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Interpello

Risposta n. 506 del 10/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di essere esonerato perché l’attività non sarebbe esercitata nell’ambito di impresa e, in ogni caso, vi sarebbe duplicazione di dati rispetto agli invii già effettuati alla SIAE.

Chiarimenti sull’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per attività di spettacolo ex art. 74-quater DPR 633/1972.

Il quesito

L’associazione chiede se, svolgendo spettacoli teatrali dal vivo e già trasmettendo alla SIAE i dati riepilogativi giornalieri e mensili dei titoli di accesso, sia comunque tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 127/2015.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica ex d.lgs. 127/2015, poiché i dati dei titoli di accesso sono già trasmessi alla SIAE secondo la disciplina speciale dell’art. 74-quater e del DM 13 luglio 2000. Resta invece fermo l’obbligo per i corrispettivi delle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, normalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

Chiarimenti sull’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per attività di spettacolo

L’interpello riguarda un’associazione senza scopo di lucro che organizza spettacoli teatrali dal vivo e chiede se debba applicare anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi prevista dal d.lgs. n. 127/2015. La questione nasce dal coordinamento tra la disciplina ordinaria dei corrispettivi e la disciplina speciale prevista per le prestazioni spettacolistiche.

Fattispecie e contesto

L’istante dichiara di svolgere attività di promozione culturale e artistica e, in particolare, di produrre e organizzare spettacoli teatrali dal vivo, attività ricomprese al punto 4 della Tabella C allegata al DPR n. 633/1972. Per tali operazioni si applica il regime IVA dell’art. 74-quater del decreto IVA.

Ai sensi di tale disposizione, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni spettacolistiche è assolto mediante il rilascio di un titolo di accesso emesso con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, nel rispetto della disciplina speciale. Inoltre, l’associazione trasmette periodicamente alla SIAE i dati dei riepiloghi giornalieri e mensili secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001.

Quesito del contribuente

L’associazione chiede se, nonostante tale disciplina speciale e nonostante gli invii già effettuati alla SIAE, sia obbligata anche alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, l’obbligo non dovrebbe sussistere per due ragioni:

  • l’attività svolta, pur rientrando tra quelle di cui all’art. 22, comma 1, n. 4, del DPR n. 633/1972, non sarebbe resa nell’esercizio di impresa, trattandosi di ente con finalità diverse da quelle commerciali;
  • l’eventuale obbligo di trasmissione telematica determinerebbe una duplicazione informativa, poiché i medesimi dati sono già inviati giornalmente e mensilmente alla SIAE.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama anzitutto l’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015, che impone ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, con decorrenza generale dal 1° gennaio 2020 e anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Vengono poi richiamati:

  • il DM 10 maggio 2019, che ha previsto specifici esoneri dall’obbligo di trasmissione telematica in ragione della tipologia di attività, tra cui però non rientrano le attività di spettacolo;
  • l’art. 74-quater del DPR n. 633/1972, che disciplina in modo speciale le prestazioni spettacolistiche e accessorie, derogando alla disciplina ordinaria sia sul momento impositivo sia sulle modalità di certificazione;
  • il DM 13 luglio 2000, che definisce le caratteristiche tecniche dei misuratori fiscali e del titolo di accesso, nonché le informazioni che esso deve contenere;
  • l’art. 4 del medesimo decreto, che impone la predisposizione di un prospetto riepilogativo giornaliero;
  • l’art. 10 del DM 13 luglio 2000, che prevede la trasmissione alla SIAE dei dati contenuti nei documenti riepilogativi giornalieri e mensili, con possibilità di invio su supporto magnetico o cartaceo in casi particolari.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che la disciplina delle attività spettacolistiche è speciale e già prevede una forma propria di certificazione e di trasmissione dei dati attraverso la SIAE. In particolare, i corrispettivi relativi ai titoli di accesso agli spettacoli sono già oggetto di una trasmissione separata alla SIAE, che mette poi i dati a disposizione dell’anagrafe tributaria.

Per questa ragione, i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 del d.lgs. n. 127/2015.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il parere è favorevole all’impostazione sostanziale dell’istante solo nella parte in cui riguarda i biglietti d’ingresso agli spettacoli: per tali corrispettivi non sussiste l’obbligo di trasmissione telematica ex d.lgs. n. 127/2015, perché già assorbiti nella disciplina speciale dell’art. 74-quater e del DM 13 luglio 2000.

Resta invece fermo l’obbligo di invio telematico per i corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, che continuano a essere documentati con scontrino o ricevuta fiscale secondo la disciplina ordinaria.

Conclusioni operative

In sintesi:

  • i corrispettivi dei titoli di accesso per spettacoli teatrali dal vivo non devono essere ulteriormente memorizzati e trasmessi ai sensi del d.lgs. n. 127/2015;
  • la trasmissione dei dati alla SIAE prevista dalla disciplina speciale è sufficiente per tali operazioni;
  • per le eventuali prestazioni accessorie diverse dall’ingresso agli spettacoli permane invece l’ordinario obbligo di certificazione e, ove dovuto, di trasmissione telematica dei corrispettivi.

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