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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2037

Regolamento (UE) 2025/2037 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32025R2037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE già previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, in attuazione della decisione (PESC) 2025/2036. Introduce un nuovo criterio per l’inserimento in elenco di soggetti responsabili o sostenitori di deportazione, trasferimento forzato, assimilazione forzata e istruzione militarizzata di minori ucraini. Inoltre armonizza le definizioni di "proprietà" e "controllo" e precisa le regole sul congelamento dei beni e sul divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti elencati.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina, introducendo un nuovo criterio di inserimento in elenco, chiarendo nozioni di proprietà e controllo e precisando il regime di congelamento dei fondi.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nonché agli operatori e ai soggetti degli Stati membri tenuti ad attuare il congelamento dei fondi e il divieto di messa a disposizione di risorse economiche. Incide in particolare sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione nella GUUE e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Modifica delle misure restrittive UE relative all’Ucraina

Il regolamento (UE) 2025/2037 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 269/2014, che attua le misure restrittive dell’Unione nei confronti di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il testo dà attuazione a un successivo aggiornamento della decisione PESC 2014/145, adottato il 23 ottobre 2025, e mira ad assicurare uniformità applicativa negli Stati membri e coerenza terminologica con altri regimi sanzionatori UE.

Contesto e finalità della modifica

I considerando chiariscono che il nuovo intervento normativo è reso necessario dal fatto che le misure restrittive rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE e richiedono, quindi, un atto dell’Unione per essere applicate in modo uniforme. Il regolamento persegue inoltre un obiettivo di armonizzazione lessicale e sistematica, in particolare attraverso l’introduzione delle definizioni di "proprietà" e "controllo" e il rafforzamento della chiarezza delle disposizioni sul congelamento dei beni.

Ambito soggettivo e logica del regime sanzionatorio

Il regolamento continua a operare all’interno del perimetro del regolamento (UE) n. 269/2014, cioè nei confronti dei soggetti iscritti nell’allegato I. Le modifiche incidono sia sui criteri di designazione sia sulle conseguenze patrimoniali dell’inserimento in elenco. In pratica, il testo interessa gli operatori economici e finanziari chiamati a verificare la presenza di soggetti designati, nonché i soggetti già colpiti dalle misure restrittive.

Definizioni di "proprietà" e "controllo"

L’articolo 1 del regolamento n. 269/2014 viene integrato con due definizioni centrali per l’applicazione delle sanzioni a livello societario.

  • La "proprietà" ricorre quando una persona fisica o giuridica detiene almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, entità o organismo, oppure una partecipazione maggioritaria.
  • Il "controllo" è definito in termini ampi e non esaustivi, comprendendo, tra l’altro, il potere di nominare o revocare la maggioranza degli organi di amministrazione, gestione o controllo; la nomina della maggioranza degli amministratori tramite i soli diritti di voto; il controllo della maggioranza dei diritti di voto con altri soci; il diritto di esercitare un’influenza dominante in base a un accordo o allo statuto; la possibilità di esercitare di fatto tale influenza; il diritto di utilizzare le attività; la gestione unificata con conti consolidati; e la condivisione o garanzia delle passività finanziarie.

Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione

L’articolo 2 viene riscritto per specificare con maggiore precisione il cuore operativo del regime di blocco patrimoniale.

  • Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I.
  • È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti, oppure destinarli a loro vantaggio. La formulazione conferma un’impostazione ampia, che copre sia il possesso formale sia il controllo sostanziale dei beni.

Nuovo criterio di inserimento in elenco

Il regolamento aggiunge all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera n), introducendo un ulteriore presupposto per la designazione. Possono essere inseriti in elenco i soggetti responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all’assimilazione forzata, compreso l’indottrinamento, o all’istruzione militarizzata di minori ucraini, nonché coloro che sostengono o attuano tali azioni o politiche. Si tratta di un’estensione significativa del perimetro sanzionatorio, volta a colpire condotte connesse alla persecuzione e alla rieducazione forzata di minori.

Estensione della deroga per alcune società assicurative

L’articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies, è modificato per ampliare l’ambito soggettivo di una deroga già esistente. Il riferimento non riguarda più soltanto l’entità indicata alla voce 270 dell’allegato, ma anche le entità di cui alla rubrica "Entità", voci 56, 270 e 579. La modifica opera sia nel testo introduttivo sia alla lettera a) del paragrafo, con effetto di estendere la possibilità di eseguire pagamenti che costituiscono un indennizzo o una prestazione riconosciuti a seguito dell’avverarsi di un rischio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Nuove definizioni di proprietà e controllo

All’articolo 1 del regolamento (UE) n. 269/2014 sono inserite le definizioni di "proprietà" e "controllo" di una persona giuridica, entità o organismo. La proprietà è definita come il possesso di almeno il 50 % dei diritti di proprietà o di una partecipazione maggioritaria. Il controllo è descritto tramite un elenco non esaustivo di situazioni, tra cui la facoltà di nominare o revocare la maggioranza degli organi sociali, l’aver nominato la maggioranza degli amministratori tramite i soli diritti di voto, il controllo della maggioranza dei diritti di voto, il diritto o la possibilità di esercitare un’influenza dominante, il diritto di utilizzare le attività, la gestione unificata con conti consolidati e la condivisione o garanzia delle passività finanziarie.

Congelamento dei fondi e divieto di disponibilità di risorse economiche

L’articolo 2 è sostituito per chiarire che sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti, o destinarli a loro vantaggio.

Nuovo criterio di inserimento in elenco

All’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera n), che consente di inserire in elenco le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all’assimilazione forzata, compreso l’indottrinamento, o all’istruzione militarizzata di minori ucraini, nonché coloro che sostengono o attuano tali azioni o politiche.

Estensione di una deroga per pagamenti assicurativi

All’articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies, il riferimento alle entità beneficiarie della deroga è esteso da una sola entità (voce 270 dell’allegato) alle entità di cui alla rubrica "Entità", voci 56, 270 e 579. La modifica opera sia nella frase introduttiva sia alla lettera a), ampliando quindi l’ambito soggettivo della deroga relativa ai pagamenti che costituiscono un indennizzo o una prestazione riconosciuti a seguito dell’avverarsi di un rischio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritto dell’Unione europea in materia di misure restrittivecongelamento di fondi e risorse economiche

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