Regolamento (UE) 2025/2033
Regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza in modo significativo il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Russia, intervenendo sul regolamento (UE) n. 833/2014 con nuove definizioni, nuovi divieti e un ampliamento di elenchi di beni, entità, navi, porti e zone economiche speciali. Le novità più rilevanti riguardano il divieto graduale sul gas naturale liquefatto di origine russa, l’estensione delle restrizioni su servizi ad alto contenuto tecnologico e finanziario, nonché ulteriori limitazioni a operazioni con soggetti collegati al sistema finanziario russo e a zone economiche speciali russe. Il testo introduce anche nuove deroghe temporanee e meccanismi di notifica/autorizzazione per alcune operazioni, in particolare in funzione di disinvestimenti ordinati e di esigenze diplomatiche o umanitarie.
Modifica e rafforzamento del regime sanzionatorio UE contro la Russia (regolamento (UE) n. 833/2014), con nuove restrizioni su beni, servizi, finanziamenti, trasporti, cripto-attività, GNL e zone economiche speciali russe.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti stabiliti nell’Unione europea e, per taluni divieti, anche a persone giuridiche, entità e organismi stabiliti al di fuori dell’Unione, nonché a cittadini russi e persone fisiche residenti in Russia. Riguarda operazioni di importazione, esportazione, acquisto, trasferimento, prestazione di servizi, finanziamenti, assicurazioni e riassicurazioni, servizi di pagamento e cripto-attività, trasporti marittimi e rapporti con specifiche entità, navi, porti e zone economiche speciali russe. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune misure operano da date differite (ad es. 25 novembre 2025, 25 gennaio 2026, 25 aprile 2026, 1° gennaio 2027) e sono previste deroghe ed esenzioni mirate, soprattutto per contratti preesistenti, esigenze umanitarie, diplomatiche, giudiziarie, energetiche e di disinvestimento.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014: rafforzamento delle misure restrittive contro la Russia
Il regolamento (UE) 2025/2033 del Consiglio interviene sul sistema sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014, adottato in attuazione della decisione 2014/512/PESC. Il provvedimento risponde al protrarsi della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e mira, secondo i considerando, a ridurre ulteriormente i proventi russi, limitare l’accesso a tecnologie e servizi strategici, contrastare l’elusione delle misure restrittive e favorire un disinvestimento ordinato delle imprese dell’Unione dalla Russia.
Ambito soggettivo e logica complessiva delle misure
Le nuove disposizioni si applicano agli operatori dell’Unione e, in diverse ipotesi, anche a soggetti terzi extra-UE, cittadini russi e persone residenti in Russia. Il regolamento rafforza un approccio già tipico del regime russo: divieti diretti, divieti di assistenza tecnica/finanziaria correlata, restrizioni su servizi ad alto valore aggiunto e su beni a doppio uso o a rilevanza industriale, insieme a liste aggiornate di entità, navi, porti e zone economiche speciali. Numerose misure operano immediatamente o con decorrenze differite, e vengono preservate deroghe mirate per esigenze umanitarie, diplomatiche, giudiziarie, energetiche o di liquidazione delle posizioni esistenti.
Nuove definizioni rilevanti
All’articolo 1 del regolamento (UE) n. 833/2014 sono inserite tre definizioni operative. La nozione di "cripto-attività" rinvia al regolamento (UE) 2023/1114; quella di "servizi di pagamento" alla direttiva (UE) 2015/2366; quella di "servizi direttamente connessi ad attività turistiche" copre i servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, i servizi di guida turistica e la relativa pubblicità. Tali definizioni sono funzionali all’estensione delle restrizioni in materia finanziaria e di servizi.
Restrizioni su beni, prodotti industriali e deroghe mirate
Il regolamento aggiorna più volte le liste di beni soggetti a restrizioni, includendo nuovi prodotti ritenuti idonei a rafforzare la capacità industriale, militare o tecnologica russa. In parallelo, introduce o modifica deroghe temporanee: tra le più rilevanti, quelle relative al codice NC 2901 10 00, con esecuzione di contratti preesistenti fino al 25 gennaio 2026, successiva finestra di deroga per acquisto/importazione in Ungheria fino al 25 luglio 2026 e divieto di rivendita fuori dall’Ungheria; la deroga per la linea 3 della metropolitana di Budapest; e la deroga per lampade UV destinate alla disinfezione dell’acqua potabile in assenza di fornitori equivalenti fuori dalla Russia. Le autorizzazioni concesse in tali casi devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Divieto di importazione di GNL russo
Tra le novità più rilevanti figura l’articolo 5 novodecies bis, che vieta, dal 25 aprile 2026, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, diretti o indiretti, nell’Unione di gas naturale liquefatto classificato nel codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia. Per i contratti di fornitura di gas naturale di durata superiore a un anno, esclusi gli strumenti derivati sul GNL, conclusi prima del 17 giugno 2025 e non modificati oltre i limiti ammessi, il divieto si applica dal 1° gennaio 2027. È inoltre vietata ogni assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento o assistenza finanziaria connessa. Il regolamento precisa che tale divieto opera indipendentemente da eventuali basi giuridiche UE diverse, fino all’abrogazione del regolamento (UE) n. 833/2014.
Misure su navi, petrolio e assicurazioni
Vengono rafforzate le misure sulle navi utilizzate per il trasporto di petrolio russo e sulle pratiche marittime irregolari e ad alto rischio, con ampliamento dell’elenco di navi nell’allegato XLII. L’articolo 5 vicies e le modifiche correlate ampliano anche le restrizioni su finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazioni, riassicurazioni e servizi di intermediazione navale. Inoltre, l’articolo 5 duovicies vieta, nei cinque anni successivi alla vendita o locazione di navi o aeromobili operati dal governo russo o da soggetti stabiliti in Russia, la stipula di contratti che trasferiscano rischi assicurativi o l’esposizione a tali rischi.
Restrizioni finanziarie e sui sistemi di pagamento
Il regolamento amplia il perimetro del divieto di collegamento allo SPFS della Banca centrale di Russia e ai sistemi equivalenti, includendo, dal 25 gennaio 2026, qualsiasi sistema della Banca centrale russa o di entità russe con funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi Mir e SBP. Parallelamente, il divieto di effettuare operazioni con soggetti extra-Russia elencati nell’allegato XLIV è esteso e accompagnato da nuove esenzioni per rappresentanze diplomatiche e consolari, cittadini UE residenti in paesi terzi, contratti preesistenti e programmi di responsabilità storica o sostegno alle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.
Entità finanziarie e nozione di entità "speculare o subentrante"
L’articolo 5 bis quinquies viene riscritto per colpire enti creditizi o finanziari e prestatori di servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento fuori dall’UE che facilitino l’aggiramento delle sanzioni o sostengano direttamente la guerra di aggressione russa. Viene introdotto il concetto di entità "speculare o subentrante", individuata quando ricorrano almeno due tra elementi quali contenuti o flussi operativi identici, continuità di marchio o interfaccia, coincidenza di assetto proprietario o gestionale, migrazione degli utenti o continuità dell’infrastruttura tecnica. Sono inoltre previste deroghe per contratti preesistenti e per il ricevimento di pagamenti dovuti.
Cripto-attività, servizi di pagamento ed emissione di moneta elettronica
L’articolo 5 ter viene rafforzato vietando la fornitura, diretta o indiretta, di servizi di cripto-attività, servizi di emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento, servizi di disposizione di ordine di pagamento ed emissione di moneta elettronica a cittadini russi, residenti in Russia e soggetti stabiliti in Russia. È anche vietato consentire che cittadini russi o residenti in Russia detengano il controllo di fornitori UE di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. L’articolo 5 ter bis introduce poi un divieto autonomo sulle operazioni riguardanti la cripto-attività A7A5, elencata nell’allegato LIII. Il regolamento precisa che il prestatore di servizi di pagamento radicamento del conto resta il principale responsabile del rispetto delle sanzioni per le singole operazioni.
Servizi professionali, tecnologici, spaziali e turistici
L’articolo 5 quindecies è esteso in modo molto ampio: oltre ai servizi legali, contabili, fiscali, di auditing e PR, vieta la fornitura al governo russo o a soggetti stabiliti in Russia di servizi di costruzione, architettura, ingegneria, consulenza tecnica e scientifica, pubblicità, ricerca di mercato, consulenza informatica, servizi spaziali commerciali di osservazione della Terra o navigazione satellitare, servizi di intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni o quantistico. Viene altresì vietata la prestazione di servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia e la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di software gestionali, industriali e bancario-finanziari indicati nell’allegato XXXIX. Sono previste esenzioni/autorizzazioni per difesa in giudizio, accesso alla giustizia, scopi umanitari, cooperazione spaziale, funzionamento diplomatico e altri casi tassativamente elencati.
Zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione russe
Con il nuovo articolo 5 bis nonies, il regolamento mira a colpire un elemento centrale della strategia economica russa: le zone economiche speciali, i regimi preferenziali e i poli di innovazione. È vietato acquisire o aumentare partecipazioni, creare joint venture, succursali o uffici di rappresentanza, stipulare nuovi contratti o concedere finanziamenti con entità localizzate nelle zone elencate nell’allegato LII; dal 25 gennaio 2026, tali divieti si estendono anche al mantenimento delle relazioni esistenti. Sono previste deroghe per emergenze sanitarie, attività umanitarie, disinvestimento, determinate operazioni energetiche e minerarie e transito di specifici beni.
Notifiche preventive e misure sui viaggi dei diplomatici russi
Gli articoli 5 tervicies e 5 quatervicies istituiscono un meccanismo di notifica preventiva, dal 25 gennaio 2026, per diplomatici e funzionari consolari russi, nonché per i loro familiari titolari di visto o permesso rilasciato da altro Stato membro, quando si recano o transitano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di accreditamento. La notifica deve avvenire almeno 24 ore prima dell’ingresso e indicare mezzo di trasporto, punto di ingresso e uscita, date di ingresso e uscita. Gli Stati membri possono inoltre introdurre un regime nazionale di divieto o autorizzazione preventiva per tali viaggi, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle eccezioni relative a minori, organizzazioni internazionali e conferenze internazionali.
Disinvestimento e liquidazione delle attività in Russia
Il regolamento proroga e amplia le deroghe per consentire un disinvestimento ordinato dalla Russia o la liquidazione delle attività commerciali. L’articolo 11, paragrafo 4, consente fino al 31 dicembre 2026 la soddisfazione di crediti presentati da soggetti colpiti, se strettamente necessaria al disinvestimento o alla liquidazione; l’articolo 12 ter estende fino al 31 dicembre 2026 le autorizzazioni per beni, tecnologie, diritti di proprietà intellettuale, servizi e trasferimenti strettamente necessari a tali fini. Le autorizzazioni concesse ai sensi delle norme di disinvestimento devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Disposizioni principali
Nuove definizioni
Inserite le definizioni di "cripto-attività" (rinvio al regolamento (UE) 2023/1114), "servizi di pagamento" (rinvio alla direttiva (UE) 2015/2366) e "servizi direttamente connessi ad attività turistiche" (agenzie di viaggio, operatori turistici, guide turistiche e relativa pubblicità).
Deroghe e proroghe per beni soggetti a restrizioni
Modificate varie deroghe relative a beni elencati negli allegati XXI e XXIII; introdotte proroghe per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 e specifiche esenzioni temporanee per il codice NC 2901 10 00, per la linea 3 della metropolitana di Budapest e per lampade UV usate nella disinfezione dell’acqua potabile.
Divieto sul gas naturale liquefatto (GNL) russo
Inserito l’articolo 5 novodecies bis: divieto di acquistare, importare o trasferire GNL (NC 2711 11 00) originario della Russia o esportato dalla Russia dal 25 aprile 2026; per contratti di fornitura di durata superiore a un anno conclusi prima del 17 giugno 2025, applicazione dal 1° gennaio 2027, salvo modifiche consentite. Vietata anche l’assistenza tecnica, di intermediazione, finanziaria e assicurativa connessa; previsto richiamo all’applicazione indipendente rispetto ad altri atti UE con ambito coincidente.
Misure su navi, assicurazioni e riassicurazioni
Rafforzati i divieti su finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni verso navi designate; ampliato il criterio di designazione delle navi e previsto il divieto, per cinque anni dopo la vendita o il leasing, di coperture assicurative collegate a navi o aeromobili operati dal governo russo o da soggetti stabiliti in Russia.
Sistema finanziario russo e messaggistica finanziaria
Estesi i divieti relativi al collegamento allo SPFS, ai sistemi Mir e SBP e ad altri sistemi della Banca centrale russa; introdotte nuove esenzioni per missioni diplomatiche/consolari, cittadini UE residenti in paesi terzi, contratti esistenti, ricevimenti di pagamenti e minoranze etniche degli Stati membri in Russia. Riformulato anche il divieto verso enti creditizi/finanziari e prestatori di servizi cripto o di pagamento di paesi terzi, con introduzione del concetto di entità "speculare o subentrante".
Nuove restrizioni su cripto-attività e servizi di pagamento
Vietata la prestazione di servizi di cripto-attività, strumenti di pagamento, servizi di disposizione di ordine di pagamento ed emissione di moneta elettronica a favore di cittadini russi e soggetti stabiliti in Russia; introdotto il divieto di operazioni relative alla cripto-attività A7A5 (allegato LIII). Precisato che alcune restrizioni si applicano anche ai fornitori operanti nel regime transitorio del regolamento (UE) 2023/1114.
Servizi professionali, tecnologici e turistici verso la Russia
Ampliato l’articolo 5 quindecies con il divieto di fornire al governo russo o a soggetti stabiliti in Russia servizi legali, contabili, di auditing, fiscali, di PR, di costruzione/ingegneria, pubblicità, consulenza informatica, servizi spaziali commerciali, servizi di intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e quantistico; vietati anche servizi turistici connessi alla Russia e la vendita di software gestionali, industriali e bancario-finanziari elencati nell’allegato XXXIX. Prevista autorizzazione preventiva per altri servizi al governo russo non già vietati.
Zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione russe
Inserito l’articolo 5 bis nonies: vietati nuovi investimenti, partecipazioni, joint venture, succursali, uffici di rappresentanza, nuovi contratti e finanziamenti con entità situate nelle zone di cui all’allegato LII; dal 25 gennaio 2026 vietato anche mantenere tali rapporti. Previste eccezioni per emergenze sanitarie, disinvestimento, alcuni flussi energetici e minerari, e attività strettamente necessarie all’export/import/transito di beni specifici.
Elenchi aggiornati di entità, software, beni, navi, porti e paesi partner
Aggiornati numerosi allegati: allegato IV (45 nuove entità), XIV (ulteriori entità soggette al divieto di messaggistica finanziaria), XLIV e XLV (soggetti terzi rilevanti per pagamenti e cripto/servizi finanziari), XLVII (porti e chiuse), LI (paesi partner per prodotti petroliferi), LII (zone economiche speciali russe), LIII (cripto-attività), oltre agli allegati di beni soggetti a restrizioni e alle liste di navi designate nell’allegato XLII.
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