Regolamento (UE) 2021/2015
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2015 del Consiglio del 18 novembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’UE nei confronti dello Yemen. In attuazione della decisione del comitato sanzioni istituito dalla risoluzione 2140 (2014) del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 9 novembre 2021, vengono inserite tre nuove persone nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014. Il testo entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 aggiungendo tre persone all’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione allo Yemen.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nello Yemen. Il presente regolamento di esecuzione ha portata generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco, senza introdurre un nuovo regime sanzionatorio autonomo; le tre persone aggiunte sono soggette alle misure previste dal regolamento base. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2015 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti dello Yemen
Il regolamento attua l’aggiornamento del regime sanzionatorio UE relativo allo Yemen previsto dal regolamento (UE) n. 1352/2014. Il provvedimento recepisce la decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU, che il 9 novembre 2021 ha aggiunto tre persone all’elenco dei soggetti designati.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento base del 2014 istituisce misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen. Il regolamento di esecuzione è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1352/2014, con l’obiettivo di mantenere allineato l’elenco UE alle designazioni ONU rilevanti.
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’unica modifica sostanziale introdotta dal testo consiste nella modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014. Nell’elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 2 vengono aggiunte tre persone:
- Saleh Mesfer Saleh Al Shaer, con diversi alias; designato come maggiore generale e “custode giudiziario” di beni e fondi appartenenti a oppositori degli Houthi;
- Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari, alias Mohammad Al-Ghamari; maggiore generale e capo di stato maggiore degli Houthi;
- Yusuf Al-Madani; maggiore generale e comandante della quinta regione militare degli Houthi.
Per ciascuna iscrizione sono riportati elementi identificativi dettagliati, inclusi dati anagrafici, documenti di identità, nazionalità, indirizzo e ulteriori informazioni utili all’individuazione. Il testo richiama inoltre la disponibilità di fotografie per l’inserimento nell’avviso speciale INTERPOL-ONU per i soggetti interessati.
Ragioni delle designazioni
Le sintesi dei motivi inserite nell’allegato mostrano un comune denominatore: i soggetti sono considerati responsabili o sostenitori di atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen ai sensi delle risoluzioni ONU 2140 (2014) e 2216 (2015).
- Saleh Mesfer Saleh Al Shaer è descritto come coinvolto nell’acquisizione di armi di contrabbando per gli Houthi e nell’appropriazione indebita di risorse e beni di privati arrestati o costretti a fuggire dallo Yemen.
- Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari è indicato come figura chiave nell’organizzazione degli sforzi militari Houthi, compresi gli attacchi transfrontalieri contro l’Arabia Saudita e l’offensiva su Marib.
- Yusuf Al-Madani è indicato come leader di spicco delle forze Houthi, con responsabilità operative a Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit e Raymah, nonché nel quadro dell’offensiva contro Marib.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Utilità pratica per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il testo rileva soprattutto come aggiornamento operativo delle liste sanzionatorie UE: occorre verificare l’eventuale presenza, nei rapporti contrattuali, bancari, assicurativi o di compliance, di soggetti corrispondenti alle nuove iscrizioni. L’effetto pratico è l’immediata applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento base nei confronti dei nominativi aggiunti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato inserisce tre nuove voci nell’elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 2 del regolamento base: Saleh Mesfer Saleh Al Shaer, Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari e Yusuf Al-Madani.
Presupposto dell’aggiornamento sanzionatorio
I considerando indicano che il 9 novembre 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 2140 (2014) ha aggiunto tre persone all’elenco soggetto a misure restrittive; per tale motivo l’UE aggiorna di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014.
Informazioni identitarie e motivazioni dell’iscrizione
Per ciascuna delle tre persone inserite nell’elenco sono riportati dati identificativi, alias, cittadinanza, indirizzo, luogo e data di nascita, passaporti e numeri di identificazione, nonché la data di designazione ONU (9.11.2021) e una sintesi dei motivi dell’inserimento, centrata sul ruolo di rilievo nelle attività Houthi che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, compresi atti contrari al diritto internazionale umanitario e operazioni militari, tra cui l’offensiva su Marib e attacchi transfrontalieri contro l’Arabia Saudita.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 nov 2021Regolamento (UE) 2022/517
- Regolamento · 18 nov 2021Regolamento (UE) 2021/2024
- Regolamento · 17 nov 2021Regolamento (UE) 2022/150
- Regolamento · 17 nov 2021Regolamento (UE) 2022/193
- Regolamento · 17 nov 2021Regolamento (UE) 2021/2010
- Regolamento · 17 nov 2021Regolamento (UE) 2021/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →