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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2149

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2149 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita

Normativa europea32025R2149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 per riflettere la modifica della denominazione sociale di una società statunitense coinvolta nell’inchiesta antidumping sul glicole monoetilenico. La Commissione ha verificato che il cambiamento da Equistar Chemicals, LP a INEOS Americas LLC è effettivo dal 1° maggio 2024 e non altera le risultanze dell’inchiesta, né il diritto a beneficiare dell’aliquota antidumping già applicabile. Il codice addizionale TARIC C682 resta invariato e si applica alla nuova denominazione, con possibilità di rimborso o sgravio per eventuali dazi pagati in eccesso dal 1° maggio 2024.

Modifica del regolamento antidumping sul glicole monoetilenico per sostituire il nome di una società statunitense e confermare l’applicazione del relativo codice TARIC e dell’aliquota antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita, limitatamente alla posizione della società precedentemente indicata come Equistar Chemicals, LP e ora identificata come INEOS Americas LLC. L’intervento riguarda il trattamento doganale e antidumping di tale operatore, senza modificare il regime generale delle altre società o delle altre merci coperte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976. La decorrenza materiale della modifica è fissata al 1° maggio 2024; l’entrata in vigore del presente regolamento avviene il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento antidumping sul glicole monoetilenico

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2149 interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita. La finalità è meramente aggiornativa: la Commissione prende atto della modifica della denominazione sociale di un operatore statunitense, senza incidere sulle conclusioni dell’inchiesta antidumping né sull’aliquota applicabile.

Contesto e verifiche svolte dalla Commissione

La società INEOS Americas LLC ha comunicato alle autorità belghe di aver acquisito, con effetto dal 1° maggio 2024, l’attività relativa al glicole monoetilenico, incluso l’impianto di produzione, di Equistar Chemicals, LP, titolare del codice addizionale TARIC C682. Ha inoltre chiesto conferma che il cambio di nome non pregiudicasse il diritto ad applicare l’aliquota antidumping già riconosciuta sotto la precedente denominazione. La Commissione ha esaminato la documentazione, ha chiesto chiarimenti e ha concluso che la modifica è stata debitamente registrata il 1° maggio 2024 e non ha determinato nuovi legami con gruppi di produttori esportatori non indagati.

Effetti sulla disciplina antidumping

La Commissione afferma espressamente che il cambio di nome non altera le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976, in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile. La voce in allegato relativa a "Stati Uniti d’America" viene quindi aggiornata sostituendo "Equistar Chemicals, LP" con "INEOS Americas LLC", mantenendo il codice addizionale TARIC C682. Resta ferma l’aliquota del 10,3 % prevista per le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione degli Stati Uniti d’America.

Decorrenza e conseguenze finanziarie

La modifica produce effetti dal 1° maggio 2024, data in cui l’acquisizione è divenuta effettiva e registrata presso le autorità competenti. Per tale motivo, il regolamento prevede che il codice TARIC C682 si applichi a INEOS Americas LLC da quella data e che sia disposto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato dal 1° maggio 2024 in eccedenza rispetto al dazio antidumping dovuto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato nominativo

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 è modificato sostituendo la voce "Equistar Chemicals, LP" con "INEOS Americas LLC" per gli Stati Uniti d’America, mantenendo invariato il codice addizionale TARIC C682.

Decorrenza del codice TARIC e rimborso/sgravio

Il codice addizionale TARIC C682 già attribuito a Equistar Chemicals, LP si applica a INEOS Americas LLC a decorrere dal 1° maggio 2024. Per i dazi definitivi pagati dal 1° maggio 2024 in eccesso rispetto al dazio antidumping previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976, è previsto il rimborso o lo sgravio secondo la normativa doganale applicabile.

Conferma della neutralità della modifica societaria

La Commissione ha accertato che la modifica della denominazione è stata registrata il 1° maggio 2024 e non ha comportato nuovi rapporti con gruppi di produttori esportatori non oggetto di inchiesta; pertanto, non incide sulle risultanze del regolamento antidumping né sull’aliquota applicabile alla società interessata.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedoganedifesa commerciale

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