Circolare numero 118 del 4-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce del parere del Ministero del lavoro, come determinare la decorrenza delle pensioni di anzianità per gli iscritti al Fondo volo dopo le modifiche del d.lgs. n. 164/1997 e dell’art. 59 della legge n. 449/1997. Distinzione centrale è tra i requisiti maturati nel periodo 1 luglio 1997-31 dicembre 1997 e quelli maturati dal 1 gennaio 1998 in poi, con applicazione delle "finestre" e riduzione dell’età pensionabile in proporzione agli anni di lavoro svolti con obbligo di iscrizione al Fondo. La circolare fornisce anche esempi pratici di decorrenza, incluse le ipotesi per lavoratori cessati dal servizio entro il 3 novembre 1997, entro il 31 dicembre 1997 o successivamente.
Decorrenza delle pensioni di anzianità a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
Decorrenza delle pensioni di anzianità del Fondo di previdenza per il personale di volo
La circolare definisce i criteri per stabilire la decorrenza delle pensioni di anzianità liquidate a carico del Fondo volo, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 e delle modifiche introdotte dall’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il documento recepisce inoltre il parere del Ministero del lavoro del 29 aprile 1998, che chiarisce l’applicazione delle "finestre" anche ai trattamenti con requisiti ridotti previsti per gli iscritti al Fondo.
Quadro normativo e precedenti istruzioni
L’INPS richiama anzitutto la precedente circolare n. 246 del 28 novembre 1997, con la quale erano state fornite le istruzioni per l’applicazione del d.lgs. n. 164/1997, e la circolare n. 38 del 18 febbraio 1998, relativa all’art. 59 della legge n. 449/1997. In quest’ultima erano già state illustrate le norme sui requisiti per la pensione di anzianità nel Fondo volo, ma la decorrenza delle pensioni liquidate ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997, come modificato dalla legge n. 449/1997, era stata rinviata a successive istruzioni.
La questione riguardava in particolare l’interpretazione delle disposizioni sui requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto all’A.G.O., che avevano generato dubbi applicativi. Il Ministero del lavoro ha ritenuto che anche per queste pensioni debba operare un sistema di decorrenza per "finestre", coerente con quello applicato alla generalità dei lavoratori e agli stessi iscritti al Fondo che maturino i requisiti ordinari previsti dalla legge n. 449/1997.
Periodo 1 luglio 1997 - 31 dicembre 1997
Per il periodo compreso tra il 1 luglio 1997 e il 31 dicembre 1997, la circolare chiarisce che il diritto alla pensione di anzianità si matura ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997 al raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione indicati nella tabella A allegata al decreto. Rimane comunque necessario che l’iscritto possa far valere 20 anni di contribuzione volontaria o obbligatoria al Fondo, salvo il caso dei lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, per i quali continua a valere il minimo di 15 anni previsto dalla precedente normativa.
Nel dettaglio, nel secondo semestre 1997 il diritto si perfeziona con:
- età di 47 anni;
- somma di età e anzianità contributiva nel Fondo pari a 70.
La circolare precisa che la combinazione dei requisiti deve essere effettiva: non basta il raggiungimento della quota 70 se l’interessato non può vantare il minimo di contribuzione obbligatoria al Fondo richiesto dalla nuova disciplina.
Decorrenza delle pensioni maturate nel secondo semestre 1997
Per le pensioni maturate nel periodo 1 luglio 1997 - 31 dicembre 1997, la decorrenza si determina facendo riferimento alla normativa generale introdotta dall’art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e alla tabella E ad essa allegata, che hanno introdotto il sistema delle "finestre". Di regola, quindi, la decorrenza per gli iscritti al Fondo volo che maturano i requisiti nel secondo semestre 1997 è fissata al 1 gennaio 1998.
La circolare precisa tuttavia che si applicano anche i commi 8 e 54 dell’art. 59 della legge n. 449/1997, con conseguenti differenze in base alla cessazione dal servizio:
- decorrenza dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori cessati dal servizio entro il 3 novembre 1997 che avevano già maturato i requisiti previsti dal d.lgs. n. 164/1997 alla data di cessazione;
- decorrenza dal 1 aprile 1998 per i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1997, sono cessati dopo il 3 novembre 1997 ma entro il 31 dicembre 1997;
- decorrenza dal 1 aprile 1998 anche per i lavoratori cessati dopo il 31 dicembre 1997, purché avessero alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso in corso e avessero perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 1997.
Periodo successivo al 31 dicembre 1997: requisiti ridotti
Per il periodo successivo al 31 dicembre 1997, l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997, come modificato dall’art. 59, comma 12, lettera a), della legge n. 449/1997, riconosce la pensione di anzianità anche a chi possiede requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto all’A.G.O. La riduzione è pari a un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni.
Resta fermo il requisito minimo di:
- 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo;
- oppure, per tecnici di volo e piloti collaudatori, il periodo minimo di iscrizione previsto dalla normativa previgente.
In termini concreti, richiamando la tabella C allegata alla legge n. 449/1997, i lavoratori che possono beneficiare della riduzione massima di 5 anni perché hanno svolto almeno 25 anni di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo possono ottenere nel 1998 la pensione con:
- 49 anni di età e 30 anni di contribuzione; oppure
- 31 anni di sola contribuzione.
La circolare segnala inoltre che tali requisiti si innalzano progressivamente negli anni successivi fino al regime previsto per il 2008, quando il riferimento diventa 52 anni di età e 30 anni di contribuzione, ovvero 35 anni di sola contribuzione.
Per i lavoratori che rientrano nelle situazioni previste dal comma 7 dell’art. 59 della legge n. 449/1997, come i lavoratori "precoci", la determinazione dei requisiti segue invece la tabella B allegata alla legge n. 335/1995.
Decorrenza delle pensioni dal 1 gennaio 1998 in poi
Per individuare la decorrenza delle pensioni di anzianità liquidate dopo il 31 dicembre 1997, la circolare rinvia all’art. 59, comma 8, della legge n. 449/1997. Il criterio indicato dal Ministero del lavoro è che il trattamento possa essere conseguito al raggiungimento di un’età pari a 57 anni, ridotta del numero di anni di cui l’iscritto ha beneficiato in forza delle norme speciali sul Fondo volo.
Ai fini delle finestre:
- per la generalità dei lavoratori si deve fare riferimento all’allegato 2 della circolare n. 2 del 5 gennaio 1998;
- per i lavoratori "precoci" si deve fare riferimento all’allegato 4 della medesima circolare.
La circolare avverte che, in tali tabelle, gli anni di età e contribuzione indicati nella colonna dei requisiti e gli anni di età riportati nella colonna della decorrenza devono essere ridotti degli anni di beneficio spettanti all’iscritto.
Esempi applicativi
Per rendere operativa la disciplina, la circolare formula alcuni esempi:
- un iscritto con oltre 25 anni di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, che beneficia della riduzione massima di 5 anni, perfeziona 30 anni di contribuzione il 31 marzo 1998 ed ha 51 anni e 11 mesi: la decorrenza è fissata al 1 luglio 1998 e slitta all’1 ottobre 1998, poiché compie 52 anni entro il 30 giugno 1998;
- un iscritto con 20 anni di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, che beneficia della riduzione di 4 anni, perfeziona 31 anni di contribuzione il 31 marzo 1998 ed ha 51 anni e 11 mesi: non può ottenere la decorrenza dall’1 luglio 1998 né dall’1 ottobre 1998, perché al 30 giugno 1998 non ha ancora 53 anni; la pensione decorre quindi dall’1 gennaio 1999;
- un iscritto con 30 anni di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, che beneficia della riduzione di 5 anni, compie 49 anni il 20 marzo 1998 e ha 30 anni e 5 mesi di contribuzione obbligatoria: non raggiunge i 52 anni richiesti per la finestra al 30 giugno 1998, pertanto la decorrenza è rinviata all’1 gennaio 1999;
- un iscritto con 33 anni di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, che beneficia della riduzione di 5 anni, ha perfezionato al 31 dicembre 1997 i requisiti per la pensione di anzianità secondo le norme modificate dalla legge n. 449/1997: potendo far valere un’età superiore a 49 anni e oltre 30 anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, può ottenere la pensione con decorrenza 1 aprile 1998.
Portata operativa della circolare
Il documento ha un rilievo operativo rilevante per la gestione delle pratiche pensionistiche del personale di volo, perché precisa la relazione tra requisiti di accesso e finestre di decorrenza in presenza di una disciplina speciale e di riduzioni dell’età pensionabile. Per i professionisti, il punto centrale è la necessità di distinguere con precisione tra maturazione del diritto, cessazione dal servizio e finestra utile, nonché di verificare il numero di anni di lavoro svolti con obbligo di iscrizione al Fondo, dato che da esso dipende la riduzione dell’età e, quindi, la prima decorrenza utile della pensione.
Punti principali
Contesto normativo e chiarimento ministeriale
La circolare si colloca nell’attuazione del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 e dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che hanno armonizzato la disciplina del Fondo volo con l’assicurazione generale obbligatoria. Dopo le precedenti istruzioni delle circolari n. 246/1997 e n. 38/1998, restava da chiarire la decorrenza delle pensioni di anzianità liquidate con i requisiti ridotti previsti dal d.lgs. n. 164/1997, come modificato dalla legge n. 449/1997. Su richiesta dell’INPS, il Ministero del lavoro ha ritenuto necessario applicare anche a tali trattamenti un sistema di "finestre", estendendo la disciplina della legge n. 449 anche al requisito anagrafico e consentendo l’accesso al trattamento anticipato con età ridotta in relazione agli anni di servizio nel Fondo.
Requisiti per il periodo 1 luglio 1997 - 31 dicembre 1997
Per il secondo semestre 1997 il diritto alla pensione di anzianità si consegue, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997, al raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione indicati nella tabella A allegata al decreto, purché l’iscritto possa far valere 20 anni di contribuzione volontaria o obbligatoria al Fondo, ovvero 15 anni per tecnici di volo e piloti collaudatori. In tale periodo il requisito è, in concreto, il compimento di 47 anni di età e il raggiungimento della quota 70 tra età e anzianità contributiva nel Fondo. La circolare precisa che non basta la sola quota 70 se non è raggiunto il minimo di contribuzione obbligatoria nel Fondo previsto dalla nuova disciplina.
Decorrenza per i requisiti maturati nel secondo semestre 1997
Per le pensioni maturate tra 1 luglio e 31 dicembre 1997 si applicano le "finestre" della legge n. 335/1995, richiamate dall’art. 1, comma 29, e dalla tabella E allegata, con decorrenza ordinaria dal 1 gennaio 1998. Tuttavia trovano applicazione anche i commi 8 e 54 dell’art. 59 della legge n. 449/1997: la decorrenza è dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori cessati dal servizio entro il 3 novembre 1997 che avevano già maturato i requisiti; è dal 1 aprile 1998 per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1997, è cessato dopo il 3 novembre 1997 ma entro il 31 dicembre 1997; ed è ancora dal 1 aprile 1998 per chi, cessato dopo il 31 dicembre 1997, aveva alla data del 3 novembre 1997 il preavviso in corso e ha perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 1997.
Requisiti dal 1 gennaio 1998 in avanti
Dal 1 gennaio 1998 l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997, come modificato dall’art. 59, comma 12, lettera a), della legge n. 449/1997, consente la pensione di anzianità anche con requisiti ridotti di età e contribuzione rispetto all’A.G.O., ridotti di un anno ogni cinque anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni. Rimane fermo il requisito di 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, oppure, per tecnici di volo e piloti collaudatori, il minimo di iscrizione previsto dalla precedente normativa. Per chi rientra nelle ipotesi del comma 7 dell’art. 59 (ad esempio lavoratori "precoci"), i requisiti vanno individuati sulla base della tabella B della legge n. 335/1995.
Decorrenza dal 1998 e applicazione delle finestre
Per le pensioni liquidate dopo il 31 dicembre 1997 la decorrenza va determinata ai sensi dell’art. 59, comma 8, della legge n. 449/1997, assumendo come base l’età di 57 anni, ridotta degli anni di beneficio spettanti all’iscritto. La circolare rinvia, per le finestre, all’allegato 2 della circolare n. 2/1998 per la generalità dei lavoratori e all’allegato 4 per i lavoratori "precoci"; gli anni di età e contribuzione indicati nelle colonne dei requisiti e della decorrenza devono però essere ridotti del numero di anni fruiti per accedere alla pensione anticipata del Fondo volo. Sono riportati esempi applicativi che mostrano come la decorrenza possa slittare al 1 luglio 1998, al 1 ottobre 1998 o al 1 gennaio 1999 a seconda del compimento dell’età utile alla finestra e della data di maturazione dei requisiti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 giu 1998Circolare numero 117 del 4-6-1998
- Circolare · 4 giu 1998Circolare numero 119 del 4-6-1998
- Circolare · 3 giu 1998Circolare numero 115 del 3-6-1998
- Circolare · 3 giu 1998Circolare numero 116 del 3-6-1998
- Circolare · 5 giu 1998Circolare numero 121 del 5-6-1998
- Circolare · 5 giu 1998Circolare numero 120 del 5-6-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →