:

  • rotta orientale, con gruppi riferiti a Ucraina, Bielorussia, Mar Baltico, Nord-orientale e Transbalcanico;
  • rotta del Mare del Nord, con gruppi riferiti a Norvegia, gas a basso potere calorifico, Danimarca e Regno Unito;
  • rotta nordafricana, con gruppi riferiti a Algeria e Libia;
  • rotta sudorientale, con gruppi riferiti al Corridoio meridionale del gas — Mar Caspio e al Mediterraneo orientale.

Eliminazione del Regno Unito dagli elenchi

Tra le modifiche più rilevanti figura l’eliminazione del Regno Unito dagli elenchi dell’allegato I, motivata dalla sua uscita dall’Unione europea dal 1º febbraio 2020. Il considerando richiama espressamente la necessità di garantire certezza del diritto, evitando il mantenimento di un riferimento non più coerente con lo status di Stato membro.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto uniforme sull’ordinamento degli Stati membri interessati dai gruppi di rischio aggiornati.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, che consente l’adozione di atti delegati per aggiornare la composizione dei gruppi di rischio. La finalità è adeguare la cooperazione regionale alle evoluzioni infrastrutturali e ai nuovi scenari di approvvigionamento di gas.

Aggiornamento dell’allegato I sui gruppi di rischio

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938. Il nuovo allegato ridefinisce i gruppi di rischio per le quattro rotte di approvvigionamento di gas: rotta orientale, rotta del Mare del Nord, rotta nordafricana e rotta sudorientale, elencando per ciascun gruppo gli Stati membri interessati.

Ragioni dell’adeguamento dei gruppi di rischio

I considerando evidenziano che nuove infrastrutture del gas già operative o prossime all’entrata in servizio creano nuovi corridoi di approvvigionamento di emergenza e incidono sugli Stati membri potenzialmente colpiti da interruzioni o in grado di contribuire al ripristino dell’approvvigionamento. La revisione tiene conto della simulazione ENTSOG prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, che considera l’evoluzione delle infrastrutture fino a quelle operative a gennaio 2023.

Esclusione del Regno Unito

Per ragioni di certezza del diritto, il Regno Unito è eliminato dagli elenchi degli Stati membri contenuti nell’allegato I, poiché ha cessato di essere uno Stato membro dell’Unione dal 1º febbraio 2020.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiamercato internosicurezza dell’approvvigionamentocooperazione regionale

Testo integrale

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