Regolamento (UE) 2026/57
Regolamento delegato (UE) 2026/57 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117 per quanto riguarda misure di conservazione nel sito di Havet kring Ven nel Mar Baltico e la rettifica di alcuni errori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le misure di conservazione già previste per il sito Natura 2000 Havet kring Ven, nel Mar Baltico, integrando il regolamento delegato (UE) 2017/117. La novità centrale è il divieto di pesca con reti fisse nelle zone 3 senza dispositivi acustici di dissuasione simultaneamente utilizzati, esteso anche alla pesca ricreativa, insieme a nuovi obblighi di controllo mediante AIS. Vengono inoltre precisate le definizioni di attrezzi e zone, richiamate le regole di controllo delle zone di restrizione e aggiunta la cartografia dell’area interessata. Il regolamento prevede un riesame annuale dei dati sulle catture accidentali di focena e una valutazione entro il 31 dicembre 2026, ai fini di eventuali adeguamenti futuri.
Modifica le misure di conservazione per il sito Natura 2000 Havet kring Ven nel Mar Baltico, imponendo un divieto di pesca con reti fisse nelle zone 3 salvo uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione, e corregge alcuni riferimenti e definizioni del regolamento delegato (UE) 2017/117.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca nelle zone di restrizione istituite dal regolamento delegato (UE) 2017/117 nel sito Natura 2000 Havet kring Ven (SE0430183), nel Mar Baltico, con particolare riferimento alle zone 1, 2 e 3. Coinvolge i pescherecci che operano in tali aree, la pesca professionale e, per il divieto di cui all’articolo 3, paragrafo 3, anche la pesca ricreativa. Incide inoltre sugli Stati membri interessati del Mar Baltico che hanno interesse di gestione diretto e devono partecipare alla raccomandazione comune, al riesame annuale dei dati sulle catture accidentali e alla disponibilità dei dati AIS per il controllo. Non introduce un nuovo regime territoriale generale, ma modifica un atto delegato già vigente e si applica direttamente negli Stati membri dall’entrata in vigore.
Misure di conservazione nel sito Havet kring Ven e rettifica di alcuni errori
Il regolamento delegato (UE) 2026/57 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117 per rafforzare la tutela dell’ambiente marino nel sito Natura 2000 Havet kring Ven (SE0430183), nel Mar Baltico. La misura si colloca nel quadro della politica comune della pesca e delle obbligazioni derivanti dalla direttiva Habitat, dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, con l’obiettivo di ridurre le catture accidentali, in particolare di focena, e di proteggere habitat e specie sensibili.
Contesto normativo e presupposti della modifica
La Commissione richiama il meccanismo dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che consente l’adozione di misure di conservazione nella pesca necessarie a dare attuazione agli obblighi ambientali dell’Unione. In questo caso, la Svezia, insieme agli altri Stati membri BALTFISH, ha presentato una raccomandazione comune il 9 settembre 2024, poi aggiornata il 5 febbraio 2025, proponendo restrizioni alla pesca con reti fisse nel sito Havet kring Ven. La base scientifica richiamata indica la necessità di proteggere focene, banchi di sabbia, scogliere e foche grigie; il CSTEP ha riconosciuto il potenziale effetto delle misure sulle catture accessorie, pur evidenziando criticità tecniche e la possibilità di valutare alternative nel tempo.
Ambito territoriale e soggettivo
Il regolamento riguarda le aree di restrizione denominate zone 1, zone 2 e zone 3 all’interno del sito Natura 2000 Havet kring Ven. Le nuove definizioni stabiliscono che tali zone sono delimitate da coordinate geografiche riportate in allegato secondo il sistema WGS84; è inoltre definita una zona di controllo di 4 miglia nautiche attorno alle zone 2 per consentire l’avvertimento delle autorità competenti in caso di avvicinamento dei pescherecci. Le disposizioni operano nei confronti dei pescherecci che pescano in tali zone e, per il divieto specifico sulle reti fisse, si estendono anche alla pesca ricreativa.
Definizioni tecniche e rinvii normativi
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/117 viene sostituito per introdurre definizioni operative rilevanti ai fini del controllo e dell’applicazione delle misure. In particolare, sono elencati gli attrezzi mobili di fondo e le reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, con rinvio alle sigle tecniche corrispondenti. Le definizioni delle zone si fondano sulle coordinate dell’allegato, mentre la zona di controllo è individuata come fascia circostante di 4 miglia nautiche. Le definizioni si coordinano con quelle della normativa di base in materia di pesca e controllo, richiamando il regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Divieto di pesca con reti fisse nelle zone 3
La modifica più rilevante è l’inserimento di un nuovo paragrafo 3 all’articolo 3: nelle zone 3 è vietata la pesca con reti fisse se non è utilizzato simultaneamente un dispositivo acustico di dissuasione. Il divieto vale espressamente anche per la pesca ricreativa. La norma collega tale misura alla necessità di ridurre le catture accidentali di focena e prevede un meccanismo di revisione basato sui dati raccolti annualmente dagli Stati membri interessati.
Riesame annuale e possibile adeguamento delle misure
Gli Stati membri interessati devono riesaminare annualmente i dati relativi alle catture accidentali di focena e predisporre una valutazione entro il 31 dicembre 2026. La Commissione precisa che, per l’eventuale adeguamento della misura di conservazione, dovranno essere utilizzati tutti i dati disponibili sulle catture accidentali o altre informazioni pertinenti, comprese le evidenze scientifiche sull’impiego dei dispositivi acustici di dissuasione in relazione alla focena. Il richiamo agli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 segnala che le misure potranno essere riviste nell’ambito della procedura prevista per gli atti di conservazione nel settore della pesca.
Controllo della pesca e obblighi AIS
Per le zone 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo delle zone di restrizione della pesca. Inoltre, all’articolo 4 bis viene aggiunto un paragrafo 2 bis che impone a tutti i pescherecci operanti nelle zone 3 di disporre di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme all’articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE e di mantenerlo sempre attivo. L’AIS può essere disattivato solo nei casi eccezionali previsti dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009, e gli Stati membri devono garantire che i dati AIS siano messi a disposizione delle autorità competenti per controlli, inclusi i controlli incrociati con altri dati, secondo l’articolo 109 dello stesso regolamento.
Allegato geografico e applicazione nel tempo
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/117 è integrato con una tabella specifica relativa alle zone 3 del sito Havet kring Ven, contenente i punti di delimitazione geografica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, come atto di portata generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo precisa infine che esso non pregiudica l’eventuale necessità di ulteriori misure di conservazione per adempiere alla normativa ambientale dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2017/117, che già stabiliva misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mar Baltico, aggiornandone definizioni, regole di pesca, controllo e allegato cartografico.
Nuove definizioni operative
L’articolo 2 è sostituito per definire, tra l’altro, gli "attrezzi mobili di fondo", le "reti da imbrocco e reti da posta impiglianti", le "zone 1", "zone 2" e "zone 3" e la "zona di controllo" (fascia di 4 miglia nautiche attorno alle zone 2). Le definizioni richiamano anche le nozioni già presenti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, nel regolamento (CE) n. 1224/2009 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Divieto nelle zone 3 e uso di dispositivi acustici di dissuasione
Nelle zone 3 è vietata la pesca con reti fisse senza l’uso simultaneo di dispositivi acustici di dissuasione; il divieto si applica espressamente anche alla pesca ricreativa. Gli Stati membri interessati devono riesaminare annualmente i dati sulle catture accidentali di focena e produrre una valutazione entro il 31 dicembre 2026, utilizzando i dati disponibili e le prove scientifiche per adeguare la misura secondo la procedura degli articoli 11 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Controllo delle zone di restrizione
Nelle zone 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1224/2009 relative al controllo delle zone di restrizione della pesca.
Obbligo AIS per i pescherecci nelle zone 3
Tutti i pescherecci che operano nelle zone 3 devono essere dotati di un sistema di identificazione automatica (AIS) conforme all’articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE e mantenerlo sempre in funzione. La disattivazione è ammessa solo nelle circostanze eccezionali previste dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri devono rendere i dati AIS disponibili alle autorità competenti per il controllo della pesca, anche per controlli incrociati con altri dati, ai sensi dell’articolo 109 del medesimo regolamento.
Aggiornamento dell’allegato geografico
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/117 è modificato per aggiungere la tabella relativa alle zone 3 del sito Natura 2000 Havet kring Ven (SE0430183), con i punti di delimitazione geografica espressi in coordinate WGS84.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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