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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 4571 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Imposte catastali e ipotecarie - Momento impositivo - Individuazione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia sostenendo che gli aumenti delle imposte ipotecarie e catastali introdotti dal D.L. n. 7 del 2005 dovessero applicarsi alle formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione eseguite dal 1° febbraio 2005, anche se gli atti notarili erano stati formati anteriormente. Ha inoltre contestato l'interpretazione secondo cui, per la tassazione, rilevasse esclusivamente la data di stipula dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Amministrazione. Ha stabilito che, per le imposte ipotecarie e catastali correlate all'esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione, il momento impositivo coincide con l'esecuzione della formalità, sicché si applicano le aliquote vigenti in quel momento, indipendentemente dalla data di formazione dell'atto. Ha invece escluso l'imposta di bollo da tale principio, precisando che essa si determina secondo la normativa vigente alla data di formazione dell'atto. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato limitatamente alle imposte ipotecarie e catastali, mentre è stato accolto con riferimento all'imposta di bollo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 7 del 2005, art. 7, comma 1, lett. a), n. 3, convertito dalla L. n. 43 del 2005

    Le disposizioni [...] hanno effetto [...] per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

    La norma è stata interpretata nel senso che, per i tributi collegati alle formalità immobiliari, rileva la data di esecuzione della formalità e non quella di stipula dell'atto. Pertanto, le nuove aliquote si applicano alle formalità eseguite dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche se l'atto era stato formato prima.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 12

    Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano il trasferimento di beni immobili [...] Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.

    La disposizione è stata considerata utile per distinguere i tributi connessi alla formazione dell'atto da quelli correlati all'esecuzione delle formalità presso i registri immobiliari.

  • D.M. 13 dicembre 2000, art. 9

    La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono ricevuti. Le note di trascrizione e di iscrizione [...] si considerano presentate nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione, successivo a quello in cui i dati sono ricevuti.

    Nelle procedure telematiche, la norma individua il momento rilevante per registrazione, trascrizione, iscrizione e voltura, confermando che per i tributi correlati alle formalità conta il momento della loro presentazione o esecuzione.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione della normativa sostanziale.

Massime di principio

  • Per imposte ipotecarie e catastali aventi natura di tributi correlati al servizio di trascrizione, iscrizione o rinnovazione, si applica la disciplina vigente al momento dell'esecuzione della formalità, anche se l'atto è stato stipulato in precedenza.
  • La data di formazione dell'atto resta invece decisiva per i tributi collegati direttamente alla stipula o alla formazione dell'atto, come l'imposta di bollo nella fattispecie esaminata.
  • In caso di successione di leggi nel tempo, occorre individuare il presupposto specifico del singolo tributo: non è corretto applicare automaticamente alla trascrizione la regola propria dell'imposta di registro.
  • Nelle procedure telematiche è necessario verificare la data giuridicamente rilevante di ricezione, presentazione o esecuzione della formalità secondo le regole tecniche applicabili.
  • Il principio tutela l'affidamento del contribuente: l'importo non dovrebbe dipendere da ritardi dell'amministrazione nell'eseguire il servizio richiesto, ma dalla data formalmente rilevante della richiesta o dell'esecuzione.

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