Regolamento (UE) 2025/2156
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2156 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 per quanto riguarda l’approvazione dell’inserimento dei porti nell’elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei porti approvati per l’applicazione della deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per determinati sbarchi e trasbordi non sottoposti a cernita. A seguito della domanda presentata dalla Spagna e della valutazione della Commissione, due porti spagnoli sono riconosciuti idonei e inseriti nell’elenco già contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/897. La modifica è tecnica e si limita ad aggiornare l’allegato, senza introdurre nuovi obblighi procedurali generali. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco dei porti approvati ai fini della deroga al margine di tolleranza per la stima delle catture, includendo due porti spagnoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai porti dell’Unione che possono essere inseriti nell’elenco dei porti approvati ai sensi del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, nell’ambito del regime di controllo della politica comune della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009. Nel caso concreto riguarda i porti di Santa Eugenia de Ribeira e La Puebla del Caramiñal, situati in Spagna, che vengono approvati e inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897. Non disciplina altri porti o Stati membri oltre a quelli interessati dalla modifica.
Modifica dell’elenco dei porti approvati per la deroga al margine di tolleranza
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2156 della Commissione aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897, inserendo due nuovi porti spagnoli nell’elenco dei porti approvati ai fini dell’applicazione della deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture. La misura si colloca nel quadro del regime di controllo unionale della politica comune della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle modalità applicative stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 aveva già approvato un elenco iniziale di porti idonei per la deroga relativa agli sbarchi e ai trasbordi non sottoposti a cernita nell’ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo. Il nuovo atto interviene a seguito della domanda presentata dalla Spagna per l’inserimento dei porti di Santa Eugenia de Ribeira e La Puebla del Caramiñal, conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.
Valutazione della Commissione
La Commissione, dopo la valutazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, ha concluso che per entrambi i porti risultano soddisfatte le condizioni richieste dal capo II del medesimo regolamento. In particolare, i porti sono dotati di pese a ponte e di sistemi e attrezzature idonei a garantire una pesatura corretta di tutte le catture di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.
Assenza di CCTV e misure alternative
Pur non disponendo di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV), richiesto come standard dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, i due porti dispongono di procedure che permettono alle autorità competenti di controllare la correttezza del processo di pesatura per ogni sbarco e trasbordo. Secondo la Commissione, tali procedure assicurano un livello di correttezza e affidabilità equivalente a quello di un sistema di monitoraggio elettronico.
Contenuto della modifica
La modifica è di carattere puntuale e consiste nell’inserimento, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897, delle seguenti voci nell’elenco dei porti approvati a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474:
- Santa Eugenia de Ribeira (ESSNI), Spagna, Unione, Stato membro richiedente: Spagna;
- La Puebla del Caramiñal (ESLPC), Spagna, Unione, Stato membro richiedente: Spagna.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dei porti approvati
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento, così da inserire nell’elenco dei porti approvati i porti di Santa Eugenia de Ribeira e La Puebla del Caramiñal.
Base giuridica e finalità della modifica
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è aggiornare l’elenco dei porti che soddisfano le condizioni per l’applicazione della deroga ai margini di tolleranza nella stima delle catture per sbarchi e trasbordi non sottoposti a cernita, nell’ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo.
Valutazione dei requisiti per l’inserimento dei porti
La Commissione prende atto che la Spagna ha presentato domanda ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. Dopo la valutazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, la Commissione conclude che per entrambi i porti sono soddisfatte le condizioni del capo II di tale regolamento di esecuzione.
Requisiti tecnici e operativi dei porti inseriti
I porti di Santa Eugenia de Ribeira e La Puebla del Caramiñal sono ritenuti conformi agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474. In particolare, sono dotati di pese a ponte e di sistemi con attrezzature per garantire una pesatura corretta di tutte le catture di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Assenza di CCTV e procedure equivalenti
Pur non essendo dotati di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, i porti dispongono di procedure che consentono alle autorità competenti di monitorare la correttezza del processo di pesatura per ogni sbarco e trasbordo, con un livello di correttezza e affidabilità equivalente a quello di un sistema elettronico.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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