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Interpello

Risposta n. 513 del 11/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, le agevolazioni spettano se l'atto istitutivo contiene le clausole richieste dall'art. 6 della legge n. 112 del 2016; poiché non è imposto che tutti i requisiti sussistano sin dall'atto costitutivo, la successiva certificazione della disabilità grave dovrebbe consentire di applicare il regime di favore ai conferimenti successivi.

Esenzione "dopo di noi" per beni e diritti conferiti in trust in favore di persona con disabilità grave

Il quesito

Il contribuente chiede se un trust istituito prima dell'accertamento della disabilità grave del figlio possa beneficiare delle agevolazioni della legge n. 112 del 2016 per gli atti di dotazione successivi, una volta ottenuto il riconoscimento della disabilità grave.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che l'atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non possa fruire delle agevolazioni se, al momento del conferimento, il beneficiario non è ancora stato riconosciuto come persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Una volta ottenuta la certificazione, gli atti successivi di conferimento o trasferimento potranno beneficiare dell'esenzione; se la certificazione attesta che la disabilità grave esisteva già alla data di istituzione del trust, è ammesso il rimborso della maggiore imposta versata inizialmente.

Esenzione "dopo di noi" per trust in favore di persona con disabilità grave

L'interpello riguarda il regime agevolato previsto dall'art. 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di trust istituiti in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Il tema è se l'agevolazione fiscale possa applicarsi anche quando il trust sia stato istituito prima dell'accertamento formale della disabilità grave del beneficiario, limitatamente ai conferimenti successivi.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente istante dichiara di avere un figlio con disabilità, per il quale è in corso la certificazione del livello di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Intende costituire un trust a favore del figlio, con clausole conformi all'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 112 del 2016, ma prima che sia accertata la disabilità grave. È consapevole che l'atto di dotazione contestuale alla costituzione non rientrerebbe nelle agevolazioni del "dopo di noi" e chiede se gli atti di dotazione integrativi successivi possano invece godere del trattamento agevolato una volta intervenuto l'accertamento della disabilità grave.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo il contribuente, il regime agevolato richiede la presenza nell'atto istitutivo del trust delle clausole previste dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 112 del 2016 e la disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Tuttavia, poiché la norma non afferma espressamente che entrambi i presupposti debbano esistere già al momento della costituzione, la sopravvenienza del requisito soggettivo della disabilità grave dovrebbe consentire l'applicazione dell'esenzione ai conferimenti successivi. Ne deriva, per il contribuente, la possibilità di assoggettare al trattamento fiscale di favore gli atti di dotazione successivi all'accertamento della disabilità grave.

Normativa richiamata dall'Agenzia

L'Agenzia richiama l'art. 6 della legge n. 112 del 2016, che prevede:

  • l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in favore di persone con disabilità grave, accertata secondo l'art. 4 della legge n. 104 del 1992;
  • l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di beni e diritti in favore di tali trust.

L'agevolazione è subordinata, inoltre, alla finalità esclusiva di inclusione sociale, cura e assistenza della persona con disabilità grave, da indicare espressamente nell'atto istitutivo, nonché al rispetto delle condizioni elencate dal comma 3 dell'art. 6, tra cui:

  • istituzione del trust con atto pubblico;
  • chiara individuazione dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
  • indicazione dei bisogni specifici e delle attività assistenziali necessarie;
  • disciplina degli obblighi e della rendicontazione del trustee;
  • individuazione dei beneficiari esclusivi, che devono essere persone con disabilità grave;
  • destinazione esclusiva del patrimonio alle finalità assistenziali;
  • individuazione del soggetto preposto al controllo;
  • previsione del termine finale coincidente con la morte della persona con disabilità grave;
  • disciplina della destinazione del patrimonio residuo.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia afferma che una delle condizioni essenziali e indispensabili per fruire delle agevolazioni è che gli esclusivi beneficiari del trust siano persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con accertamento effettuato secondo l'art. 4 della medesima legge. Perciò, l'atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non può beneficiare dell'esenzione se, in quel momento, il beneficiario non ha ancora ottenuto il riconoscimento formale della disabilità grave.

Effetti del successivo accertamento della disabilità grave

Se in seguito viene rilasciata la certificazione di disabilità grave e tale certificazione attesta che la condizione sussisteva già alla data di istituzione del trust, il contribuente può chiedere il rimborso della differenza tra l'imposta versata al momento del conferimento iniziale e l'imposta dovuta secondo il regime agevolato previsto dall'art. 6, commi 1 e 6, della legge n. 112 del 2016.

Una volta ottenuto il riconoscimento della disabilità grave, gli atti successivi di conferimento o trasferimento di beni e diritti in favore del trust potranno invece beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla norma.

Conclusioni operative

In sintesi, l'Agenzia esclude l'applicazione immediata dell'agevolazione al conferimento iniziale se manca, al momento dell'atto, il riconoscimento della disabilità grave del beneficiario. Resta però possibile fruire del regime di favore per i conferimenti successivi dopo l'accertamento, con eventuale rimborso della maggiore imposta versata all'inizio se la certificazione prova che la disabilità grave era già esistente alla data di istituzione del trust.

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