Risposta n. 508 del 10/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che la prescrizione debba essere rilasciata dal medico specialista competente secondo la normativa della Regione di residenza dell’acquirente; in Lombardia, dal medico specialista inserito negli elenchi ATS, mentre nelle altre Regioni dal medico specialista operante nel sistema sanitario pubblico o convenzionato competente territorialmente.
Aliquota IVA ridotta sulle cessioni di parrucche e documentazione sanitaria prescrittiva
Il quesito
La società chiede quale prescrizione sanitaria debba essere acquisita per applicare l’aliquota IVA del 4% alla cessione di parrucche, tenendo conto delle diverse discipline regionali e della sostituzione delle ASL con le ATS in Lombardia.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che per le parrucche, quando non qualificabili come ausili per vocazione, l’aliquota IVA del 4% richiede una specifica prescrizione medica autorizzativa rilasciata dal medico specialista operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale secondo la disciplina vigente nella Regione interessata; in Lombardia tale prescrizione può essere rilasciata da medici specialisti operanti nelle ATS, che hanno sostituito le ASL.
Aliquota IVA sulle cessioni di parrucche e prescrizione sanitaria regionale
L’interpello riguarda la corretta documentazione sanitaria da acquisire per applicare l’aliquota IVA ridotta del 4% alla cessione di parrucche, protesi e infoltitori destinati a soggetti che li acquistano per compensare un disagio psicologico conseguente a patologie che hanno prodotto danni estetici.
Fattispecie e contesto
La società istante opera nella produzione e confezione di parrucche, protesi e infoltitori. Rappresenta che una parte rilevante della clientela è composta da persone affette da patologie che hanno comportato danni estetici e che acquistano tali beni come ausilio per alleviare il conseguente disagio psicologico.
La società ricorda di avere già presentato nel 200X una precedente istanza di interpello, nella quale era stato ritenuto applicabile il n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo agli "apparecchi ... da portare sulla persona ... per compensare una deficienza o una infermità", con aliquota IVA del 4%. In quella sede era stata anche indicata la necessità di acquisire la prescrizione del medico specialista dell’ASL di appartenenza.
Quesito del contribuente
La società evidenzia che l’organizzazione sanitaria varia da Regione a Regione e che, in particolare, la Regione Lombardia ha riformato il proprio sistema sociosanitario nel 2015, abolendo le ASL e istituendo le ATS, nell’ambito delle quali operano i medici specialisti prescrittori.
Chiede quindi quale documentazione sia necessaria per poter applicare correttamente l’aliquota IVA ridotta alle cessioni di parrucche, considerando che la propria clientela proviene da più Regioni.
Soluzione interpretativa proposta
La società ritiene che:
- per un acquirente residente in Lombardia, la prescrizione debba essere rilasciata da un medico specialista incluso negli elenchi pubblicati sul portale dell’ATS di riferimento;
- per un acquirente residente in un’altra Regione, la prescrizione debba essere rilasciata dal medico specialista operante nel sistema sanitario pubblico o in strutture private convenzionate, competente secondo la normativa regionale applicabile.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama il n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota IVA del 4% per gli apparecchi da portare sulla persona o da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità.
Richiama inoltre la propria prassi secondo cui occorre distinguere tra:
- ausili "per vocazione", utilizzabili esclusivamente da soggetti con menomazioni funzionali permanenti;
- beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione.
Per questi ultimi, l’aliquota agevolata spetta solo se la cessione avviene nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, con riferimento anche alla menomazione permanente dell’acquirente, come chiarito nella circolare n. 189/E del 18 novembre 1994 e nella risoluzione n. 175/E del 20 luglio 2007.
Per le parrucche, la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 aveva già chiarito che esse possono rientrare tra le protesi sanitarie, ai fini della detraibilità IRPEF, se destinate a correggere un danno estetico derivante da patologia e a supportare una condizione di grave disagio psicologico, purché fabbricate e immesse in commercio come dispositivo medico e marcate CE.
Evoluzione del sistema sanitario lombardo
L’Agenzia osserva che la tutela della salute è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
Richiama quindi la legge regionale Lombardia 11 agosto 2015, n. 23, che ha riformato il sistema sociosanitario regionale modificando la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33. In particolare:
- l’articolo 1, comma 1, lettera k), ha istituito le ATS e le ASST;
- alle ATS sono state attribuite funzioni di programmazione, acquisto e controllo;
- l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è affidata a soggetti accreditati e contrattualizzati, pubblici e privati;
- l’articolo 2, comma 8, dispone che ASL e AO, con il relativo patrimonio, rapporti giuridici, articolazioni, strutture, distretti e presidi, sono incorporati nelle ATS e nelle ASST, e che i riferimenti alle ASL nel testo unico sanitario lombardo devono intendersi come riferimenti alle ATS.
L’Agenzia richiama anche il sito istituzionale della Regione Lombardia, dal quale emerge che, in materia di assistenza protesica, i compiti delle ATS comprendono l’accreditamento dei centri di prescrizione e la gestione dell’elenco dei medici specialisti prescrittori delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, in linea generale, la specifica prescrizione medica autorizzativa necessaria per applicare l’aliquota IVA del 4% alle parrucche può essere rilasciata da un medico specialista operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale, secondo la disciplina vigente nella Regione di appartenenza dell’acquirente.
Pertanto, non rileva la diversa denominazione delle strutture sanitarie pubbliche nei vari territori regionali, purché tali strutture sostituiscano sostanzialmente le ASL nell’esercizio delle funzioni rilevanti e i medici specialisti prescrittori operino in tale ambito.
Con riferimento specifico alla Regione Lombardia, l’Agenzia ritiene che la prescrizione per l’agevolazione IVA possa essere rilasciata da medici specialisti operanti nell’ambito delle ATS, che hanno sostanzialmente sostituito le ASL.
Conclusioni operative
Per le cessioni di parrucche agevolabili al 4%, la società deve acquisire una prescrizione medica autorizzativa rilasciata dal medico specialista competente secondo l’assetto sanitario regionale applicabile.
In Lombardia, la prescrizione può provenire da medici specialisti operanti nelle ATS; nelle altre Regioni, dal medico specialista operante nel servizio sanitario pubblico regionale secondo la normativa locale. La risposta conferma quindi un criterio sostanziale, non formale, fondato sulla funzione svolta dalla struttura sanitaria competente e sul ruolo del medico prescrittore.
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