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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2158

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Normativa europea32025R2158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dispone detrazioni dai contingenti di pesca 2025 per vari stock rispetto ai quali sono stati accertati superamenti nel 2024, o pendenze derivanti da anni precedenti. Le riduzioni sono dettagliate nell’allegato per Stato membro, specie, zona e importo, con applicazione dei fattori moltiplicatori previsti dalla normativa UE e, per alcuni stock gestiti dall’ICCAT, con adeguamento del calendario delle detrazioni alle pertinenti raccomandazioni internazionali. Il testo precisa inoltre che talune detrazioni non possono essere integralmente assorbite nel 2025 e saranno quindi ripartite o rinviate agli anni successivi.

Applicazione nel 2025 di detrazioni dai contingenti di pesca di alcuni stock a seguito di superamenti registrati negli anni precedenti, ai sensi del regime di controllo della politica comune della pesca.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri destinatari di contingenti di pesca che, per alcuni stock e zone indicati nell’allegato, hanno superato i quantitativi consentiti nel 2024 o presentano detrazioni residue da anni precedenti. Le riduzioni incidono sui contingenti 2025 fissati dai regolamenti del Consiglio richiamati nel testo e, in alcuni casi, sono rinviate al 2026 in conformità a raccomandazioni ICCAT o ripartite su più anni. Sono esclusi, per effetto della soglia operativa richiamata nell’allegato, i superamenti inferiori a una tonnellata, che non vengono presi in considerazione.

Applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca 2025

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 della Commissione dà attuazione al sistema di controllo previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, applicando nel 2025 detrazioni dai contingenti di pesca di taluni stock per superamenti registrati nel 2024 e, in alcuni casi, per pendenze pregresse. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo di riequilibrio dei contingenti che consente alla Commissione di recuperare, sugli anni successivi, i quantitativi pescati oltre i limiti assegnati.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama i contingenti fissati dai regolamenti del Consiglio per il 2023, 2024 e 2025 e, in particolare, per il 2025 dai regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 e (UE) 2025/219. Il preambolo chiarisce che, quando uno Stato membro supera il contingente assegnato, la Commissione deve procedere a detrazioni dai contingenti futuri applicando i fattori moltiplicatori previsti dall’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento tiene inoltre conto degli orientamenti della Commissione di cui alla comunicazione 2022/C 369/03.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda gli Stati membri che nel 2024 hanno superato i contingenti di pesca assegnati per specifici stock, nonché i casi in cui erano già pendenti detrazioni da anni precedenti. Le riduzioni incidono sui contingenti 2025 e, ove necessario, su quelli successivi; in alcuni casi il testo rinvia espressamente la detrazione al 2026, in particolare per stock gestiti dall’ICCAT. L’allegato elenca, per ciascun caso, lo Stato membro, il codice della specie, la zona, il quantitativo iniziale, gli sbarchi consentiti, le catture totali, il superamento, i fattori moltiplicatori, le detrazioni residue e l’importo da applicare nel 2025.

Meccanismo di calcolo delle detrazioni

Le detrazioni sono determinate applicando i moltiplicatori previsti dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Per i superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate, l’allegato specifica che la detrazione corrisponde al quantitativo eccedente moltiplicato per 1,00. Il fattore addizionale di cui al paragrafo 3 si applica solo se il superamento supera il 10 %. Le lettere A e C inserite nell’allegato indicano, rispettivamente, l’applicazione di un fattore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2022, 2023 e 2024, oppure perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale.

Casi principali riportati nell’allegato

Tra le ipotesi più rilevanti figura la Germania per lo stock OTH/1N2AB nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2: il regolamento considera un superamento complessivo di 21,317 tonnellate, da distribuire su 2024, 2025 e 2026, con una detrazione di 7,106 tonnellate nel 2025 e 7,105 tonnellate nel 2026. Per la Spagna sono previste diverse detrazioni, tra cui quelle per spratto, gambero viola, merluzzo bianco, ippoglosso nero, eglefino, altre specie, merluzzo carbonaro, razza ondulata, sogliola, razze e marlin azzurro. Per la Danimarca figurano detrazioni per pesci tamburo e aringa; per la Francia per molva azzurra e busbana norvegese, nonché il rinvio al 2026 per il pesce spada dell’Atlantico meridionale; per l’Irlanda per due stock di aringa; per Malta per gambero rosso; per la Polonia per sgombro; per il Portogallo per rane pescatrici, verdesca, ippoglosso nero, suri/sugarelli, lepidorombi e pesce spada dell’Atlantico settentrionale.

Stock ICCAT e coordinamento con le raccomandazioni internazionali

Il regolamento evidenzia che, per gli stock gestiti dall’ICCAT, il calendario delle detrazioni deve essere allineato alle raccomandazioni dell’organizzazione. In questo quadro, la detrazione per il marlin azzurro nell’Oceano Atlantico, dovuta al superamento della Spagna nel 2023, è applicata nel 2025. Viceversa, le detrazioni per il pesce spada dell’Atlantico settentrionale, il pesce spada dell’Atlantico meridionale e la verdesca dell’Atlantico settentrionale sono differite al 2026 secondo le raccomandazioni ICCAT richiamate nel preambolo.

Esclusioni e precisazioni operative

Il testo precisa che non vengono considerati i superamenti inferiori a una tonnellata. Inoltre, viene richiamata la possibilità di correzioni o aggiornamenti successivi in caso di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. È anche chiarito che, in alcuni casi, i quantitativi non utilizzati non possono ridurre la detrazione dovuta quando il regolamento 847/96 non è applicabile allo stock interessato.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è applicare, sui contingenti futuri, le detrazioni conseguenti ai superamenti dei contingenti assegnati agli Stati membri, con riferimento in particolare alle assegnazioni di pesca per il 2025.

Detrazioni sui contingenti 2025

L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2025 dai regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 e (UE) 2025/219 sono ridotti come indicato nell’allegato. Le riduzioni riguardano diversi Stati membri e stock, tra cui, a titolo esemplificativo, Germania, Spagna, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Polonia e Portogallo.

Calcolo delle detrazioni e fattori moltiplicatori

Le detrazioni sono calcolate secondo i fattori previsti dall’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Per i superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate, l’allegato precisa che la detrazione corrisponde al superamento moltiplicato per 1,00. Il fattore moltiplicatore addizionale si applica solo se il livello del superamento supera il 10 %; nelle ipotesi indicate con le lettere A e C viene applicato un fattore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2022, 2023 e 2024 o perché lo stock è oggetto di piano pluriennale.

Detrazioni residue e ripartizione su più anni

Quando le detrazioni non sono state interamente applicabili nell’anno precedente, il regolamento tiene conto dei quantitativi residui. È il caso della Germania per lo stock OTH/1N2AB nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2, per il quale la detrazione complessiva di 21,317 tonnellate è stata ripartita su tre anni: una prima detrazione nel 2024, una detrazione di 7,106 tonnellate nel 2025 e una di 7,105 tonnellate nel 2026.

Stock gestiti da ICCAT e rinvio al 2026

Per alcuni stock soggetti a raccomandazioni ICCAT, il regolamento adegua il calendario delle detrazioni a quello previsto dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. In particolare, la detrazione relativa al marlin azzurro nell’Oceano Atlantico (BUM/ATLANT) per la Spagna è applicata nel 2025; invece, le detrazioni dovute per il pesce spada dell’Atlantico settentrionale (SWO/AN05N) del Portogallo, per il pesce spada dell’Atlantico meridionale (SWO/AS05N) della Francia e per la verdesca dell’Atlantico settentrionale (BSH/AN05N) del Portogallo sono rinviate al 2026 in coerenza con le raccomandazioni ICCAT richiamate.

Riferimento agli orientamenti della Commissione

Il preambolo richiama la comunicazione 2022/C 369/03 sugli orientamenti relativi alle detrazioni ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In applicazione di tali orientamenti, il regolamento considera i quantitativi non ancora detratte e, in situazioni eccezionali di pesca multispecifica, accoglie la richiesta della Germania di ripartire la detrazione su un arco temporale più ampio.

Esclusione dei superamenti inferiori a una tonnellata

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, il regolamento stabilisce che i superamenti inferiori a una tonnellata non vengono presi in considerazione ai fini della detrazione.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e vigilanzagestione dei contingenti itticiorganizzazioni regionali di gestione della pesca

Testo integrale

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