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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2035

Regolamento di esecuzione (EU) 2025/2035 del Consiglio, del 23 de ottobre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32025R2035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il pacchetto sanzionatorio UE contro la Federazione russa nel contesto della guerra di aggressione contro l’Ucraina. Il Consiglio aggiunge 22 persone e 42 entità all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, ritenendole responsabili o comunque sostenitrici di azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Le nuove iscrizioni riguardano, tra l’altro, funzionari e propagandisti, soggetti coinvolti nella militarizzazione e deportazione di minori ucraini, imprese del complesso militare-industriale russo, operatori dell’energia e della logistica, nonché entità coinvolte nell’elusione delle restrizioni UE. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo 22 persone e 42 entità all’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Opera nell’ambito delle misure restrittive individuali previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 e incide sull’elenco contenuto nell’allegato I di tale atto. Il provvedimento non introduce un regime generale autonomo, ma aggiorna il perimetro soggettivo delle sanzioni includendo nuove persone fisiche e giuridiche collegate, direttamente o indirettamente, al sostegno della guerra di aggressione contro l’Ucraina, al complesso militare-industriale russo, alla propaganda, alla deportazione/militarizzazione di minori ucraini, alle attività di elusione sanzionatoria e al finanziamento di settori economici e logistici rilevanti per la Federazione russa. L’applicazione decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 23 ottobre 2025.

Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2035 interviene sul regime sanzionatorio individuale istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, in un contesto di prosecuzione e intensificazione della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Il Consiglio richiama le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024 e la necessità di ulteriori misure restrittive per limitare la capacità della Russia di condurre la guerra.

Finalità e base giuridica

Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, che consente l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati. La misura ha natura puramente modificativa e non istituisce un nuovo regime autonomo: aggiorna l’allegato I del regolamento quadro, inserendo ulteriori persone ed entità ritenute responsabili o comunque sostegno di azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Ambito soggettivo dell’inserimento in elenco

Il regolamento aggiunge all’allegato I 22 persone fisiche e 42 entità. Le motivazioni di inserimento sono riconducibili a diverse categorie, tra cui:

  • collaborazione con esponenti di vertice russi e diffusione di disinformazione o propaganda;
  • coinvolgimento nella militarizzazione, deportazione, trasferimento o adozione di minori ucraini, anche nei territori occupati;
  • ruolo in organismi o strutture delle cosiddette “repubbliche popolari” di Donetsk e Luhansk o della Crimea occupata;
  • direzione o controllo di imprese del comparto militare-industriale russo, della produzione di UAV, munizioni, componenti aeronautici, batterie e armamenti;
  • supporto a settori economici che generano entrate rilevanti per il governo russo, in particolare energia, petrolio, minerario, siderurgico e logistica;
  • sostegno a pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio collegate all’export di petrolio russo;
  • agevolazione dell’elusione delle restrizioni UE previste dal regolamento (UE) n. 833/2014.

Contenuto sostanziale dei motivi di designazione

Dalle schede nominative emerge che il Consiglio considera rilevanti, ai fini sanzionatori, non solo il coinvolgimento diretto nelle operazioni militari, ma anche il supporto economico, tecnico, mediatico e organizzativo al sistema bellico russo. Sono specificamente menzionati:

  • il sostegno al complesso militare-industriale russo;
  • la partecipazione all’esecuzione dell’ordine di difesa dello Stato;
  • il coinvolgimento in campagne di indottrinamento e russificazione di minori ucraini;
  • la promozione di narrazioni che giustificano l’aggressione o negano l’identità statale ucraina;
  • la fornitura di supporto a navi che trasportano petrolio o prodotti petroliferi russi in condizioni di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio;
  • la creazione o l’utilizzo di strutture societarie e finanziarie, anche in Paesi terzi, per sostenere indirettamente la Federazione russa.

Riferimento all’antielusione

Tra le entità inserite figura anche un soggetto ritenuto responsabile di aver agevolato violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014, con richiamo espresso all’articolo 3 duodecies di tale atto. Il regolamento segnala quindi che la repressione dell’elusione delle sanzioni UE costituisce un obiettivo esplicito e autonomo del sistema restrittivo.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 23 ottobre 2025. Il testo ribadisce la piena obbligatorietà e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sulla conformazione degli elenchi sanzionatori nazionali e sugli adempimenti degli operatori economici e finanziari tenuti al rispetto delle misure restrittive UE.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento in attuazione del regolamento (UE) n. 269/2014, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1. La misura è giustificata dal proseguimento e dall’escalation dell’aggressione russa contro l’Ucraina e dalla necessità di aumentare la pressione sulla Russia mediante ulteriori sanzioni individuali.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunti 22 nominativi di persone fisiche e 42 entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Categorie dei nuovi soggetti inseriti in elenco

Le nuove designazioni riguardano soggetti accusati di sostenere o realizzare azioni e politiche lesive dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina. Tra questi figurano: collaboratori di alti esponenti russi e propagandisti; autorità e responsabili della militarizzazione, dell’indottrinamento, dell’adozione o del trasferimento di minori ucraini; dirigenti di imprese della difesa, dell’aerospazio, della logistica, dell’energia e dell’industria pesante; soggetti coinvolti nell’elusione delle sanzioni; entità che supportano la cosiddetta flotta ombra o forniscono false certificazioni/bandiere a navi sanzionate; soggetti economici che generano entrate sostanziali per il governo russo o lo sostengono materialmente o finanziariamente.

Misure specifiche richiamate nei motivi di inserimento

Dai motivi di iscrizione emerge un quadro eterogeneo: sostegno materiale al complesso militare-industriale russo, partecipazione all’ordine di difesa dello Stato, produzione di UAV, armamenti, munizioni, batterie e componenti militari; sostegno alla propaganda e alla narrativa bellica; coinvolgimento nella manipolazione culturale e nell’indottrinamento di minori nei territori occupati; supporto a operazioni marittime irregolari ad alto rischio legate al trasporto di petrolio russo; agevolazione di violazioni del divieto di elusione previsto dall’articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014; sostegno a settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneuкраinaantielusione sanzionatoriatrasporti marittimi e energia

Testo integrale

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