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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20098/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente pubblico, in servizio presso il Ministero del Lavoro con inquadramenti succedutisi nel tempo, ha chiesto il riconoscimento di mansioni superiori e delle corrispondenti differenze retributive a decorrere dal 25 luglio 1998, sostenendo di avere svolto con prevalenza e continuità attività riconducibili a livelli superiori rispetto a quello formalmente rivestito. La Corte d’appello aveva però riformato la decisione di primo grado, escludendo che le prove testimoniali e documentali dimostrassero con sufficiente certezza il carattere prevalente e continuativo delle attività asseritamente superiori, valorizzando invece l’assenza di prova dell’autonomia e della responsabilità diretta richieste per l’inquadramento superiore, nonché ritenendo non interrotto il termine prescrizionale per i crediti anteriori al 13 luglio 2004. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato che il Tribunale non avesse indicato la declaratoria del profilo C2 e avesse trascurato il ragionamento di primo grado; (2) ulteriore nullità della sentenza per motivazione apparente o arbitraria, censurando la lettura delle deposizioni testimoniali e sostenendo che l’attività di redazione delle diffide, i verbali, le perquisizioni, gli encomi e i documenti prodotti dimostrassero lo svolgimento di mansioni superiori; (3) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2934, 2943 e 2948 c.c.), deducendo che precedenti comunicazioni e note indirizzate al Ministero, richiamando espressamente istanze anteriori, avessero effetto interruttivo anche per le differenze retributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, essendo stata riformata la sentenza di primo grado, eventuali errori nel riportare o valutare quanto affermato dal Tribunale non avevano rilievo autonomo, se non come vizio della sentenza d’appello in sé, che però non era stato adeguatamente dedotto. Ha reputato infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva negato in assoluto l’esistenza di singoli compiti o di diffide, ma aveva escluso la prova certa della loro prevalenza e continuità; la censura mirava in realtà a un diverso apprezzamento delle prove, non consentito in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha giudicato generico e non autosufficiente, perché non individuava specificamente i documenti da cui desumere l’effetto interruttivo né ne riportava il contenuto, in violazione degli oneri di specificità e di indicazione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati secondo i vizi di legittimità dedotti; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito o delle prove.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    il vizio di nullità per motivazione manca quando la sentenza d’appello espone in modo percepibile e non illogico la ratio decisoria; non basta contestare la ricostruzione del primo giudice.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la censura è stata dichiarata generica e non autosufficiente.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per sostenere l’effetto interruttivo di atti e comunicazioni, ma senza adeguata specificazione degli atti stessi.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato con riferimento alla prescrizione dei crediti retributivi, ma la Corte ha dichiarato il motivo generico.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della decisione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 369, co. 2, n. 4 c.p.c.

    il ricorso deve indicare con precisione i documenti su cui si fonda la censura e la loro collocazione processuale.

  • art. 366, co. 1 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, riportando gli elementi essenziali delle censure e dei documenti richiamati.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di mansioni superiori, il lavoratore che chieda il superiore inquadramento e le differenze retributive deve fornire prova della prevalenza e continuità delle attività asseritamente superiori; la mera allegazione di singoli episodi, incarichi occasionali o attività promiscue non basta se non emerge un effettivo svolgimento stabile delle mansioni superiori.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio sotto forma di censura al vizio di motivazione: se la corte di merito ha esposto una ratio percepibile e non illogica, la contestazione della lettura delle prove resta estranea al sindacato di legittimità.
  • Un motivo fondato sulla prescrizione o sull’effetto interruttivo di atti stragiudiziali deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare puntualmente i documenti rilevanti, la loro sede processuale e il loro contenuto, senza demandare alla Corte di cassazione una ricerca autonoma negli atti di causa.
  • La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente è inammissibile se si risolve nella critica alla valutazione del merito compiuta dal giudice di appello o alla ricostruzione della decisione di primo grado, anziché nella denuncia di un effettivo difetto logico-formale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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