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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06237/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 30/09/2025 che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP l'01/09/2025 e ordinato la liberazione degli indagati. Il Procuratore censura: (i) contraddittorietà e carenza di motivazione sulla identificazione degli autori, lamentando che il Tribunale avrebbe sottovalutato l'ambito ristretto degli indizi (ambiente anarco‑insurrezionalista), la rivendicazione su siti di area anarchica e documenti rinvenuti presso l'abitazione di Palli; (ii) valutazione insufficiente del filamento rinvenuto (omogeneità chimica con altro frammento) e della sua collocazione sotto il letto della Zegarelli; (iii) errata interpretazione della conversazione RIT 649/2023 e del dialogo tra gli indagati in Questura (presunta "implicita assunzione di responsabilità"); (iv) adesione del Tribunale alle conclusioni dei consulenti tecnici senza confronto con le critiche della Procura e del GIP; (v) criticità sull'esperimento tecnico (diverso petardo usato) e mancata considerazione della possibilità di combustione della benzina; (vi) mancanza di considerazione circa la proiezione di schegge connessa alla rottura della bombola; (vii) sottovalutazione del posizionamento dell'ordigno (a ridosso di un portone in legno) e del concreto pericolo di reiterazione di atti violenti.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha richiamato il principio per cui il giudice di legittimità non può riesaminare il patrimonio probatorio in senso sostanziale né valutare la forza degli indizi, ma solo verificare che il provvedimento impugnato abbia motivazione sufficiente e non presenti illogicità manifeste. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia compiuto una motivazione puntuale e demolitoria, confrontandosi con l'ordinanza del GIP e con le risultanze: ha valutato gli elementi antropometrici, il filamento rinvenuto, gli esiti delle analisi merceologiche, le intercettazioni e la perizia tecnica e ha concluso che gli elementi risultavano meramente congetturali, privi di concordanza o insufficienti ad individuare gli autori; inoltre ha condiviso la valutazione tecnica secondo cui l'ordigno non era riconducibile a tipi "micidiali o esplosivi" tali da integrare il delitto di cui all'art. 280‑bis c.p. La Corte di legittimità ha quindi ritenuto la motivazione del Tribunale coerente, completa e priva di illogicità evidenti e ha respinto le censure avanzate dalla Procura.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La norma è richiamata dalla Procura per censurare presunta motivazione apparente o illogica; la Corte ha valutato la questione e ritenuto che l'ordinanza del riesame non presenti le carenze di motivazione invocate, ossia il vizio di "apparenza" o illogicità non sussiste.

  • art. 280‑bis cod. pen.

    La Corte e il Tribunale del riesame hanno valutato l'idoneità dell'ordigno a rientrare nelle fattispecie più gravi ("micidiali o esplosivi"). Sulla base della perizia e degli accertamenti, è stata esclusa la riconducibilità a tali tipi, con conseguente debolezza del quadro indiziario rispetto a tale fattispecie aggravata.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può rivedere in fatto la valutazione degli elementi probatori: verifica solo la sufficienza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
  • Un tribunale del riesame che riformi una misura cautelare favorevolmente all'indagato può limitarsi a una motivazione 'demolitiva' purché sia puntuale, completa e dia conto delle argomentazioni del provvedimento originario.
  • Per l'individuazione dell'autore occorrono elementi indiziari specifici e concordanti; dati antropometrici o indizi comuni a una larga platea richiedono un livello di precisione tale da escludere interpretazioni alternative rilevanti.
  • Il ritrovamento di oggetti o filamenti va valutato nel loro contesto (tempo della perquisizione, collocazione, esiti degli accertamenti merceologici): la mera coesistenza di elementi affini non è sufficiente senza una connessione probatoria accurata.
  • Le intercettazioni o conversazioni devono essere interpretate alla luce della loro collocazione temporale e del contesto; non sempre un riferimento apparente costituisce assunzione di responsabilità penale.
  • Le valutazioni tecniche (consulenze, esperimenti) devono essere criticate e confrontate, ma la presenza di criticità tecniche non impone automaticamente l'accoglimento delle censure se il giudice illustra perché le conclusioni tecniche siano comunque persuasive o non decisive per ribaltare il quadro indiziario.
  • Nelle ipotesi di reato con pericolo alla sicurezza pubblica, il pubblico ministero deve dimostrare la capacità offensiva dell'ordigno e il nesso con gli indagati con elementi precisi e coerenti; mancando ciò, la cautela personale non è giustificata.

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