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Circolare

Circolare numero 117 del 4-6-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare ai trattamenti pensionistici del regime generale la sentenza n. 220/1998 della Corte di Cassazione, che estende l’ambito di operatività della sentenza n. 72/1990 della Corte Costituzionale. In particolare, per le pensioni e i supplementi con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, l’aumento spetta anche quando la retribuzione pensionabile rideterminata risulti inferiore al tetto vigente pro tempore, purché sia comunque superiore alla retribuzione utilizzata nella liquidazione originaria. La circolare conferma inoltre che restano validi gli altri criteri già indicati nel 1990, richiama i criteri su rivalutazione e perequazione consolidati dalla giurisprudenza successiva e dispone il riesame delle domande respinte, il pagamento nei limiti della prescrizione decennale e il ricalcolo d’ufficio in sede di rinnovo degli ordinativi per il 1999.

Sentenza n. 220/1998 della Corte di Cassazione sui trattamenti pensionistici del regime generale rientranti nella sentenza n. 72/1990 della Corte Costituzionale

Sentenza n. 220/1998 della Corte di Cassazione e applicazione alla sentenza n. 72/1990

La circolare interviene sui criteri di riliquidazione dei trattamenti pensionistici del regime generale ricompresi nell’ambito della sentenza n. 72/1990 della Corte Costituzionale, alla luce della successiva sentenza n. 220/1998 della Corte di Cassazione. Lo scopo è uniformare il comportamento amministrativo dell’INPS nei casi in cui la retribuzione imponibile sia stata penalizzata dall’applicazione dei massimali.

Quadro normativo richiamato

La circolare richiama innanzitutto l’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo cui, dal 1° gennaio 1988, la quota di retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile va computata con aliquote di rendimento decrescenti e si somma alla pensione calcolata entro il massimale, divenendone parte integrante. Viene inoltre richiamato l’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che interpreta la norma nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulle retribuzioni imponibili e pensionabili rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 11, della legge n. 297/1982, sulle ultime 260 settimane di contribuzione.

Principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 72/1990

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 72 del 20/22 febbraio 1990, ha affermato l’applicabilità di tali disposizioni anche alle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988. La circolare ricorda che i criteri applicativi erano già stati forniti con la circolare n. 254 del 30 novembre 1990 e con il messaggio n. 17444 del 4 maggio 1991, in base ai quali non spettava alcun aumento quando la retribuzione pensionabile rideterminata, pur senza il taglio delle retribuzioni nei singoli gruppi o anni solari, risultava comunque inferiore al tetto vigente pro tempore.

Il nuovo chiarimento della Cassazione n. 220/1998

Con la sentenza n. 220/1998, la Corte di Cassazione ha ampliato l’ambito di operatività dei criteri della sentenza n. 72/1990. La Corte ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 21 della legge n. 67/1988, come interpretate dalla Corte Costituzionale, si applicano ogni volta che la retribuzione imponibile dell’assicurato sia stata determinata, per effetto dei massimali, in misura inferiore a quella che sarebbe stata altrimenti assunta a base di calcolo della pensione. Questo vale a prescindere dal fatto che la retribuzione rideterminata superi o meno il tetto vigente alla data di liquidazione originaria.

La Cassazione ha osservato che nelle norme richiamate non vi è traccia di una condizione ulteriore legata al superamento del tetto vigente al momento della decorrenza della pensione. Secondo la Corte, il legislatore del 1988 ha introdotto il principio della valutazione ai fini pensionistici di tutta la retribuzione soggetta a contribuzione, consentendo il computo della parte eccedente il massimale con aliquote e tassi di rendimento decrescenti.

Criterio operativo per le pensioni ante 1° gennaio 1988

Per effetto di tale orientamento, la circolare dispone che per i trattamenti pensionistici e i supplementi con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, rientranti nell’ambito della sentenza n. 72/1990, l’aumento di pensione spetta anche quando la retribuzione pensionabile, rideterminata senza operare il taglio delle retribuzioni nei singoli gruppi o anni solari, risulti inferiore al tetto vigente pro tempore ma superiore alla retribuzione utilizzata nella liquidazione originaria.

In ogni caso, deve considerarsi pensionabile la quota di retribuzione pari alla differenza tra la retribuzione rideterminata e quella utilizzata originariamente per il calcolo della pensione.

Gestione delle domande e del contenzioso

Le domande ancora in corso di definizione, presentate per ottenere la ricostituzione della pensione in applicazione della sentenza n. 72/1990, devono essere decise secondo i criteri indicati dalla Cassazione. Le domande già respinte devono essere riesaminate su istanza di parte.

Gli aumenti derivanti dal riesame devono essere messi in pagamento nei limiti della prescrizione decennale e, in ogni caso, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1988. Per le controversie giudiziarie pendenti sul punto, l’INPS deve chiedere la cessazione della materia del contendere.

Criteri invariati su rivalutazione delle retribuzioni e perequazione automatica

La circolare precisa che nulla cambia rispetto agli altri criteri di applicazione della sentenza n. 72/1990 già illustrati con la circolare n. 254/1990. In particolare, resta fermo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulla rivalutazione delle retribuzioni e sulla perequazione automatica.

La Cassazione, con sentenza n. 12137/1995, ha confermato che, per le pensioni retributive liquidate secondo la disciplina anteriore alla legge n. 297/1982, la retribuzione da assumere a base per la quota aggiuntiva è quella risultante al momento della liquidazione e non rivalutata. Pertanto, per le pensioni con disciplina previgente, le retribuzioni eccedenti e quelle entro il tetto sono quelle effettivamente percepite.

Con sentenza n. 4446/1996, la Corte ha invece chiarito che per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1982, liquidate secondo l’articolo 3, comma 11, della legge n. 297/1982, le retribuzioni eccedenti e quelle entro il tetto sono quelle risultanti dalla rivalutazione con i coefficienti relativi all’anno di decorrenza del trattamento. La stessa sentenza ha affermato che la quota aggiuntiva deve essere assoggettata alla perequazione automatica solo a partire dal 1° gennaio 1998, perché la data del 1° gennaio 1988 indica soltanto il momento da cui decorre il diritto alla quota aggiuntiva e non una nuova liquidazione della pensione.

Aggiornamento delle procedure INPS

La circolare informa infine che i programmi di gestione delle pensioni sono in corso di aggiornamento per recepire i criteri indicati nel punto 2. L’operatività degli aggiornamenti sarà comunicata con successivo messaggio. In ogni caso, al rinnovo degli ordinativi per l’anno 1999, l’INPS procederà al ricalcolo d’ufficio delle pensioni interessate, purché in archivio siano presenti i dati necessari per l’elaborazione.

Punti principali

Oggetto e quadro normativo di riferimento

La circolare riguarda l’applicazione della sentenza n. 220 del 1998 della Corte di Cassazione ai trattamenti pensionistici del regime generale ricompresi nell’ambito della sentenza n. 72 del 1990 della Corte Costituzionale. Richiama l’articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988 e l’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988, che hanno introdotto il criterio di calcolo della quota di pensione sulla retribuzione eccedente il massimale secondo aliquote decrescenti.

Principio affermato dalla Corte Costituzionale n. 72/1990

La Corte Costituzionale aveva stabilito che le disposizioni citate si applicano anche alle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988. La circolare ricorda che, in base ai criteri forniti con la circolare n. 254/1990 e con il messaggio n. 17444/1991, non spetta alcun aumento quando la retribuzione pensionabile rideterminata, pur senza operare il taglio delle retribuzioni nei singoli gruppi o anni solari, resta comunque inferiore al tetto vigente al momento.

Nuovo orientamento della Cassazione n. 220/1998

La Corte di Cassazione ha precisato che il diritto alla riliquidazione sussiste in tutti i casi in cui la retribuzione imponibile dell’assicurato sia stata ridotta dall’incidenza dei massimali rispetto a quella che sarebbe stata base di calcolo della pensione, indipendentemente dal fatto che la retribuzione rideterminata superi o meno il tetto vigente alla data di decorrenza della pensione. La circolare evidenzia che la Cassazione ha escluso che tale ulteriore condizione sia ricavabile dalle norme richiamate.

Criterio operativo per il ricalcolo della pensione

Per i trattamenti pensionistici e i supplementi con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, rientranti nella sentenza n. 72/1990, l’aumento spetta anche quando la retribuzione pensionabile rideterminata senza il taglio delle retribuzioni nei singoli gruppi o anni solari sia inferiore al tetto vigente pro tempore, purché risulti superiore a quella utilizzata per la liquidazione originaria. In ogni caso è pensionabile la quota pari alla differenza tra la retribuzione rideterminata e quella originariamente utilizzata per il calcolo della pensione.

Domande pendenti, domande respinte e contenzioso

Le domande già in corso di definizione per la ricostituzione della pensione in applicazione della sentenza n. 72/1990 devono essere definite secondo i nuovi criteri. Le domande respinte devono essere riesaminate su istanza di parte. Gli aumenti conseguenti al riesame vanno posti in pagamento nei limiti della prescrizione decennale e comunque non prima del 1° gennaio 1988. Per le controversie giudiziarie in corso deve essere richiesta la cessazione della materia del contendere.

Criteri invariati su rivalutazione e perequazione automatica

Restano invariati gli altri criteri di applicazione della sentenza n. 72/1990 già illustrati con la circolare n. 254/1990. La circolare richiama la giurisprudenza di legittimità: con la sentenza n. 12137/1995 la Cassazione ha affermato che, per le pensioni retributive liquidate secondo la normativa previgente alla legge n. 297/1982, le retribuzioni da considerare sono quelle effettivamente percepite e non rivalutate; con la sentenza n. 4446/1996 ha confermato che, per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1982, le retribuzioni eccedenti e quelle entro il tetto sono quelle rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 11, della legge n. 297/1982. In tema di perequazione automatica, la quota aggiuntiva determinata alla decorrenza della pensione deve essere assoggettata agli aumenti solo dal 1° gennaio 1998.

Attività amministrative e aggiornamento delle procedure

I programmi di gestione delle pensioni risultano in corso di aggiornamento per recepire i criteri del punto 2. L’operatività di tali aggiornamenti sarà comunicata con successivo messaggio. In ogni caso, al momento del rinnovo degli ordinativi per l’anno 1999, l’INPS procederà al ricalcolo d’ufficio delle pensioni interessate per le quali siano presenti in archivio i dati necessari.

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