Risposta n. 514 del 11/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che AIM Italia non sia un mercato regolamentato né un mercato di borsa o ristretto; pertanto le azioni non rientrerebbero nella lett. a) dell’art. 16 TUS e dovrebbero essere valutate secondo il patrimonio netto ex lett. b).
Base imponibile successione per azioni negoziate su AIM Italia, sistema non qualificabile come mercato regolamentato.
Il quesito
Stabilire se le azioni ereditate, negoziate su AIM Italia, debbano essere valutate nella dichiarazione di successione con il criterio del prezzo di mercato ex art. 16, comma 1, lett. a), TUS, oppure con il criterio del patrimonio netto ex lett. b).
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile il criterio della lett. a) dell’art. 16 TUS anche ai titoli negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione autorizzato Consob, come AIM Italia, pur non essendo mercato regolamentato; la quotazione assicura infatti oggettività e semplicità di valutazione, coerentemente con la ratio della norma.
Base imponibile successione per azioni negoziate su AIM Italia
L’interpello riguarda la determinazione del valore, ai fini dell’imposta sulle successioni, di azioni cadute in successione e negoziate sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. Il punto centrale è stabilire se tali titoli vadano valutati con il criterio fondato sulle quotazioni di mercato oppure con il criterio del patrimonio netto.
Fattispecie
Il signor X, nominato curatore speciale nel testamento olografo della defunta Y, espone che, alla morte della madre, gli eredi minorenni hanno ereditato in parti uguali il patrimonio materno. Nell’attivo ereditario erano comprese azioni ordinarie della società Z, negoziate sull’AIM Italia.
Quesito del contribuente
L’istante chiede quale criterio debba essere utilizzato per indicare il valore delle azioni nella dichiarazione di successione. Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 16 del TUS distingue tra:
- titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, da valutare secondo la media dei prezzi dell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione;
- azioni non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, da valutare in base al patrimonio netto della società.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo il contribuente, le azioni negoziate su AIM Italia non potrebbero essere ricondotte ai "titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto" richiamati dall’art. 16, comma 1, lett. a), TUS. A suo avviso:
- il mercato AIM non è un mercato di borsa né un mercato ristretto;
- l’attuale assetto dei mercati mobiliari avrebbe superato tali categorie;
- nel TUIR i riferimenti a "titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto" sono stati sostituiti con "titoli negoziati in mercati regolamentati";
- poiché AIM Italia non risulta inserito nell’elenco dei mercati regolamentati tenuto da Consob, le azioni dovrebbero essere tassativamente valutate con il criterio del patrimonio netto ex art. 16, comma 1, lett. b), TUS.
Normativa richiamata
L’interpello richiama in particolare:
- articolo 8, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), sulla determinazione del valore globale netto dell’asse ereditario;
- articolo 16, comma 1, lettere a) e b), del TUS, sulla valutazione di azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali;
- articolo 64-quater del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sulla nozione di mercato regolamentato;
- alcuni riferimenti del TUIR, citati dal contribuente a supporto dell’evoluzione terminologica del sistema fiscale.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce la disciplina dell’art. 16 TUS e osserva che la diversità dei criteri di valutazione risponde alla finalità di semplificare la stima dei titoli in sede di successione, garantendo al tempo stesso oggettività e capacità contributiva.
Secondo l’Amministrazione, il criterio della lett. a) deve applicarsi ogni volta che per i titoli esistano quotazioni di mercato idonee a fornire un valore semplice e oggettivo. In questa prospettiva, il dato decisivo non è la qualificazione del mercato come regolamentato o meno, ma il fatto che i titoli siano quotati/negoziati in un sistema che consenta una rilevazione del prezzo.
Nel caso esaminato, le azioni sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione autorizzato dalla Consob e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che non rientra nella definizione di mercato regolamentato di cui all’art. 64-quater TUF. Tuttavia, la loro quotazione su tale sistema rende possibile una valutazione oggettiva, analoga a quella dei titoli negoziati sui mercati regolamentati.
Conclusione operativa
L’Agenzia conclude che, per le azioni ereditate oggetto dell’istanza, si applica il criterio di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), TUS. Di conseguenza, il valore da indicare in dichiarazione di successione va determinato sulla base delle quotazioni di mercato, e non mediante il patrimonio netto della società.
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