Sentenza n. 2286/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 543/2025, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 22 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 543/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese di lite. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 22 ottobre 2025, e che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, sicché l’azione esecutiva era procedibile. In mancanza della prova dell’avvenuta esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di erogare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro, oltre agli interessi legali dalla notifica della sentenza del Tribunale di Monza sino all’effettivo saldo. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente, la cui attribuzione per gli anni 2023/2024 e 2024/2025 era stata riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza sulla base dell’attestazione rilasciata dalla cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il termine minimo prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è stato individuato nella sentenza dotata di attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione in copia conforme ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione resistente deve dimostrare l’integrale esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato, determinando il contenuto della prestazione dovuta e gli accessori maturati.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso ulteriore quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali.
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